XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3330




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Misure in favore dell'occupazione).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applicano alle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni.
        2. I benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, estesi dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, sono, altresì, estesi:

            a) alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

            b) alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura o di mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento nelle acque marine interne o lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

            c) alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, di cattura e di raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte nei relativi registri della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Dipartimento delle politiche di mercato del Ministero delle politiche agricole e forestali ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

            d) ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.
        3. Nell'ambito dei programmi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali di cui all'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono altresì compresi anche i programmi sociali a tutela dell'occupazione giovanile nonché di riduzione della disoccupazione nei settori della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso il prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio 1998, n. 164, i cui oneri gravano sul Fondo di cui al medesimo articolo 52, comma 46, della citata legge n. 448 del 2001, che è esteso ai giovani in attesa di prima occupazione e ai lavoratori precari.
        4. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, è sostituito dai seguenti:

        "3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, in caso di particolari necessità, che il personale di bordo sia composto in tutto o in parte da cittadini extracomunitari, ad eccezione del comandante della nave.
            3-bis. Ai cittadini stranieri operanti nel settore della pesca marittima sono riconosciuti i titoli professionali acquisiti all'estero, ed è consentito loro di acquisire tali titoli in Italia secondo le procedure vigenti".

        5. L'accesso ai benefìci di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è esteso alle cooperative del settore della pesca e dell'acquacoltura.


Art. 2.

(Misure di razionalizzazione
dello sforzo di pesca).

        1. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito del seguente:

        "La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo ad una distanza non superiore alle quaranta miglia".
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, con proprio decreto definisce un piano per lo sviluppo del pescaturismo.


Art. 3.

(Misure di razionalizzazione
e modernizzazione).

        1. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versati in entrata del bilancio dello Stato, nonché le somme destinate agli accordi di programma di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono utilizzati per l'attuazione di programmi di sviluppo dell'associazionismo, attuati dalle associazioni nazionali cooperative della pesca.
        2. Le somme di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono altresì destinate a finanziare le attività di cui all' articolo 5 del medesimo decreto legislativo.
        3. Sono attivate le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, finalizzate all'assistenza burocratico-amministrativa e fiscale degli operatori della pesca, anche attraverso il finanziamento ed il primo avviamento di nuovi centri di servizi istituiti dalle associazioni nazionali cooperative della pesca.
        4. Al fine di proseguire nell'attività di interesse pubblico volta a favorire il processo di modernizzazione del settore ittico, sono mantenute ed equamente ripartite in capo ai tre consorzi unitari di garanzia collettiva al credito, di promozione e di valorizzazione dei prodotti ittici e osservatorio unitario tecnico-biologico, Unipesca, Uniprom e Unimar, le risorse finanziarie residue assegnate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che sono destinate alla esecuzione di ulteriori iniziative negli stessi settori di intervento. Ad integrazione di tali somme sono assegnate ed equamente ripartite, per le stesse finalità, le disponibilità residue di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 giugno 1999, n. 100/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1999.
        5. Al fine di completare gli interventi in favore della pesca il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni nonché dei centri di servizi delle associazioni nazionali cooperative della pesca.
        6. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e al settore della pesca".
        7. L'articolo 65, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: "Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti per l'adeguamento alle previsioni sulla sicurezza di cui ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271, 27 luglio 1999, n. 272, e 17 agosto 1999, n. 298, nonché per gli adeguamenti delle attrezzature di carattere igienico, sanitario, della sicurezza e degli scafi finalizzati all'esercizio del pescaturismo, è concesso un contributo sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari".

Art. 4.

(Razionalizzazione fiscale e tributaria).

        1. Alle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti attività connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 226 del 2001.
        2. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2002-2004, le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti attività connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226:

            a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale delle attività marginali, di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza alcuna limitazione del volume d'affari;

            b) apportano una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà;

            c) applicano un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

Art. 5.

(Misure di semplificazione).

        1 All'articolo 1193 del codice della navigazione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Per le imbarcazioni da pesca, qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati:

            1) la sanzione è ridotta a 250 euro se trattasi di documenti che richiedono aggiornamento;

            2) la sanzione è annullata se trattasi di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento".

        2. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione, sono aggiunte le seguenti parole: ", ad esclusione delle navi da pesca".
        3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.
        4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

            a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca, e le visite previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in materia di sicurezza sul lavoro;

            b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

            c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
        5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
        6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo.
        7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:

            a) quanto ai mezzi di salvataggio, essi devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo;

            b) quanto alla sistemazione dei mezzi di salvataggio, essi devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento ed ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;

            c) quanto ai sistemi di comunicazione, è obbligatoria l'installazione a bordo di telefono satellitare e di sistema di controllo satellitare, oltre all'apparato VHF.

        8. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato.

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge determinato in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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