XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3329
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 30, primo comma, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) coloro che, avendo conseguito il diploma
di specializzazione rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali istituite presso le
università italiane ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, siano in possesso altresì del requisito
indicato al numero 5^ del primo comma dell'articolo 17 del
presente decreto".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.