XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3332




        Onorevoli Colleghi! - La drammatica situazione di sovraffollamento esistente nelle carceri italiane, di malessere dei detenuti, di disagio degli operatori e di degrado delle strutture rende necessario e urgente un provvedimento di amnistia e indulto.
        Da molto tempo infatti crescono nel mondo penitenziario la preoccupazione e il timore di eventi che sfuggano di mano.
        L'attuale sovraffollamento è originato da un processo significativo di una nuova ricarcerizzazione iniziato a metà degli anni novanta e che, con ogni probabilità, si dispiegherà su un arco di tempo medio-lungo. Oggi la presenza media dei detenuti nelle carceri è superiore a 54 mila, di cui 14 mila in attesa di giudizio; 10 mila sono gli esuberi; 16 mila gli extracomunitari; 18 mila risultano essere tossicodipendenti. Inoltre, si contano 6 mila detenuti malati di HIV e 9 mila affetti da epatiti.
        E tutto lascia supporre che la popolazione detenuta continuerà a crescere. Se così purtroppo è, si deve temere che non sarà nell'immediato futuro possibile governare il carcere nel rispetto dei diritti dei detenuti e inoltre che la qualità dell'impegno professionale degli operatori penitenziari dovrà essere ulteriormente ridotta.
        Occorre trovare al più presto soluzioni che sappiano garantire allo stesso tempo umanità e giustizia.
        Si chiedono condizioni di dignità per chi è recluso e per le loro famiglie, di rispetto per quanti vi lavorano e vi operano. Tali condizioni sono garanzia di sicurezza per i cittadini liberi; infatti, un carcere che umilia ed incattivisce sia i reclusi che gli operatori è un pessimo investimento per la società intera.
        La concessione di amnistia e di indulto, anticipando l'uscita di quella fascia di persone che deve ancora scontare pochi anni di pena, servirebbe intanto a mitigare la situazione nelle carceri, determinando effetti di sfoltimento delle carceri e di alleggerimento dei carichi di lavoro giudiziario, e costituirebbe la premessa per un carcere più umano e per pene diverse.
        La diminuzione della popolazione carceraria, inoltre, recherebbe un non trascurabile vantaggio economico: se si considera che il costo per il mantenimento di ciascun detenuto è di circa 200 euro al giorno e che i detenuti che usufruirebbero del condono sarebbero circa 12.000, verrebbero recuperati oltre 800 milioni di euro ogni anno. Tali fondi potrebbero essere utilizzati per interventi in favore dei tossicodipendenti, ad esempio potenziando le strutture pubbliche di assistenza e le comunità terapeutiche, nonché per rafforzare i servizi sociali di supporto - con assunzione di educatori, assistenti sociali, psicologi - la cui carenza determina oggi molto spesso l'inefficacia delle misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà.
        Molti dei detenuti che beneficerebbero del provvedimento di indulto sarebbero soggetti condannati per reati di minore gravità, in gran parte dei casi connessi all'uso di sostanze stupefacenti, rispetto ai quali la pena detentiva ha dimostrato tutta la sua inefficacia, sia sotto il profilo della rieducazione del condannato e di un trattamento che favorisca la disintossicazione, sia sotto quello della tutela della collettività. I condannati per tali tipi di reati, infatti, una volta scontata la pena, e non avendo avuto la possibilità in carcere di avere un trattamento e un aiuto anche di carattere psicologico per uscire dallo stato di tossicodipendenza, tornano spesso a commettere reati connessi all'abuso di sostanze stupefacenti, in quanto non riescono a sottrarsi a quel circolo vizioso - necessità di procurarsi la dose per uso personale e reati per poter acquistare la droga - che comporta altissimi costi sia economici che sociali non solo a loro ma all'intera collettività.
        La presente proposta di legge prevede la concessione di un'amnistia condizionata e di un indulto revocabile per le pene detentive. Si propone l'applicazione dell'amnistia per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Il provvedimento di clemenza è soggetto alla condizione che l'imputato non commetta, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo. Si prevede a tale fine la sospensione dei procedimenti penali in corso e dei relativi termini di prescrizione, nonché dell'esecuzione delle pene: decorso un periodo di cinque anni, se risulteranno soddisfatte le condizioni previste dalla legge, il reato o la pena saranno estinti; in caso contrario, i procedimenti penali e l'esecuzione delle pene riprenderanno il loro corso. Ciò consentirà di celebrare con maggiore celerità i processi per i reati più gravi, evitando il danno e la "beffa" della prescrizione e limitando i numerosissimi casi di scarcerazioni per decorrenza dei termini.
        Inoltre, la sospensione del processo e la possibilità di revoca del condono avrebbero una notevole efficacia deterrente, in quanto ben difficilmente tornerebbe a commettere un reato chi è perfettamente consapevole che, in tale caso, gli verrebbe revocato il condono o non gli sarebbe applicata l'amnistia, e sconterebbe così la pena sia per il nuovo reato che per quello precedente.
        Per quanto riguarda l'indulto, da concedere per pene o residui di pena non superiori a tre anni, si prevede la revoca qualora l'interessato commetta un reato doloso nei cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.
        La presente proposta di legge non è dunque un provvedimento "tampone", determinato esclusivamente dalla situazione esplosiva delle nostre carceri, ma un provvedimento che vuole dare una risposta più complessiva, nel tentativo di raggiungere l'obiettivo di una giustizia nello stesso tempo più efficiente e più umana. Tale provvedimento quindi non intende solo migliorare la formazione professionale del personale che opera nelle carceri, adeguandone anche il numero, aumentare la qualità della vita all'interno degli istituti di pena, l'adeguatezza degli standard igienici e, quindi, incentivare le finalità rieducative della persona, differenziare la distribuzione della popolazione reclusa, secondo la tipologia e la gravità dei reati commessi, ma nello stesso tempo si pone l'obiettivo di accelerare i tempi dello svolgimento dei processi per i reati di più grave allarme sociale, di evitare un gran numero di prescrizioni e di scarcerazioni per decorrenza dei termini e di aumentare le possibilità di reinserimento per chi ha commesso reati di minore gravità, senza sacrificare le esigenze di sicurezza della collettività.




Frontespizio Testo articoli