XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3333
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In particolare, il medesimo decreto deve prevedere
che il confezionamento, l'apprestamento e la vendita diretta
al pubblico di occhiali, di lenti e di lenti a contatto a
scopo di correzione delle ametropie o a scopo terapeutico
rientrino nella competenza professionale esclusiva
dell'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico,
indipendentemente dal difetto visivo da correggere e dal
potere diottrico delle lenti".
2. All'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al
regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, le parole da: "a meno
che" fino alla fine del comma sono soppresse.