XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3326




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 12-bis. (Operazioni sotto copertura). 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture nazionali e provinciali specializzate nel contrasto dei delitti di criminalità organizzata e di terrorismo che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi individuati dall'articolo 12, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina, potendo, anche indirettamente, acquistare, ricevere, sostituire, occultare denaro, documenti, beni ovvero cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato.
            2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, di intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente ufficio del dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della competente direzione investigativa antimafia.
            3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

        Art. 12-ter. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro). 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, allo scopo di acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o per catturare i responsabili dei delitti indicati dall'articolo 12-bis, comma 1, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
            2. Per gli stessi motivi indicati al comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, e il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore".



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