XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3326
Onorevoli Colleghi! - E' opinione ampiamente diffusa
che in Italia vi sia la necessità di una risposta sempre più
efficace e moderna a quella tipologia di crimine che in modo
sempre più prepotente coinvolge il nostro Paese: il traffico
illegale di esseri umani.
In questo senso, sotto il profilo della tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, la direttrice prioritaria di
intervento, è da sempre stata costituita dall'azione volta ad
individuare e a colpire le compagini criminali che gestiscono
i traffici, spesso collegate con le organizzazioni malavitose
italiane, attraverso mirate misure di contrasto che vanno dal
sequestro delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei
clandestini fino allo smantellamento delle basi logistiche nei
Paesi di origine.
Questa filosofia operativa ha già consentito di concludere
importanti operazioni di polizia nei confronti di quei
sodalizi criminali che non si limitano ad agevolare l'espatrio
illegale di persone spinte dal bisogno economico o da
persecuzioni di natura politica, ma che sempre più spesso
organizzano, nell'ambito di questi traffici illeciti, la
tratta a fini di sfruttamento sessuale o di lavoro coatto,
scenario in cui s'innesta il più abietto dei crimini cioè
quello costituito dalla tratta dei minori.
Tuttavia, il crescente interesse delle organizzazioni
criminali per il settore illegale dell'immigrazione
clandestina, intesa anche come via strategica per
l'individuazione dei canali del traffico, peraltro
utilizzabili anche per la consumazione di altri reati quali il
traffico di droga e di armi, sempre più ci porta a fare i
conti con gruppi criminali agguerriti difficilmente
penetrabili.
E' in questo contesto che s'inserisce la norma, che
ampliando la sfera di operatività dell'esimente di cui
all'articolo 51 del codice penale nei confronti delle
ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati
nell'azione di contrasto al fenomeno del traffico illegale di
esseri umani, impegnati in operazioni di polizia debitamente
autorizzate dai vertici gerarchici delle rispettive
amministrazioni, stabilisce, inoltre, che non sono punibili
gli ufficiali di polizia giudiziaria, che, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai delitti per cui
procedono, possono "anche indirettamente" acquistare,
ricevere, sostituire, occultare denaro, documenti, beni ovvero
cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per
commettere il reato.