XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3330
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Misure in favore dell'occupazione).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 3
aprile 2001, n. 142, non si applicano alle cooperative della
piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e
successive modificazioni.
2. I benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni,
estesi dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento
alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle
acque interne e lagunari, sono, altresì, estesi:
a) alle imprese che gestiscono impianti di pesca o
che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne
e lagunari;
b) alle imprese che gestiscono impianti di
acquacoltura o di mitilicoltura in genere, o che esercitano
allevamento nelle acque marine interne o lagunari, anche se
organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti
imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;
c) alle imprese, singole o associate, che
esercitano attività di allevamento, di cattura e di raccolta
di specie ittiche con imbarcazioni iscritte nei relativi
registri della Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura - Dipartimento delle politiche di mercato del
Ministero delle politiche agricole e forestali ed a coloro che
sono in possesso di licenza di tipo A;
d) ai pescatori professionali che esercitano
l'attività di pesca, in forma singola o associata, con
l'utilizzo di attrezzi manuali.
3. Nell'ambito dei programmi finalizzati alla gestione
delle crisi occupazionali di cui all'articolo 52, comma 46,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono altresì compresi
anche i programmi sociali a tutela dell'occupazione giovanile
nonché di riduzione della disoccupazione nei settori della
pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso il prestito
d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio
1998, n. 164, i cui oneri gravano sul Fondo di cui al medesimo
articolo 52, comma 46, della citata legge n. 448 del 2001, che
è esteso ai giovani in attesa di prima occupazione e ai
lavoratori precari.
4. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della
navigazione, è sostituito dai seguenti:
"3. Per le navi adibite alla pesca marittima,
l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, in caso di
particolari necessità, che il personale di bordo sia composto
in tutto o in parte da cittadini extracomunitari, ad eccezione
del comandante della nave.
3-bis. Ai cittadini stranieri operanti nel settore
della pesca marittima sono riconosciuti i titoli professionali
acquisiti all'estero, ed è consentito loro di acquisire tali
titoli in Italia secondo le procedure vigenti".
5. L'accesso ai benefìci di cui alla legge 27 febbraio
1985, n. 49, e successive modificazioni, è esteso alle
cooperative del settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 2.
(Misure di razionalizzazione
dello sforzo di pesca).
1. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è
sostituito del seguente:
"La pesca costiera è quella che si esercita nel mare
Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del
Mediterraneo ad una distanza non superiore alle quaranta
miglia".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la
pesca marittima di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14
luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, con proprio
decreto definisce un piano per lo sviluppo del
pescaturismo.
Art. 3.
(Misure di razionalizzazione
e modernizzazione).
1. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle
autorizzazioni alle pesche speciali versati in entrata del
bilancio dello Stato, nonché le somme destinate agli accordi
di programma di cui all' articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono
utilizzati per l'attuazione di programmi di sviluppo
dell'associazionismo, attuati dalle associazioni nazionali
cooperative della pesca.
2. Le somme di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono altresì destinate a
finanziare le attività di cui all' articolo 5 del medesimo
decreto legislativo.
3. Sono attivate le convenzioni di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, finalizzate all'assistenza
burocratico-amministrativa e fiscale degli operatori della
pesca, anche attraverso il finanziamento ed il primo
avviamento di nuovi centri di servizi istituiti dalle
associazioni nazionali cooperative della pesca.
4. Al fine di proseguire nell'attività di interesse
pubblico volta a favorire il processo di modernizzazione del
settore ittico, sono mantenute ed equamente ripartite in capo
ai tre consorzi unitari di garanzia collettiva al credito, di
promozione e di valorizzazione dei prodotti ittici e
osservatorio unitario tecnico-biologico, Unipesca, Uniprom e
Unimar, le risorse finanziarie residue assegnate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio
1993, che sono destinate alla esecuzione di ulteriori
iniziative negli stessi settori di intervento. Ad integrazione
di tali somme sono assegnate ed equamente ripartite, per le
stesse finalità, le disponibilità residue di cui alla delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) 30 giugno 1999, n. 100/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1999.
5. Al fine di completare gli interventi in favore della
pesca il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della
dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e successive modificazioni, le risorse idonee a
consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei
programmi dell'Iniziativa pesca affidati alla realizzazione o
al controllo delle regioni nonché dei centri di servizi delle
associazioni nazionali cooperative della pesca.
6. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le
seguenti: "e al settore della pesca".
7. L'articolo 65, comma 1, primo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: "Alle
imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto
stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del
Consiglio, del 12 ottobre 1993, alle imprese armatrici di
unità da pesca esistenti per l'adeguamento alle previsioni
sulla sicurezza di cui ai decreti legislativi 27 luglio 1999,
n. 271, 27 luglio 1999, n. 272, e 17 agosto 1999, n. 298,
nonché per gli adeguamenti delle attrezzature di carattere
igienico, sanitario, della sicurezza e degli scafi finalizzati
all'esercizio del pescaturismo, è concesso un contributo sulle
spese di investimento per gli interventi strutturali di
adeguamento necessari".
Art. 4.
(Razionalizzazione fiscale e tributaria).
1. Alle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle
acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che
gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e
quelle esercenti attività connesse di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il
regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, fatte salve le condizioni di miglior
favore previste dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 226 del 2001.
2. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore,
per i periodi d'imposta 2002-2004, le imprese che esercitano
la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari, ivi
comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque
marine, interne e lagunari e quelle esercenti attività
connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226:
a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale
delle attività marginali, di cui all'articolo 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, senza alcuna limitazione del volume
d'affari;
b) apportano una riduzione del reddito imponibile
derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181
a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28
aprile 1997, pari al 30 per cento del valore di tutti i beni
strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in
proprietà;
c) applicano un'aliquota dell'imposta regionale
sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.
Art. 5.
(Misure di semplificazione).
1 All'articolo 1193 del codice della navigazione, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le imbarcazioni da pesca, qualora, entro ventiquattro
ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata
detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante
esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali
documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati:
1) la sanzione è ridotta a 250 euro se trattasi di
documenti che richiedono aggiornamento;
2) la sanzione è annullata se trattasi di documenti di
cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono
aggiornamento".
2. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice
della navigazione, sono aggiunte le seguenti parole: ", ad
esclusione delle navi da pesca".
3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di
generi di provvista previsto per le navi da pesca è
abolito.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede all'unificazione dei seguenti
adempimenti:
a) le visite mediche previste per gli imbarcati su
navi da pesca, e le visite previste dal decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, in materia di sicurezza sul lavoro;
b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal
codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271;
c) i registri degli infortuni previsti dagli
istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari
inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica
di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni,
igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le
linee guida alle quali devono attenersi le commissioni
territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto
legislativo.
7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti,
iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca
costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla
costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002,
n. 218, nonché le seguenti disposizioni:
a) quanto ai mezzi di salvataggio, essi devono
essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e
con capacità sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle
persone a bordo;
b) quanto alla sistemazione dei mezzi di
salvataggio, essi devono essere collocati in modo da poter
essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le
eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di
dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La
sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento
ed ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta
collegata alla nave;
c) quanto ai sistemi di comunicazione, è
obbligatoria l'installazione a bordo di telefono satellitare e
di sistema di controllo satellitare, oltre all'apparato
VHF.
8. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n.561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 655, è abrogato.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge determinato in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.