XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3333




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare, il medesimo decreto deve prevedere che il confezionamento, l'apprestamento e la vendita diretta al pubblico di occhiali, di lenti e di lenti a contatto a scopo di correzione delle ametropie o a scopo terapeutico rientrino nella competenza professionale esclusiva dell'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, indipendentemente dal difetto visivo da correggere e dal potere diottrico delle lenti".
        2. All'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, le parole da: "a meno che" fino alla fine del comma sono soppresse.



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