XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3326




        Onorevoli Colleghi! - E' opinione ampiamente diffusa che in Italia vi sia la necessità di una risposta sempre più efficace e moderna a quella tipologia di crimine che in modo sempre più prepotente coinvolge il nostro Paese: il traffico illegale di esseri umani.
        In questo senso, sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la direttrice prioritaria di intervento, è da sempre stata costituita dall'azione volta ad individuare e a colpire le compagini criminali che gestiscono i traffici, spesso collegate con le organizzazioni malavitose italiane, attraverso mirate misure di contrasto che vanno dal sequestro delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei clandestini fino allo smantellamento delle basi logistiche nei Paesi di origine.
        Questa filosofia operativa ha già consentito di concludere importanti operazioni di polizia nei confronti di quei sodalizi criminali che non si limitano ad agevolare l'espatrio illegale di persone spinte dal bisogno economico o da persecuzioni di natura politica, ma che sempre più spesso organizzano, nell'ambito di questi traffici illeciti, la tratta a fini di sfruttamento sessuale o di lavoro coatto, scenario in cui s'innesta il più abietto dei crimini cioè quello costituito dalla tratta dei minori.
        Tuttavia, il crescente interesse delle organizzazioni criminali per il settore illegale dell'immigrazione clandestina, intesa anche come via strategica per l'individuazione dei canali del traffico, peraltro utilizzabili anche per la consumazione di altri reati quali il traffico di droga e di armi, sempre più ci porta a fare i conti con gruppi criminali agguerriti difficilmente penetrabili.
        E' in questo contesto che s'inserisce la norma, che ampliando la sfera di operatività dell'esimente di cui all'articolo 51 del codice penale nei confronti delle ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nell'azione di contrasto al fenomeno del traffico illegale di esseri umani, impegnati in operazioni di polizia debitamente autorizzate dai vertici gerarchici delle rispettive amministrazioni, stabilisce, inoltre, che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria, che, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti per cui procedono, possono "anche indirettamente" acquistare, ricevere, sostituire, occultare denaro, documenti, beni ovvero cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato.




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