XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3332




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

AMNISTIA


Art. 1.

(Amnistia).

        1. E' concessa amnistia:

            a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni;

            b) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 1), del codice penale ovvero il colpevole abbia spontaneamente provveduto al risarcimento del danno, nonché, ove possibile, ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

            c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

            d) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

                1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339, secondo comma, o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

                2) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
                3) 614, quarto comma (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

            e) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

            f) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico, all'acquisto e alla detenzione di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

            g) per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

            h) per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80 del medesimo testo unico;

            i) per le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1999 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

            l) per le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino alla data di entrata in vigore della presente legge da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali, con successivo reintegro nel posto di lavoro;

            m) per i reati di cui all'articolo 2621 del codice civile in materia di falso in bilancio.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere i) e l), non si estendono agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle citate sanzioni non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.
        3. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
        4. L'amnistia è concessa a condizione che il condannato non commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo.
        5. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora il reato per il quale si procede rientri tra quelli previsti dal comma 1, sospende, anche d'ufficio, il procedimento per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, il giudice, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca il provvedimento di sospensione. Durante tale periodo è sospeso il decorso dei termini di prescrizione.


Art. 2.

(Esclusioni oggettive dell'amnistia).

        1. L'amnistia non si applica:

            a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

            b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro II del medesimo codice, quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

            c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

                1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

                2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

                3) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti nell'articolo 318;

                4) 321 (pene per il corruttore) in relazione ai fatti previsti nell'articolo 318;

                5) 378 (favoreggiamento personale) fuori delle ipotesi previste dal terzo comma e salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa l'amnistia;

                6) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;

                7) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma;

                8) 420 (attentato ad impianti di pubblica utilità);

                9) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

                10) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
                11) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

                12) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

                13) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo;

                14) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

                15) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

                16) 734 (distruzione e deturpamento di bellezze naturali);

            d) al reato previsto dall'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità.

        2. Quando vi è stata condanna, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni della presente legge, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.


Art. 3.

(Computo della pena
per l'applicazione dell'amnistia).

        1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

            a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

            b) non si tiene conto dell'aumento della pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
            c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

            d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui all'articolo 583 del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale.

        2. Prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione dell'amnistia nelle forme previste dall'articolo 409 del codice di procedura penale.
        3. La richiesta di cui al comma 2 è notificata alla persona sottoposta alle indagini, con l'avviso che entro trenta giorni dalla notificazione può prendere visione degli atti e chiedere di essere sentito dal giudice per le indagini preliminari, anche al fine di dichiarare che non intende usufruire dell'amnistia.


Art. 4.

(Rinunciabilità all'amnistia).

        1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire, prima che sia pronunciato il decreto di cui all'articolo 409 del codice di procedura penale ovvero sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia.


Art. 5.

(Termine di efficacia dell'amnistia).

        1. L'amnistia è efficace per tutti i reati commessi sino alla data del 29 ottobre 2002.


Capo II

INDULTO


Art. 6.

(Indulto).

        1. E' concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.
        2. E' altresì concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni:

            a) a coloro che risultino affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica, da apposite commissioni mediche istituite nell'ambito di ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello standard dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

            b) a coloro che risultino affetti da gravi forme di epatite, da patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle commissioni mediche di cui alla lettera a), assolutamente incompatibili con il regime di detenzione carceraria.

        3. Per la concessione dell'indulto di cui al comma 2, il Governo adotta i provvedimenti necessari affinché il Servizio sanitario nazionale garantisca che i soggetti di cui al medesimo comma 2 possano usufruire delle cure richieste per la specificità della loro condizione.

Art. 7.

(Indulto per le pene accessorie).

        1. E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.


Art. 8.

(Esclusioni oggettive dell'indulto).

        1. L'indulto non si applica alle pene:

            a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

                1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

                2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

                3) 422 (strage);

                4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

                5) 644 (usura);

                6) 648-bis (riciclaggio);

            b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

                1) 73, commi 1, 2 e 3, concernenti la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;

                2) 74, concernente l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Art. 9.

(Revoca dell'indulto).

        1. L'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.


Art. 10.

(Termine di efficacia dell'indulto).

        1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino alla data del 29 ottobre 2002.


Capo III

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 11.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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