XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3330




        Onorevoli Colleghi! - La pesca e l'acquacoltura del nostro Paese stanno vivendo una fase difficile di profonda ristrutturazione e riorganizzazione.
        Il settore è investito da un doppio processo di definizione di norme e di leggi che necessitano di un proficuo confronto con le istituzioni europee impegnate nella revisione della politica comune della pesca nonché di costruzione del processo di decentramento regionale sancito dalla riforma che ha modificato l'articolo 117 della Costituzione.
        In questo contesto si collocano cambiamenti che, se adeguatamente governati, potrebbero rappresentare opportunità di sviluppo, ma che altrimenti rischiano di penalizzarlo ulteriormente:

            l'allargamento dell'Unione europea a Paesi di forte produzione ittica come Cipro e Malta, se da un lato aumenta il fabbisogno dei prodotti della pesca, dall'altro introduce nel sistema europeo della pesca nuova concorrenza anche su segmenti scarsamente sviluppati come quello delle acque interne;

            la nuova Europa porterà inevitabilmente ad un riequilibrio dell'utilizzo delle risorse e dei fondi stutturali;

            la riforma della Politica comune della pesca (PCP) che si preannuncia sembra essere improntata principalmente alla riduzione dello sforzo di pesca e ad oggi non emerge l'assunzione della diversità del Mediterraneo. E' prevista una contrazione della flotta pari all'8,5 per cento del numero di pescherecci e al 18 per cento del tonnellaggio, con una contrazione stimata, per il nostro Paese, di 4.000 posti di lavoro;
            il sesto piano triennale della pesca volge al termine, ed ancora non sono stati compiutamente delineati gli orientamenti per il piano 2003-2005;

            la riforma del sistema istituzionale imposta dalla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione trasferisce la potestà legislativa alle regioni, e impone una nuova organizzazione;

            le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'estensione degli sgravi di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998 hanno creato incertezze ed impedito di fatto l'emersione;

            il ritardo con il quale si sta dando applicazione al decreto legislativo n. 226 del 2001 recante norme sull'orientamento e la modernizzazione del settore e l'interruzione delle politiche contenute nella legge finanziaria 2001, non aiutano un processo di riqualificazione del settore;

            i risultati economici del settore nel 2001 sono i peggiori degli ultimi decenni. Negli ultimi sei anni il livello delle catture realizzate dalla flotta italiana è passato dalle 449 mila tonnellate del 1996 a 338 mila. Questa flessione è imputabile prevalentemente alla riduzione della capacità di pesca imposta dalla Unione europea. Tra il 1996 e il 1999 la dimensione della flotta era di 227 mila tonnellate di stazza lorda (tsl), nel 2001 essa ha di poco superato le 187 mila tsl.

        La diminuzione della produzione interna a fronte di un livello di domanda in costante aumento ha comportato una erosione della quota di mercato, soddisfatta a vantaggio delle importazioni. Si è invero registrato anche un aumento dei prezzi, che ha però remunerato la fase intermedia, ma non le vendite alla produzione.
        Le imprese del comparto produttivo, per l'80 per cento a base cooperativa, spesso sottocapitalizzate, a bassa redditività e deboli dal punto di vista patrimoniale, sono a rischio di sopravvivenza.
        La questione della messa al bando delle reti derivanti per il pescespada, meriterebbe un capitolo a parte con tutte le conseguenze economiche ed occupazionali che ha procurato nel nostro Mezzogiorno.
        L'introduzione dei divieti doveva essere accompagnata da una verifica degli effetti prodotti sul piano biologico, ambientale e sociale che ancora oggi aspettano una risposta nonostante le scelte pervenute da più parti.
        Oltre che sul fronte delle imprese, l'emergenza pesca riguarda lo stato di salute dell'ambiente marino e delle risorse biologiche: un problema che continua ad essere trascurato, ma che ha inciso ed inciderà sempre più sul futuro del settore invocando il rilancio delle politiche ambientali per il mare.
        Tutto ciò avrebbe consigliato lo svolgimento di una conferenza nazionale del settore con l'obiettivo di riprogrammare gli obiettivi di sviluppo per questo comparto che ha visto cambiare significativamente la propria presenza costretto fra politiche di ridimensionamento, il progressivo invecchiamento del naviglio, con perdita di competitività delle imprese, e nuove opportunità che potranno affermarsi solo attraverso un impegno qualificato delle politiche di governo. Valorizzazione della filiera, tracciabilità e valorizzazione dei prodotti ittici, promozione della diversificazione dell'attività del pescatore anche attraverso l'acquacoltura, il pescaturismo e l'ittiturismo, necessitano di una forte capacità progettuale e di un convinto sostegno politico istituzionale. Sono problematiche che potranno essere affrontate in occasione del disegno di legge finanziaria per il 2003 e dovranno trovare una valido supporto nel settimo piano triennale della pesca 2003-2005 che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2002 anche se sembra ormai impossibile mantenere fede a questa scadenza da parte del Governo, partendo dall'assunto che i temi fondamentali per rinnovare una situazione di stallo economico e per un avvio allo sviluppo dell'economia ittica sono almeno tre:

            1) promuovere il settore produttivo attraverso politiche a favore dell'impresa (imprenditorialità, ricambio generazionale, eccetera) e della filiera (servizi, trasformazione, distribuzione);

            2) diversificare e integrare l'attività della pesca con altre produzioni non ittiche in modo da stabilizzare il reddito dei pescatori italiani;

            3) innalzare la qualità e la tutela del consumatore attraverso sistemi di tracciabilità, di sicurezza igienico-sanitaria, delle reti di controllo e di certificazione della qualità.

        Così come il riconoscimento di una specificità dell'attività di pesca nel Mediterraneo ha bisogno di trovare maggiore concretezza nelle politiche comunitarie.
        Un banco di prova potrà essere la nuova proposta di regolamento per il Mediterraneo, che sarà presentato dal Commissario europeo Fischler.
        L'evoluzione della presenza e del peso che vanno assumendo nell'attività di pesca i Paesi rivieraschi del bacino del Mediterraneo, la ricollocazione delle flotte pescherecce europee al di fuori della comunità attraverso accordi di pesca e società miste, il processo che ci condurrà entro il 2010 alla creazione nel Mediterraneo dell'area di libero scambio, i processi di progressiva antropizzazione e di ulteriore cementificazione delle coste che riguardano in diversa misura tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nonché le attività che caratterizzano il mare e ne cambiano gli ecosistemici devono rappresentare gli elementi sui quali ridefinire l'attività ed il ruolo della pesca e del pescatore nell'economia ittica e del mare.
        E' da questa consapevolezza che nasce la nostra proposta di legge. Siamo consapevoli che non si tratta di un intervento strutturale nell'accezione classica del termine, con essa si tende però da una parte a dare una prima risposta all'emergenza e a creare un sistema più favorevole per le imprese, senza costi aggiuntivi per le casse dello Stato e, dall'altra, a offrire al Parlamento l'opportunità di un confronto che contribuisca a far uscire le politiche del settore da una situazione difensiva, nel permanere della quale non potremmo che uscire con un significativo ridimensionamento di un'attività costituente parte essenziale dell'identità economica, culturale e sociale del nostro Paese.
        Lo spirito della proposta di legge è essenzialmente improntato sulla semplificazione di tutte quelle procedure che, inserendosi nel processo di riforma avviato con le cosiddette leggi Bassanini, ingessano l'economia ittica sia nello sviluppo che nello svolgimento delle attività quotidiane e si inquadra nel processo dei provvedimenti di razionalizzazione e di semplificazione dell'economia ittica.


La revisione della politica comunitaria di medio termine.

        La revisione della politica comunitaria della pesca e della acquacoltura sembra concentrare tutta l'attenzione sulla riduzione dello sforzo di pesca assumendo come parametro principale che lo stato delle risorse ittiche è strettamente e quasi esclusivamente collegato all'attività di pesca. Non vi è dubbio che questo parametro di valutazione, rappresenta un elemento centrale, ma se vogliamo continuare a mantenere il ruolo strategico dell'attività di pesca e del ruolo del pescatore nell'economia del mare non possiamo fare a meno di ampliare il nostro orizzonte. Lo stato delle risorse ittiche e in generale dell'ecosistema marino, infatti, è messo sempre più a dura prova da un complesso di fattori sui quali è necessario intervenire. I processi di antropizzazione della costa che rappresentano un dato diffuso di crescita nel nostro Paese e con grande intensità caratterizzano lo sviluppo di tutti i Paesi che si affacciano nel Mediterraneo determinano un generalizzato degrado dell'ambiente costiero e della qualità delle acque; lo stesso uso del mare, dai trasporti alle attività estrattive fino a certe attività sportive, determina impatti negativi sull'ambiente marino ed è ormai evidente che l'inquinamento delle acque impone con urgenza politiche attive di salvaguardia. In questo quadro la politica della pesca deve trovare una nuova definizione dentro a un complesso di politiche nelle quali il pescatore trova una sua nuova e qualificata prospettiva. Qualità e certificazione delle produzioni, diversificazione dell'attività di cattura verso usi del mare a minor impatto (ittiturismo, pescaturismo), creazione di circuiti e di infrastrutture in grado di fornire la ridistribuzione del valore aggiunto dei prodotti a vantaggio della base produttiva della filiera, affermazione del codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, anche attraverso la definizione dei distretti di pesca nei quali l'autogestione dei pescatori assume un ruolo centrale, possono rappresentare gli obiettivi sui quali attivare un complesso di misure a sostegno del comparto. Queste misure ricollocheranno nel futuro il ruolo e la figura del pescatore e delle sue associazioni sviluppando gli indirizzi contenuti nel citato decreto legislativo n. 226 del 2001, sull'orientamento e la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura, che offre un nuovo orizzonte all'organizzazione del settore nel nostro Paese. L'assunzione di sempre maggiore responsabilità da parte della categoria nell'organizzazione di un processo che parta dalla difesa dell'ambiente marino fino alla valorizzazione economica delle sue produzioni è l'asse centrale su cui sviluppare una politica di modernizzazione del settore.
        In questo contesto potranno assumere nuovo valore scelte volte alla creazione dei distretti di pesca, al concreto avviamento delle aree marine protette già istituite, alla creazione di zone di riposo biologico, al contenimento dello sforzo di pesca.
        In questo ambito potranno trovare nuove opportunità di approfondimento il settore della ricerca scientifica e gli istituti che operano nel Mediterraneo.
        Istituzioni, operatori e ricercatori possono così rappresentare un circuito virtuoso per valorizzare le risorse del mare.


Il riassetto istituzionale e la pesca.

        Per l'affermazione di una nuova politica di valorizzazione delle risorse marine un contributo fondamentale può giungere dalla riorganizzazione del sistema istituzionale imposto dalla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione che trasferisce la potestà legislativa alle regioni. Il ricongiungersi delle politiche comunitarie con gli operatori può trovare nuovo impulso da un riavvicinarsi dei soggetti. Tra le poche opportunità preannunciate con la riforma della PCP vi è la costituzione di organismi consultivi territoriali che vedranno protagonisti i produttori.
        Questo ricongiungimento tra operatori ed istituzioni, vale ancor più se chiama in causa la creazione dei distretti di pesca, ed è indispensabile per orientare e diversificare gli interventi promuovendo la multifunzionalità dell'attività di pesca, per rafforzare le filiere pescato-trasformazione, per avviare i processi di certificazione di qualità e di tracciabilità delle produzioni rivolgendo sempre più attenzione alla richieste di garanzia e di sicurezza da parte del consumatore.
        Anche per questo riteniamo che il settimo piano triennale della pesca debba accompagnare questa fase di decentramento nella quale gli obiettivi di unitarietà delle politiche nazionali devono rafforzare il ruolo delle istituzioni regionali. In questo processo un ruolo fondamentale devono assumerlo le associazioni di categoria ed i consorzi unitari che hanno contribuito in questi anni alla riorganizzazione del settore e potranno oggi contribuire ad una ulteriore fase di qualificazione di un processo economico, sociale e culturale che ridefinirà nei prossimi anni il ruolo e la funzione del settore e dei suoi operatori nel sistema più generale.


Affrontare le emergenze.

        La proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento intende affrontare alcune emergenze coerenti con le prospettive generali che siamo andati indicando e che potranno aiutare questa fase di riorganizzazione e di crescita qualitativa del settore.
        Con l'articolo 1 si affrontano gli aspetti legati al lavoro ed all'occupazione nel settore.
        Il comma 1 è finalizzato ad escludere le cooperative della piccola pesca dall'obbligo di redigere il regolamento interno, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 142 del 2001. La cooperazione della piccola pesca è infatti sottoposta, con la legge n. 250 del 1958, ad un regime speciale. Essa segue schemi organizzativi e gestionali dettati da usi e da consuetudini locali, per cui non si può enucleare un modello tipo sul quale basare considerazioni utili ai fini della predisposizione di un regolamento. In linea generale, il rapporto tra socio e cooperativa può così riassumersi:

            a) i soci escono in mare con imbarcazioni proprie cedute in uso o in comodato alla cooperativa;

            b) il prodotto ottenuto viene di norma venduto dalla cooperativa o per suo conto;

            c) solo come modalità attuativa di riferimento sussiste l'applicazione del contratto alla parte, che individua quale retribuzione del socio lavoratore l'importo risultante dai ricavi, sottratte le spese, divisi in parti uguali tra gli imbarcati;

            d) i contributi previdenziali ed assicurativi sono versati sulla base di un salario convenzionale che prescinde da quanto effettivamente percepito dal pescatore come reddito da lavoro;

            e) non sono contemplati ammortizzatori sociali di alcun tipo né indennità di disoccupazione;

            f) istituti specifici, quali le ferie, non sono in sé contemplati ma sono legati a condizioni meteomarine, a fermo biologico, fermo tecnico, eccetera.

        Non a caso anche le parti stipulanti il contratto per il personale imbarcato su navi adibite alla pesca marittima hanno considerato, per la piccola pesca, l'impossibilità di garantire una paga contrattuale ai soci delle cooperative della piccola pesca, pena il determinarsi di situazioni di crisi aziendale.
        La misura proposta riguarda 720 cooperative, che associano circa 6.000 lavoratori.
        Il comma 2 si propone di chiarire definitivamente la portata di una norma dello Stato risultata controversa. Con il decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, sono stati introdotti benefìci fiscali e previdenziali ai fini della salvaguardia dell'occupazione per le imprese di pesca oceanica e mediterranea. Dato il persistere e l'estendersi della crisi economica ed occupazionale del settore, la legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) ha previsto l'estensione dei medesimi benefìci per un triennio, nei limiti del 70 per cento, anche alle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari. Una interpretazione restrittiva del provvedimento, tuttavia, potrebbe mettere in dubbio l'estensione del beneficio nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di allevamento e raccolta di specie ittiche con barche da pesca o che operano senza l'ausilio di natanti.
        Infatti, il requisito dell'abilitazione alla pesca è riferito al natante utilizzato, e non all'impresa stessa, come previsto dall'articolo 220 del codice della navigazione e dall'articolo 408 del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica n. 328 del 1952. Inoltre, con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2001 si ribadisce che è imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci.
        In merito al comma 3, il prestito d'onore nel settore ittico è stato introdotto con l'articolo 2, comma 7, della legge n. 164 del 1998. La portata del provvedimento era però limitata ai soggetti in mobilità o in cassa integrazione o che svolgevano lavori socialmente utili. La misura, seppur con dotazione finanziaria insufficiente, ha registrato un vasto successo in particolare nel Mezzogiorno. Per incentivare la creazione di nuove imprese da parte di tutti coloro che non hanno una occupazione, per creare nuove figure professionali e per avvicinare i giovani all'economia ittica, appare opportuno rifinanziare ed estendere il provvedimento anche ai giovani in attesa di prima occupazione o occupati in situazione di precariato. Tutto ciò senza oneri aggiuntivi per lo Stato dal momento che si prevede di utilizzare gli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali già previsti dalle norme vigenti e già dotati di copertura finanziaria.
        Il comma 4, propone una modifica all'articolo 318 del codice della navigazione tesa ad agevolare il reclutamento degli equipaggi, vista la cronica carenza di marinai italiani disposti ad imbarcarsi sui pescherecci, e a consentire ai marittimi stranieri il riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero o l'acquisizione dei titoli professionali marittimi in Italia. Attualmente gli stranieri possono concorrere fino al limite del 50 per cento alla formazione degli equipaggi, ed esclusivamente nell'ambito del personale di bassa forza.
        Il comma 5 si propone di estendere alle cooperative della pesca e dell'acquacoltura i benefìci di una legge che, alla luce della recente estensione anche all'agricoltura, vede solo tali soggetti esclusi.
        L'articolo 2 è finalizzato a razionalizzare lo sforzo di pesca.
        Il comma 1 prevede la definitiva estensione dell'operatività della pesca costiera dalle 20 alle 40 miglia dalla costa. Da alcuni anni tale estensione si svolge in deroga alle norme vigenti, mantenendo inutilmente elevato lo sforzo di pesca lungo la fascia costiera.
        Il comma 2 prevede l'attuazione di un piano in favore del pescaturismo, quale attività integrativa del reddito dei pescatori che viene esercitata alternativamente all'attività di prelievo, contribuendo così ad una differenziazione dell'attività che diminuisce lo sforzo di pesca, con particolare riferimento al periodo estivo nel quale si riproduce la maggior parte delle specie ittiche.
        L'articolo 3 contiene diverse misure di razionalizzazione e modernizzazione del settore.
        Il comma 1 prospetta di finalizzare alla promozione, allo sviluppo e all'assistenza dell'associazionismo le somme residuali destinate agli accordi di programma nonché gli oneri riscossi dallo Stato per il rilascio delle autorizzazioni alle pesche speciali. Tali oneri sono stati introdotti dall'articolo 4 della legge n. 41 del 1982, come modificato dalla legge n. 165 del 1992. La norma, che non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, rappresenta un primo passo per avviare l'autosostentamento del settore.
        Il comma 2 si riferisce al decreto legislativo n. 226 del 2001 che, all'articolo 5, prevede la stipula di convenzioni per la promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni alimentari, la messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità, nonché la riduzione dei tempi procedurali nel quadro della semplificazione amministrativa. Data l'importanza che rivestono tali azioni sia per l'economia ittica che per i consumatori, il comma è finalizzato ad estendere all'attuazione delle convenzioni la dotazione finanziaria già assegnata al decreto legislativo in questione.
        Il successivo comma 3 prevede che le convenzioni di cui al comma 2 possano essere attivate anche per il finanziamento di centri di servizi per l'assistenza agli operatori della pesca.
        Con il comma 4 si vogliono riutilizzare le somme residue dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 1994-1999 per il rifinanziamento dei tre consorzi unitari promossi da tutte le associazioni e le federazioni nazionali di settore, per consentire la prosecuzione delle azioni innovative e qualificanti già condotte sino al 31 dicembre 2001, e non disperdere la progettualità, l'esperienza e la professionalità acquisite.
          Con il comma 5 si intendono consentire la prosecuzione ed il completamento delle azioni di interesse pubblico finalizzate al sostegno dell'economia ittica, in vista della fase di grande innovazione e cambiamento cui il settore è sottoposto, realizzate sino al 31 dicembre 2001 grazie ai finanziamenti messi a disposizione dell'Iniziativa comunitaria pesca.
        Il comma 6 intende equiparare la pesca all'agricoltura per quanto riguarda l'esenzione dalla imposta di bollo per la presentazione di richieste di aiuti pubblici nazionali e comunitari.
        Il comma 7 fa riferimento all'articolo 65 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) che prevede contributi in conto capitale per le imprese armatrici che intendano adeguare i propri natanti ai sistemi di controllo comunitari ed alla sicurezza. L'accesso ai benefìci è attualmente consentito alle sole unità da pesca di lunghezza fra le perpendicolari superiore a 18 metri, ovvero esclude la maggior parte della flotta italiana e quindi dei lavoratori della pesca. Il provvedimento ha sollevato molte perplessità proprio perché non sussistono ragioni per le quali si debbano sottoporre ad un diverso trattamento imprese ed operatori della stessa categoria. Peraltro, i sistemi di controllo e di sicurezza costituiscono un obbligo per tutti, e non solo per una parte della flotta peschereccia. Anche i sistemi di controllo satellitare di cui al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che lo stesso regolamento prevedeva obbligatori solo per le unità di lunghezza superiore ai 24 metri, sono divenute obbligatorie per tutto il naviglio da pesca di lunghezza tra i 12 e i 14 metri, a seguito del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2002 che subordina l'accesso a qualsiasi agevolazione comunitaria al possesso del sistema di rilevazione satellitare. Lo stesso comma finalizza altresì risorse per gli adeguamenti necessari all'esercizio del pescaturismo, finalizzati all'igiene ed alla sicurezza dei turisti.
        L'articolo 4 affronta il tema della razionalizzazione fiscale e tributaria, divenuto di estrema attualità a seguito dell'equiparazione tra imprenditore ittico e imprenditore agricolo, sancita dal decreto legislativo n. 226 del 2001.
        Di fatto il decreto legislativo pone le basi e crea le condizioni per un riordino delle normative, anche fiscali e previdenziali, spesso contraddittorie, che regolano allo stato il settore della pesca, differenziando senza alcuna ragione reale i trattamenti degli operatori.
        Vi è anche da considerare che il settore della pesca è uno dei pochi ancora esclusi dalla applicazione degli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993. Questo ha comportato non pochi problemi circa l'applicazione dei parametri, che si sono tradotti in migliaia di ricorsi alle commissioni tributarie, provocando incertezze, ritardi e costi aggiuntivi agli operatori. Lo studio di settore, già in fase di approntamento, dovrà avere i suoi effetti applicativi a partire dal periodo d'imposta 2004. In ragione delle considerazioni prima espresse, si rende necessario varare un regime fiscale e previdenziale per il periodo d'imposta 2002-2004, che in parte sia fatto di misure transitorie, con facoltatività da parte degli operatori, e che sia in grado di:

            eliminare alcune storture determinatesi per la applicazione di norme spesso non chiare, se non tra di loro contrastanti;

            permettere una fase transitoria di assestamento, finalizzata a definire e a conoscere meglio le attività di pesca e gli impatti reddituali dei singoli segmenti sugli operatori, nonché di verificare e di praticare quella fiscalità equa che è alla base della applicabilità per ogni settore produttivo;

            mettere in condizione i Ministeri interessati, nonché gli istituti di previdenza e assistenza di ridefinire quanto di loro competenza al fine di dare pratica attuazione alle misure previste dal decreto legislativo n. 226 del 2001.

        La facoltatività di applicazione è suggerita dalla opportunità di valutare da parte della pubblica amministrazione, considerata la entrata in vigore degli studi di settore per il periodo d'imposta 2004, la congruità della applicazione di un regime fiscale e previdenziale più idoneo a garantire certezze impositive ed equità amministrativa.
        Quanto al comma 1, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede l'applicazione del regime agevolato agricolo con conseguente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in compensazione, esclusivamente per i pescatori esercenti l'attività nelle acque interne. Se ne prospetta l'estensione a tutto il settore della pesca, intendendo in tal modo la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti attività connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001. Ciò permetterebbe un incremento del valore aggiunto del comparto ittico, consentendo una trasparenza maggiore nel trasferimento dei prodotti ittici e quindi nella tracciabilità dei prodotti.
        In merito al comma 2, lettera a), l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali, così come disciplinato dall'articolo 14 della legge n. 388 del 2000, prevede per le sole persone fisiche che svolgono attività produttive in regime di marginalità economica, l'assoggettamento ad una imposizione sostitutiva agevolata dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento.
        Si propone l'estensione di questo regime fiscale a tutte le imprese di pesca, e non solo alle persone fisiche, senza alcuna limitazione del volume d'affari. Il riferimento è alle imprese della pesca costiera o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti attività connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001, in attesa della più concreta applicazione degli studi di settore.
        Per quanto riguarda il comma 2, lettera b), i parametri in questione sono stati approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997. Nel settore pesca i beni strumentali hanno un valore elevato, così come i consumi di carburante, i costi del personale, le giornate di effettivo lavoro in un anno, i periodi di fermo, gli eventi naturali calamitosi, gli imprevisti, le condizioni meteo marine avverse, eccetera. Per le imprese agricole in regime speciale, l'aliquota media da applicare ai fini IVA è pari a zero.
        Per queste ragioni si propone una detrazione dal reddito imponibile derivante dall'applicazione dei parametri, pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà, che possano anche essere certificati attraverso regolare perizia di un tecnico.
        In merito al comma 2, lettera c), il costo del personale incide in maniera considerevole nelle imprese di pesca ed in particolare in quelle cooperative. Non essendo ammessa la deducibilità per i costi del personale dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il settore soffre di uno svantaggio di fatto che impedisce anche nuove assunzioni, e quindi stabilità e continuità nei rapporti di lavoro.
        Si prospetta pertanto che per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti attività connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001, l'aliquota IRAP sia fissata per il triennio 2002-2004 all'1,9 per cento.
        L'articolo 5 introduce misure di semplificazione amministrativa e di soppressione di adempimenti inutili.
        Quanto al comma 1, il decreto legislativo n. 507 del 1999, all'articolo 14, che reca novelle al codice della navigazione, ha introdotto la depenalizzazione della mancata o irregolare tenuta dei documenti di bordo, senza tuttavia tracciare differenze tra coloro che non dispongono o non aggiornano detti documenti e coloro che ne dispongono, annotandovi regolarmente quanto prescritto dalle norme, ma non sono in grado di esibirli all'autorità per semplice dimenticanza. In quest'ultimo caso l'articolo prospetta una riduzione dell'ammenda proporzionata all'effettiva portata dell'infrazione.
        Il comma 2 abolisce un adempimento inutile per le navi da pesca, dal momento che esse non sono frequentate da persone diverse dall'equipaggio e che tutte le attrezzature per lo svolgimento dell'attività sono già elencate sulla licenza da pesca.
        Anche il comma 3 abolisce un adempimento inutile, visto che le fatture dei generi di provvista vanno conservate e recano la dicitura che esplicita la loro detenzione a bordo.
        Il comma 4 elimina sovrapposizioni pletoriche, previste dalle diverse norme, e unifica gli adempimenti.
        Il comma 5 elimina la riunione periodica di prevenzione e, protezione a bordo, per le imbarcazioni al di sotto dei 24 metri, in analogia alla deroga già prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994 per le piccole imprese. Tale eliminazione è giustificata dal fatto che le imbarcazioni in questione sono composte da equipaggi formati da poche unità lavorative (mediamente 3 persone) delle quali uno è lo stesso armatore o proprietario della nave, che dovrebbe convocare le riunioni. Il confronto tra i vari soggetti che dovrebbero partecipare a queste riunioni è quindi quotidiano, e la convocazione di apposite riunioni per esaminare le questioni relative alla sicurezza a bordo è del tutto superflua.
        Il comma 6 prevede che le commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo esercitino la propria funzione nell'ambito di linee guida stabilite a livello nazionale per evitare errori interpretativi e incomprensioni nell'ambito dell'applicazione di norme fondamentali quali quelle della sicurezza, con particolare riferimento ad un settore delicato come quello della pesca.
        Il comma 7 è in collegamento con l'articolo 2, comma 1. Esso detta le misure di sicurezza supplementari per le unità esercenti la pesca costiera ravvicinata entro le 40 miglia dalla costa. Tali misure avrebbero dovuto essere emanate da tempo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 561 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, attraverso un apposito regolamento che ha visto la luce solo nell'agosto 2002. In tal modo, la definitiva estensione della pesca costiera dalle 20 alle 40 miglia è accompagnata dalla adozione delle opportune misure di sicurezza.
        L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria della legge.




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