XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3330
Onorevoli Colleghi! - La pesca e l'acquacoltura del
nostro Paese stanno vivendo una fase difficile di profonda
ristrutturazione e riorganizzazione.
Il settore è investito da un doppio processo di
definizione di norme e di leggi che necessitano di un proficuo
confronto con le istituzioni europee impegnate nella revisione
della politica comune della pesca nonché di costruzione del
processo di decentramento regionale sancito dalla riforma che
ha modificato l'articolo 117 della Costituzione.
In questo contesto si collocano cambiamenti che, se
adeguatamente governati, potrebbero rappresentare opportunità
di sviluppo, ma che altrimenti rischiano di penalizzarlo
ulteriormente:
l'allargamento dell'Unione europea a Paesi di forte
produzione ittica come Cipro e Malta, se da un lato aumenta il
fabbisogno dei prodotti della pesca, dall'altro introduce nel
sistema europeo della pesca nuova concorrenza anche su
segmenti scarsamente sviluppati come quello delle acque
interne;
la nuova Europa porterà inevitabilmente ad un
riequilibrio dell'utilizzo delle risorse e dei fondi
stutturali;
la riforma della Politica comune della pesca (PCP) che
si preannuncia sembra essere improntata principalmente alla
riduzione dello sforzo di pesca e ad oggi non emerge
l'assunzione della diversità del Mediterraneo. E' prevista una
contrazione della flotta pari all'8,5 per cento del numero di
pescherecci e al 18 per cento del tonnellaggio, con una
contrazione stimata, per il nostro Paese, di 4.000 posti di
lavoro;
il sesto piano triennale della pesca volge al termine,
ed ancora non sono stati compiutamente delineati gli
orientamenti per il piano 2003-2005;
la riforma del sistema istituzionale imposta dalla
modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione
trasferisce la potestà legislativa alle regioni, e impone una
nuova organizzazione;
le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'estensione
degli sgravi di cui al decreto-legge n. 457 del 1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998
hanno creato incertezze ed impedito di fatto l'emersione;
il ritardo con il quale si sta dando applicazione al
decreto legislativo n. 226 del 2001 recante norme
sull'orientamento e la modernizzazione del settore e
l'interruzione delle politiche contenute nella legge
finanziaria 2001, non aiutano un processo di riqualificazione
del settore;
i risultati economici del settore nel 2001 sono i
peggiori degli ultimi decenni. Negli ultimi sei anni il
livello delle catture realizzate dalla flotta italiana è
passato dalle 449 mila tonnellate del 1996 a 338 mila. Questa
flessione è imputabile prevalentemente alla riduzione della
capacità di pesca imposta dalla Unione europea. Tra il 1996 e
il 1999 la dimensione della flotta era di 227 mila tonnellate
di stazza lorda (tsl), nel 2001 essa ha di poco superato le
187 mila tsl.
La diminuzione della produzione interna a fronte di un
livello di domanda in costante aumento ha comportato una
erosione della quota di mercato, soddisfatta a vantaggio delle
importazioni. Si è invero registrato anche un aumento dei
prezzi, che ha però remunerato la fase intermedia, ma non le
vendite alla produzione.
Le imprese del comparto produttivo, per l'80 per cento a
base cooperativa, spesso sottocapitalizzate, a bassa
redditività e deboli dal punto di vista patrimoniale, sono a
rischio di sopravvivenza.
La questione della messa al bando delle reti derivanti per
il pescespada, meriterebbe un capitolo a parte con tutte le
conseguenze economiche ed occupazionali che ha procurato nel
nostro Mezzogiorno.
L'introduzione dei divieti doveva essere accompagnata da
una verifica degli effetti prodotti sul piano biologico,
ambientale e sociale che ancora oggi aspettano una risposta
nonostante le scelte pervenute da più parti.
Oltre che sul fronte delle imprese, l'emergenza pesca
riguarda lo stato di salute dell'ambiente marino e delle
risorse biologiche: un problema che continua ad essere
trascurato, ma che ha inciso ed inciderà sempre più sul futuro
del settore invocando il rilancio delle politiche ambientali
per il mare.
Tutto ciò avrebbe consigliato lo svolgimento di una
conferenza nazionale del settore con l'obiettivo di
riprogrammare gli obiettivi di sviluppo per questo comparto
che ha visto cambiare significativamente la propria presenza
costretto fra politiche di ridimensionamento, il progressivo
invecchiamento del naviglio, con perdita di competitività
delle imprese, e nuove opportunità che potranno affermarsi
solo attraverso un impegno qualificato delle politiche di
governo. Valorizzazione della filiera, tracciabilità e
valorizzazione dei prodotti ittici, promozione della
diversificazione dell'attività del pescatore anche attraverso
l'acquacoltura, il pescaturismo e l'ittiturismo, necessitano
di una forte capacità progettuale e di un convinto sostegno
politico istituzionale. Sono problematiche che potranno essere
affrontate in occasione del disegno di legge finanziaria per
il 2003 e dovranno trovare una valido supporto nel settimo
piano triennale della pesca 2003-2005 che dovrà essere
approvato entro il 31 dicembre 2002 anche se sembra ormai
impossibile mantenere fede a questa scadenza da parte del
Governo, partendo dall'assunto che i temi fondamentali per
rinnovare una situazione di stallo economico e per un avvio
allo sviluppo dell'economia ittica sono almeno tre:
1) promuovere il settore produttivo attraverso politiche
a favore dell'impresa (imprenditorialità, ricambio
generazionale, eccetera) e della filiera (servizi,
trasformazione, distribuzione);
2) diversificare e integrare l'attività della pesca con
altre produzioni non ittiche in modo da stabilizzare il
reddito dei pescatori italiani;
3) innalzare la qualità e la tutela del consumatore
attraverso sistemi di tracciabilità, di sicurezza
igienico-sanitaria, delle reti di controllo e di
certificazione della qualità.
Così come il riconoscimento di una specificità
dell'attività di pesca nel Mediterraneo ha bisogno di trovare
maggiore concretezza nelle politiche comunitarie.
Un banco di prova potrà essere la nuova proposta di
regolamento per il Mediterraneo, che sarà presentato dal
Commissario europeo Fischler.
L'evoluzione della presenza e del peso che vanno assumendo
nell'attività di pesca i Paesi rivieraschi del bacino del
Mediterraneo, la ricollocazione delle flotte pescherecce
europee al di fuori della comunità attraverso accordi di pesca
e società miste, il processo che ci condurrà entro il 2010
alla creazione nel Mediterraneo dell'area di libero scambio, i
processi di progressiva antropizzazione e di ulteriore
cementificazione delle coste che riguardano in diversa misura
tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nonché le
attività che caratterizzano il mare e ne cambiano gli
ecosistemici devono rappresentare gli elementi sui quali
ridefinire l'attività ed il ruolo della pesca e del pescatore
nell'economia ittica e del mare.
E' da questa consapevolezza che nasce la nostra proposta
di legge. Siamo consapevoli che non si tratta di un intervento
strutturale nell'accezione classica del termine, con essa si
tende però da una parte a dare una prima risposta
all'emergenza e a creare un sistema più favorevole per le
imprese, senza costi aggiuntivi per le casse dello Stato e,
dall'altra, a offrire al Parlamento l'opportunità di un
confronto che contribuisca a far uscire le politiche del
settore da una situazione difensiva, nel permanere della quale
non potremmo che uscire con un significativo ridimensionamento
di un'attività costituente parte essenziale dell'identità
economica, culturale e sociale del nostro Paese.
Lo spirito della proposta di legge è essenzialmente
improntato sulla semplificazione di tutte quelle procedure
che, inserendosi nel processo di riforma avviato con le
cosiddette leggi Bassanini, ingessano l'economia ittica sia
nello sviluppo che nello svolgimento delle attività quotidiane
e si inquadra nel processo dei provvedimenti di
razionalizzazione e di semplificazione dell'economia
ittica.
La revisione della politica comunitaria di medio
termine.
La revisione della politica comunitaria della pesca e
della acquacoltura sembra concentrare tutta l'attenzione sulla
riduzione dello sforzo di pesca assumendo come parametro
principale che lo stato delle risorse ittiche è strettamente e
quasi esclusivamente collegato all'attività di pesca. Non vi è
dubbio che questo parametro di valutazione, rappresenta un
elemento centrale, ma se vogliamo continuare a mantenere il
ruolo strategico dell'attività di pesca e del ruolo del
pescatore nell'economia del mare non possiamo fare a meno di
ampliare il nostro orizzonte. Lo stato delle risorse ittiche e
in generale dell'ecosistema marino, infatti, è messo sempre
più a dura prova da un complesso di fattori sui quali è
necessario intervenire. I processi di antropizzazione della
costa che rappresentano un dato diffuso di crescita nel nostro
Paese e con grande intensità caratterizzano lo sviluppo di
tutti i Paesi che si affacciano nel Mediterraneo determinano
un generalizzato degrado dell'ambiente costiero e della
qualità delle acque; lo stesso uso del mare, dai trasporti
alle attività estrattive fino a certe attività sportive,
determina impatti negativi sull'ambiente marino ed è ormai
evidente che l'inquinamento delle acque impone con urgenza
politiche attive di salvaguardia. In questo quadro la politica
della pesca deve trovare una nuova definizione dentro a un
complesso di politiche nelle quali il pescatore trova una sua
nuova e qualificata prospettiva. Qualità e certificazione
delle produzioni, diversificazione dell'attività di cattura
verso usi del mare a minor impatto (ittiturismo,
pescaturismo), creazione di circuiti e di infrastrutture in
grado di fornire la ridistribuzione del valore aggiunto dei
prodotti a vantaggio della base produttiva della filiera,
affermazione del codice di condotta per una pesca responsabile
della FAO, anche attraverso la definizione dei distretti di
pesca nei quali l'autogestione dei pescatori assume un ruolo
centrale, possono rappresentare gli obiettivi sui quali
attivare un complesso di misure a sostegno del comparto.
Queste misure ricollocheranno nel futuro il ruolo e la figura
del pescatore e delle sue associazioni sviluppando gli
indirizzi contenuti nel citato decreto legislativo n. 226 del
2001, sull'orientamento e la modernizzazione della pesca e
dell'acquacoltura, che offre un nuovo orizzonte
all'organizzazione del settore nel nostro Paese. L'assunzione
di sempre maggiore responsabilità da parte della categoria
nell'organizzazione di un processo che parta dalla difesa
dell'ambiente marino fino alla valorizzazione economica delle
sue produzioni è l'asse centrale su cui sviluppare una
politica di modernizzazione del settore.
In questo contesto potranno assumere nuovo valore scelte
volte alla creazione dei distretti di pesca, al concreto
avviamento delle aree marine protette già istituite, alla
creazione di zone di riposo biologico, al contenimento dello
sforzo di pesca.
In questo ambito potranno trovare nuove opportunità di
approfondimento il settore della ricerca scientifica e gli
istituti che operano nel Mediterraneo.
Istituzioni, operatori e ricercatori possono così
rappresentare un circuito virtuoso per valorizzare le risorse
del mare.
Il riassetto istituzionale e la pesca.
Per l'affermazione di una nuova politica di valorizzazione
delle risorse marine un contributo fondamentale può giungere
dalla riorganizzazione del sistema istituzionale imposto dalla
modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione
che trasferisce la potestà legislativa alle regioni. Il
ricongiungersi delle politiche comunitarie con gli operatori
può trovare nuovo impulso da un riavvicinarsi dei soggetti.
Tra le poche opportunità preannunciate con la riforma della
PCP vi è la costituzione di organismi consultivi territoriali
che vedranno protagonisti i produttori.
Questo ricongiungimento tra operatori ed istituzioni, vale
ancor più se chiama in causa la creazione dei distretti di
pesca, ed è indispensabile per orientare e diversificare gli
interventi promuovendo la multifunzionalità dell'attività di
pesca, per rafforzare le filiere pescato-trasformazione, per
avviare i processi di certificazione di qualità e di
tracciabilità delle produzioni rivolgendo sempre più
attenzione alla richieste di garanzia e di sicurezza da parte
del consumatore.
Anche per questo riteniamo che il settimo piano triennale
della pesca debba accompagnare questa fase di decentramento
nella quale gli obiettivi di unitarietà delle politiche
nazionali devono rafforzare il ruolo delle istituzioni
regionali. In questo processo un ruolo fondamentale devono
assumerlo le associazioni di categoria ed i consorzi unitari
che hanno contribuito in questi anni alla riorganizzazione del
settore e potranno oggi contribuire ad una ulteriore fase di
qualificazione di un processo economico, sociale e culturale
che ridefinirà nei prossimi anni il ruolo e la funzione del
settore e dei suoi operatori nel sistema più generale.
Affrontare le emergenze.
La proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione del
Parlamento intende affrontare alcune emergenze coerenti con le
prospettive generali che siamo andati indicando e che potranno
aiutare questa fase di riorganizzazione e di crescita
qualitativa del settore.
Con l'articolo 1 si affrontano gli aspetti legati al
lavoro ed all'occupazione nel settore.
Il comma 1 è finalizzato ad escludere le cooperative della
piccola pesca dall'obbligo di redigere il regolamento interno,
introdotto con l'articolo 6 della legge n. 142 del 2001. La
cooperazione della piccola pesca è infatti sottoposta, con la
legge n. 250 del 1958, ad un regime speciale. Essa segue
schemi organizzativi e gestionali dettati da usi e da
consuetudini locali, per cui non si può enucleare un modello
tipo sul quale basare considerazioni utili ai fini della
predisposizione di un regolamento. In linea generale, il
rapporto tra socio e cooperativa può così riassumersi:
a) i soci escono in mare con imbarcazioni proprie
cedute in uso o in comodato alla cooperativa;
b) il prodotto ottenuto viene di norma venduto
dalla cooperativa o per suo conto;
c) solo come modalità attuativa di riferimento
sussiste l'applicazione del contratto alla parte, che
individua quale retribuzione del socio lavoratore l'importo
risultante dai ricavi, sottratte le spese, divisi in parti
uguali tra gli imbarcati;
d) i contributi previdenziali ed assicurativi sono
versati sulla base di un salario convenzionale che prescinde
da quanto effettivamente percepito dal pescatore come reddito
da lavoro;
e) non sono contemplati ammortizzatori sociali di
alcun tipo né indennità di disoccupazione;
f) istituti specifici, quali le ferie, non sono in
sé contemplati ma sono legati a condizioni meteomarine, a
fermo biologico, fermo tecnico, eccetera.
Non a caso anche le parti stipulanti il contratto per il
personale imbarcato su navi adibite alla pesca marittima hanno
considerato, per la piccola pesca, l'impossibilità di
garantire una paga contrattuale ai soci delle cooperative
della piccola pesca, pena il determinarsi di situazioni di
crisi aziendale.
La misura proposta riguarda 720 cooperative, che associano
circa 6.000 lavoratori.
Il comma 2 si propone di chiarire definitivamente la
portata di una norma dello Stato risultata controversa. Con il
decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 30 del 1998, sono stati introdotti benefìci
fiscali e previdenziali ai fini della salvaguardia
dell'occupazione per le imprese di pesca oceanica e
mediterranea. Dato il persistere e l'estendersi della crisi
economica ed occupazionale del settore, la legge finanziaria
2001 (legge n. 388 del 2000) ha previsto l'estensione dei
medesimi benefìci per un triennio, nei limiti del 70 per
cento, anche alle imprese della pesca costiera e della pesca
nelle acque interne e lagunari. Una interpretazione
restrittiva del provvedimento, tuttavia, potrebbe mettere in
dubbio l'estensione del beneficio nei confronti delle imprese
che esercitano l'attività di allevamento e raccolta di specie
ittiche con barche da pesca o che operano senza l'ausilio di
natanti.
Infatti, il requisito dell'abilitazione alla pesca è
riferito al natante utilizzato, e non all'impresa stessa, come
previsto dall'articolo 220 del codice della navigazione e
dall'articolo 408 del relativo regolamento, approvato con
decreto del Presidente delle Repubblica n. 328 del 1952.
Inoltre, con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del
2001 si ribadisce che è imprenditore ittico chi esercita
un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi
acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci.
In merito al comma 3, il prestito d'onore nel settore
ittico è stato introdotto con l'articolo 2, comma 7, della
legge n. 164 del 1998. La portata del provvedimento era però
limitata ai soggetti in mobilità o in cassa integrazione o che
svolgevano lavori socialmente utili. La misura, seppur con
dotazione finanziaria insufficiente, ha registrato un vasto
successo in particolare nel Mezzogiorno. Per incentivare la
creazione di nuove imprese da parte di tutti coloro che non
hanno una occupazione, per creare nuove figure professionali e
per avvicinare i giovani all'economia ittica, appare opportuno
rifinanziare ed estendere il provvedimento anche ai giovani in
attesa di prima occupazione o occupati in situazione di
precariato. Tutto ciò senza oneri aggiuntivi per lo Stato dal
momento che si prevede di utilizzare gli stanziamenti per gli
ammortizzatori sociali già previsti dalle norme vigenti e già
dotati di copertura finanziaria.
Il comma 4, propone una modifica all'articolo 318 del
codice della navigazione tesa ad agevolare il reclutamento
degli equipaggi, vista la cronica carenza di marinai italiani
disposti ad imbarcarsi sui pescherecci, e a consentire ai
marittimi stranieri il riconoscimento dei titoli acquisiti
all'estero o l'acquisizione dei titoli professionali marittimi
in Italia. Attualmente gli stranieri possono concorrere fino
al limite del 50 per cento alla formazione degli equipaggi, ed
esclusivamente nell'ambito del personale di bassa forza.
Il comma 5 si propone di estendere alle cooperative della
pesca e dell'acquacoltura i benefìci di una legge che, alla
luce della recente estensione anche all'agricoltura, vede solo
tali soggetti esclusi.
L'articolo 2 è finalizzato a razionalizzare lo sforzo di
pesca.
Il comma 1 prevede la definitiva estensione
dell'operatività della pesca costiera dalle 20 alle 40 miglia
dalla costa. Da alcuni anni tale estensione si svolge in
deroga alle norme vigenti, mantenendo inutilmente elevato lo
sforzo di pesca lungo la fascia costiera.
Il comma 2 prevede l'attuazione di un piano in favore del
pescaturismo, quale attività integrativa del reddito dei
pescatori che viene esercitata alternativamente all'attività
di prelievo, contribuendo così ad una differenziazione
dell'attività che diminuisce lo sforzo di pesca, con
particolare riferimento al periodo estivo nel quale si
riproduce la maggior parte delle specie ittiche.
L'articolo 3 contiene diverse misure di razionalizzazione
e modernizzazione del settore.
Il comma 1 prospetta di finalizzare alla promozione, allo
sviluppo e all'assistenza dell'associazionismo le somme
residuali destinate agli accordi di programma nonché gli oneri
riscossi dallo Stato per il rilascio delle autorizzazioni alle
pesche speciali. Tali oneri sono stati introdotti
dall'articolo 4 della legge n. 41 del 1982, come modificato
dalla legge n. 165 del 1992. La norma, che non reca oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, rappresenta un primo
passo per avviare l'autosostentamento del settore.
Il comma 2 si riferisce al decreto legislativo n. 226 del
2001 che, all'articolo 5, prevede la stipula di convenzioni
per la promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi
acquatici, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni
alimentari, la messa a punto di sistemi di controllo e di
tracciabilità, nonché la riduzione dei tempi procedurali nel
quadro della semplificazione amministrativa. Data l'importanza
che rivestono tali azioni sia per l'economia ittica che per i
consumatori, il comma è finalizzato ad estendere
all'attuazione delle convenzioni la dotazione finanziaria già
assegnata al decreto legislativo in questione.
Il successivo comma 3 prevede che le convenzioni di cui al
comma 2 possano essere attivate anche per il finanziamento di
centri di servizi per l'assistenza agli operatori della
pesca.
Con il comma 4 si vogliono riutilizzare le somme residue
dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
1994-1999 per il rifinanziamento dei tre consorzi unitari
promossi da tutte le associazioni e le federazioni nazionali
di settore, per consentire la prosecuzione delle azioni
innovative e qualificanti già condotte sino al 31 dicembre
2001, e non disperdere la progettualità, l'esperienza e la
professionalità acquisite.
Con il comma 5 si intendono consentire la prosecuzione ed
il completamento delle azioni di interesse pubblico
finalizzate al sostegno dell'economia ittica, in vista della
fase di grande innovazione e cambiamento cui il settore è
sottoposto, realizzate sino al 31 dicembre 2001 grazie ai
finanziamenti messi a disposizione dell'Iniziativa comunitaria
pesca.
Il comma 6 intende equiparare la pesca all'agricoltura per
quanto riguarda l'esenzione dalla imposta di bollo per la
presentazione di richieste di aiuti pubblici nazionali e
comunitari.
Il comma 7 fa riferimento all'articolo 65 della legge n.
448 del 2001 (finanziaria 2002) che prevede contributi in
conto capitale per le imprese armatrici che intendano adeguare
i propri natanti ai sistemi di controllo comunitari ed alla
sicurezza. L'accesso ai benefìci è attualmente consentito alle
sole unità da pesca di lunghezza fra le perpendicolari
superiore a 18 metri, ovvero esclude la maggior parte della
flotta italiana e quindi dei lavoratori della pesca. Il
provvedimento ha sollevato molte perplessità proprio perché
non sussistono ragioni per le quali si debbano sottoporre ad
un diverso trattamento imprese ed operatori della stessa
categoria. Peraltro, i sistemi di controllo e di sicurezza
costituiscono un obbligo per tutti, e non solo per una parte
della flotta peschereccia. Anche i sistemi di controllo
satellitare di cui al regolamento (CEE) n. 2847/93 del
Consiglio, del 12 ottobre 1993, che lo stesso regolamento
prevedeva obbligatori solo per le unità di lunghezza superiore
ai 24 metri, sono divenute obbligatorie per tutto il naviglio
da pesca di lunghezza tra i 12 e i 14 metri, a seguito del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del
30 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
34 del 9 febbraio 2002 che subordina l'accesso a qualsiasi
agevolazione comunitaria al possesso del sistema di
rilevazione satellitare. Lo stesso comma finalizza altresì
risorse per gli adeguamenti necessari all'esercizio del
pescaturismo, finalizzati all'igiene ed alla sicurezza dei
turisti.
L'articolo 4 affronta il tema della razionalizzazione
fiscale e tributaria, divenuto di estrema attualità a seguito
dell'equiparazione tra imprenditore ittico e imprenditore
agricolo, sancita dal decreto legislativo n. 226 del 2001.
Di fatto il decreto legislativo pone le basi e crea le
condizioni per un riordino delle normative, anche fiscali e
previdenziali, spesso contraddittorie, che regolano allo stato
il settore della pesca, differenziando senza alcuna ragione
reale i trattamenti degli operatori.
Vi è anche da considerare che il settore della pesca è uno
dei pochi ancora esclusi dalla applicazione degli studi di
settore, di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge n.
331 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427
del 1993. Questo ha comportato non pochi problemi circa
l'applicazione dei parametri, che si sono tradotti in migliaia
di ricorsi alle commissioni tributarie, provocando incertezze,
ritardi e costi aggiuntivi agli operatori. Lo studio di
settore, già in fase di approntamento, dovrà avere i suoi
effetti applicativi a partire dal periodo d'imposta 2004. In
ragione delle considerazioni prima espresse, si rende
necessario varare un regime fiscale e previdenziale per il
periodo d'imposta 2002-2004, che in parte sia fatto di misure
transitorie, con facoltatività da parte degli operatori, e che
sia in grado di:
eliminare alcune storture determinatesi per la
applicazione di norme spesso non chiare, se non tra di loro
contrastanti;
permettere una fase transitoria di assestamento,
finalizzata a definire e a conoscere meglio le attività di
pesca e gli impatti reddituali dei singoli segmenti sugli
operatori, nonché di verificare e di praticare quella
fiscalità equa che è alla base della applicabilità per ogni
settore produttivo;
mettere in condizione i Ministeri interessati, nonché
gli istituti di previdenza e assistenza di ridefinire quanto
di loro competenza al fine di dare pratica attuazione alle
misure previste dal decreto legislativo n. 226 del 2001.
La facoltatività di applicazione è suggerita dalla
opportunità di valutare da parte della pubblica
amministrazione, considerata la entrata in vigore degli studi
di settore per il periodo d'imposta 2004, la congruità della
applicazione di un regime fiscale e previdenziale più idoneo a
garantire certezze impositive ed equità amministrativa.
Quanto al comma 1, l'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede
l'applicazione del regime agevolato agricolo con conseguente
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in
compensazione, esclusivamente per i pescatori esercenti
l'attività nelle acque interne. Se ne prospetta l'estensione a
tutto il settore della pesca, intendendo in tal modo la pesca
costiera o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le
imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e
lagunari e quelle esercenti attività connesse di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001. Ciò
permetterebbe un incremento del valore aggiunto del comparto
ittico, consentendo una trasparenza maggiore nel trasferimento
dei prodotti ittici e quindi nella tracciabilità dei
prodotti.
In merito al comma 2, lettera a), l'applicazione del
regime fiscale delle attività marginali, così come
disciplinato dall'articolo 14 della legge n. 388 del 2000,
prevede per le sole persone fisiche che svolgono attività
produttive in regime di marginalità economica,
l'assoggettamento ad una imposizione sostitutiva agevolata
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per
cento.
Si propone l'estensione di questo regime fiscale a tutte
le imprese di pesca, e non solo alle persone fisiche, senza
alcuna limitazione del volume d'affari. Il riferimento è alle
imprese della pesca costiera o nelle acque interne o lagunari,
ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque
marine, interne e lagunari e quelle esercenti attività
connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 226
del 2001, in attesa della più concreta applicazione degli
studi di settore.
Per quanto riguarda il comma 2, lettera b), i
parametri in questione sono stati approvati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e modificati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28
aprile 1997. Nel settore pesca i beni strumentali hanno un
valore elevato, così come i consumi di carburante, i costi del
personale, le giornate di effettivo lavoro in un anno, i
periodi di fermo, gli eventi naturali calamitosi, gli
imprevisti, le condizioni meteo marine avverse, eccetera. Per
le imprese agricole in regime speciale, l'aliquota media da
applicare ai fini IVA è pari a zero.
Per queste ragioni si propone una detrazione dal reddito
imponibile derivante dall'applicazione dei parametri, pari al
30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in
dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà, che
possano anche essere certificati attraverso regolare perizia
di un tecnico.
In merito al comma 2, lettera c), il costo del
personale incide in maniera considerevole nelle imprese di
pesca ed in particolare in quelle cooperative. Non essendo
ammessa la deducibilità per i costi del personale dalla base
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), il settore soffre di uno svantaggio di fatto che
impedisce anche nuove assunzioni, e quindi stabilità e
continuità nei rapporti di lavoro.
Si prospetta pertanto che per le imprese che esercitano la
pesca costiera o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese
le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne
e lagunari e quelle esercenti attività connesse di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001,
l'aliquota IRAP sia fissata per il triennio 2002-2004 all'1,9
per cento.
L'articolo 5 introduce misure di semplificazione
amministrativa e di soppressione di adempimenti inutili.
Quanto al comma 1, il decreto legislativo n. 507 del 1999,
all'articolo 14, che reca novelle al codice della navigazione,
ha introdotto la depenalizzazione della mancata o irregolare
tenuta dei documenti di bordo, senza tuttavia tracciare
differenze tra coloro che non dispongono o non aggiornano
detti documenti e coloro che ne dispongono, annotandovi
regolarmente quanto prescritto dalle norme, ma non sono in
grado di esibirli all'autorità per semplice dimenticanza. In
quest'ultimo caso l'articolo prospetta una riduzione
dell'ammenda proporzionata all'effettiva portata
dell'infrazione.
Il comma 2 abolisce un adempimento inutile per le navi da
pesca, dal momento che esse non sono frequentate da persone
diverse dall'equipaggio e che tutte le attrezzature per lo
svolgimento dell'attività sono già elencate sulla licenza da
pesca.
Anche il comma 3 abolisce un adempimento inutile, visto
che le fatture dei generi di provvista vanno conservate e
recano la dicitura che esplicita la loro detenzione a
bordo.
Il comma 4 elimina sovrapposizioni pletoriche, previste
dalle diverse norme, e unifica gli adempimenti.
Il comma 5 elimina la riunione periodica di prevenzione e,
protezione a bordo, per le imbarcazioni al di sotto dei 24
metri, in analogia alla deroga già prevista dal decreto
legislativo n. 626 del 1994 per le piccole imprese. Tale
eliminazione è giustificata dal fatto che le imbarcazioni in
questione sono composte da equipaggi formati da poche unità
lavorative (mediamente 3 persone) delle quali uno è lo stesso
armatore o proprietario della nave, che dovrebbe convocare le
riunioni. Il confronto tra i vari soggetti che dovrebbero
partecipare a queste riunioni è quindi quotidiano, e la
convocazione di apposite riunioni per esaminare le questioni
relative alla sicurezza a bordo è del tutto superflua.
Il comma 6 prevede che le commissioni territoriali per la
prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a
bordo esercitino la propria funzione nell'ambito di linee
guida stabilite a livello nazionale per evitare errori
interpretativi e incomprensioni nell'ambito dell'applicazione
di norme fondamentali quali quelle della sicurezza, con
particolare riferimento ad un settore delicato come quello
della pesca.
Il comma 7 è in collegamento con l'articolo 2, comma 1.
Esso detta le misure di sicurezza supplementari per le unità
esercenti la pesca costiera ravvicinata entro le 40 miglia
dalla costa. Tali misure avrebbero dovuto essere emanate da
tempo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.
561 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
655 del 1994, attraverso un apposito regolamento che ha visto
la luce solo nell'agosto 2002. In tal modo, la definitiva
estensione della pesca costiera dalle 20 alle 40 miglia è
accompagnata dalla adozione delle opportune misure di
sicurezza.
L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria della
legge.