XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3326
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono inseriti
i seguenti:
"Art. 12-bis. (Operazioni sotto copertura). 1. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,
non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle
strutture nazionali e provinciali specializzate nel contrasto
dei delitti di criminalità organizzata e di terrorismo che,
nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei
limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi individuati
dall'articolo 12, commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, al solo fine di evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire
elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si
intromettono nelle attività criminose dirette a favorire
l'immigrazione clandestina, potendo, anche indirettamente,
acquistare, ricevere, sostituire, occultare denaro, documenti,
beni ovvero cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo
per commettere il reato.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, di
intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente
ufficio del dipartimento della pubblica sicurezza, secondo
l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai
responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il
personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di
competenza, dal direttore della competente direzione
investigativa antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data
tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-ter. (Ritardo od omissione degli atti di
cattura, di arresto o di sequestro). 1. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria, allo scopo di acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per individuare o per catturare i
responsabili dei delitti indicati dall'articolo 12-bis,
comma 1, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva
competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al
pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro
quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se
il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle
indagini in corso, il pubblico ministero dispone
diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati al comma 1, il
pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei
provvedimenti che applicano una misura cautelare,
dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del
sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei
predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, e
il relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore".