XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3332
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
AMNISTIA
Art. 1.
(Amnistia).
1. E' concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è
stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque anni;
b) per ogni reato per il quale è stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni,
qualora ricorra la circostanza attenuante prevista
dall'articolo 62, numero 1), del codice penale ovvero il
colpevole abbia spontaneamente provveduto al risarcimento del
danno, nonché, ove possibile, ad elidere o ad attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato;
c) per i reati previsti dall'articolo 57 del
codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore
responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
d) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del codice penale:
1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre
che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo
339, secondo comma, o il fatto non abbia cagionato lesioni
personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto
non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero
la morte;
3) 614, quarto comma (violazione di domicilio),
limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con
violenza sulle cose;
e) per ogni reato commesso da minore degli anni
diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso
il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come da
ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e senza che si applichino le disposizioni dei
commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
f) per i reati relativi a violazioni delle norme
concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di
fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente
alla vendita al pubblico, all'acquisto e alla detenzione di
detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente
da parte dell'agente;
g) per il reato di cui al terzo comma
dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
successive modificazioni, recante norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi, quando concerne armi la cui
detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato
all'autorità di pubblica sicurezza;
h) per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, sempre che non ricorra taluna delle circostanze
aggravanti di cui all'articolo 80 del medesimo testo unico;
i) per le sanzioni inflitte in via definitiva per
infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre
1999 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi
i magistrati, gli appartenenti alle carriere diplomatica e
prefettizia, i militari e gli appartenenti ai corpi
militarizzati, degli enti pubblici e degli enti di diritto
pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la
risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
l) per le sanzioni inflitte in via definitiva non
superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari
commesse sino alla data di entrata in vigore della presente
legge da esercenti pubbliche funzioni o attività
professionali, con successivo reintegro nel posto di
lavoro;
m) per i reati di cui all'articolo 2621 del codice
civile in materia di falso in bilancio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere i) e
l), non si estendono agli effetti accessori o
collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte.
Delle citate sanzioni non deve rimanere traccia nel fascicolo
personale degli interessati.
3. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il
quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
4. L'amnistia è concessa a condizione che il condannato
non commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un delitto non colposo.
5. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora
il reato per il quale si procede rientri tra quelli previsti
dal comma 1, sospende, anche d'ufficio, il procedimento per il
periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Decorso tale periodo, il giudice,
qualora sussistano le condizioni di cui al comma 4 del
presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo 129 del
codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca il
provvedimento di sospensione. Durante tale periodo è sospeso
il decorso dei termini di prescrizione.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive dell'amnistia).
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità
naturali ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine
di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo
Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità,
risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione ed
all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II
del libro II del codice penale ed ai reati di falsità in atti
previsti dal capo III del titolo VII del libro II del medesimo
codice, quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di
calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di
ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del
codice penale:
1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui);
2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
3) 320 (corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti
nell'articolo 318;
4) 321 (pene per il corruttore) in relazione ai fatti
previsti nell'articolo 318;
5) 378 (favoreggiamento personale) fuori delle ipotesi
previste dal terzo comma e salvo che si tratti di fatto
commesso in relazione a reati per i quali è concessa
l'amnistia;
6) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste
dal secondo comma;
7) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza
detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo
comma;
8) 420 (attentato ad impianti di pubblica utilità);
9) 443 (commercio o somministrazione di medicinali
guasti);
10) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
11) 445 (somministrazione di medicinali in modo
pericoloso per la salute pubblica);
12) 452 (delitti colposi contro la salute
pubblica);
13) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri),
quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità
naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e
di sviluppo;
14) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in
attestati del contenuto di atti);
15) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico,
storico o artistico nazionale);
16) 734 (distruzione e deturpamento di bellezze
naturali);
d) al reato previsto dall'articolo 163 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, salvo che sia conseguita in sanatoria
l'autorizzazione da parte delle competenti autorità.
2. Quando vi è stata condanna, ai sensi dell'articolo 81
del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione
applica l'amnistia secondo le disposizioni della presente
legge, determinando le pene corrispondenti ai reati
estinti.
Art. 3.
(Computo della pena
per l'applicazione dell'amnistia).
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione
dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun
reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento della pena
derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per
quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie
diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante
dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto
speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista
dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene
conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di
cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati
contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai
numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Quando le
predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze
aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle
prime, salvo che concorrano le circostanze di cui all'articolo
583 del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto
di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la
sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo
l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le
indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di
consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai
sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale.
2. Prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico
ministero può richiedere al giudice per le indagini
preliminari di provvedere all'applicazione dell'amnistia nelle
forme previste dall'articolo 409 del codice di procedura
penale.
3. La richiesta di cui al comma 2 è notificata alla
persona sottoposta alle indagini, con l'avviso che entro
trenta giorni dalla notificazione può prendere visione degli
atti e chiedere di essere sentito dal giudice per le indagini
preliminari, anche al fine di dichiarare che non intende
usufruire dell'amnistia.
Art. 4.
(Rinunciabilità all'amnistia).
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato faccia
espressa dichiarazione di non volerne usufruire, prima che sia
pronunciato il decreto di cui all'articolo 409 del codice di
procedura penale ovvero sia pronunciata sentenza di non luogo
a procedere o di non doversi procedere per estinzione del
reato per amnistia.
Art. 5.
(Termine di efficacia dell'amnistia).
1. L'amnistia è efficace per tutti i reati commessi sino
alla data del 29 ottobre 2002.
Capo II
INDULTO
Art. 6.
(Indulto).
1. E' concesso indulto nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive.
2. E' altresì concesso indulto nella misura non superiore
a cinque anni:
a) a coloro che risultino affetti dalla patologia
derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica,
da apposite commissioni mediche istituite nell'ambito di
ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello
standard dell'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS);
b) a coloro che risultino affetti da gravi forme
di epatite, da patologie oncologiche o da altre gravi
malattie, diagnosticate dalle commissioni mediche di cui alla
lettera a), assolutamente incompatibili con il regime di
detenzione carceraria.
3. Per la concessione dell'indulto di cui al comma 2, il
Governo adotta i provvedimenti necessari affinché il Servizio
sanitario nazionale garantisca che i soggetti di cui al
medesimo comma 2 possano usufruire delle cure richieste per la
specificità della loro condizione.
Art. 7.
(Indulto per le pene accessorie).
1. E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie
temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato,
anche solo in parte, l'indulto.
Art. 8.
(Esclusioni oggettive dell'indulto).
1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del codice penale:
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di
persona a scopo di estorsione);
5) 644 (usura);
6) 648-bis (riciclaggio);
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309:
1) 73, commi 1, 2 e 3, concernenti la produzione e il
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove
applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui
all'articolo 80;
2) 74, concernente l'associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Art. 9.
(Revoca dell'indulto).
1. L'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un delitto non colposo per il quale
riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Art. 10.
(Termine di efficacia dell'indulto).
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino alla
data del 29 ottobre 2002.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.