XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3329




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 30, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "f-bis) coloro che, avendo conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le università italiane ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, siano in possesso altresì del requisito indicato al numero 5^ del primo comma dell'articolo 17 del presente decreto".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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