XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3329




        Onorevoli Colleghi! - Il momento in cui il giovane laureato in giurisprudenza decide di avvicinarsi al mondo della pratica legale è caratterizzato da ansie, timori, incertezze legate alla necessità di acquisire gli strumenti per affrontare in modo diverso il diritto studiato solo sui volumi universitari. Si entra infatti in un mondo nuovo, in cui la scienza giuridica va applicata al fatto concreto e l'operatore del diritto è chiamato a mettere in pratica le nozioni apprese.
        Per rendere più agevole e proficuo questo passaggio dalla "teoria" alla "pratica" sono state istituite presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, le scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL) previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successivamente disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.
        Tali scuole provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai; in particolare, le attività pratiche sono condotte anche presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato.
        Il consiglio direttivo delle SSPL è composto da dodici membri, di cui sei professori universitari in discipline giuridiche ed economiche, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai.
        Alle SSPL si accede mediante concorso pubblico annuale per titoli ed esami, per il numero di posti determinato annualmente, indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
        La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di 500 ore annue di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stage e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi.
        Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche.
        Infine, il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso da una apposita commissione composta da sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.
        Anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1999, la quale afferma che "il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica", la presente proposta di legge prevede che sia riconosciuto il diritto all'iscrizione all'albo degli avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno la propria residenza, per coloro che abbiano conseguito il diploma rilasciato dalle SSPL e siano altresì in possesso del certificato di compimento della pratica rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati per aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica frequentando lo studio di un avvocato, come previsto dall'articolo 17, primo comma, numero 5^, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
        La modifica legislativa proposta tutela qualità e responsabilità, valori centrali nell'esercizio delle professioni intellettuali, evitando nel contempo antistoriche ed irragionevoli barriere nell'accesso alle stesse.




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