XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3325




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese come nel resto d'Europa va sempre più diffondendosi la pratica commerciale della vendita diretta che, come è noto, prescinde dall'esigenza dell'acquirente di recarsi in un esercizio commerciale basandosi invece sulla vendita a domicilio. Le aziende che praticano questo tipo di vendita sono in costante aumento e, sulla base degli ultimi dati, gli impiegati nel settore in Italia sarebbero circa seimila in qualità di dipendenti e più di duecentocinquantamila come incaricati alla vendita, mentre in tutta Europa il numero degli incaricati alla vendita supererebbe i due milioni.
        Le forme di commercializzazione di prodotti o di servizi attraverso la vendita in forma diretta offrono quindi nuove soluzioni al mercato del lavoro, anche e soprattutto a causa dell'elevato grado di flessibilità nell'organizzazione del proprio lavoro da parte degli incaricati alla vendita, che rende possibile lo svolgimento di questo lavoro sia a tempo pieno sia in forma di impiego part-time.
        La diffusione del fenomeno della vendita diretta sta tuttavia conoscendo da un lato una differenziazione attraverso forme quali, ad esempio, il cosiddetto multilevel marketing, ma anche degli abusi, quali, in primo luogo, le forme di vendita piramidale, più comunemente note come "catene di Sant'Antonio".
        Le forme di vendita piramidale, pur potendo apparire molto simili a quelle di vendita diretta, se ne differenziano invece profondamente, muovendosi ai limiti dell'inganno nei confronti delle persone coinvolte. Si ha, infatti, nelle vendite piramidali, un sistema di forzata affiliazione, nella quale il centro dell'attività non è quello della vendita di prodotti o di servizi al cliente, quanto piuttosto quella di cercare sempre nuovi "agenti" ai quali vendere i prodotti con il miraggio di guadagni esponenziali nel momento in cui anch'essi riuscissero a trovare nuovi agenti. Si realizza così concretamente un sistema per il quale è necessario un pagamento per accedere alla struttura di vendita, pagamento che finisce per corrispondere ad una sorta di onorario per il reclutamento da parte di chi sia già membro e il cui rimborso è tutt'altro che garantito nel caso che il nuovo affiliato non trovi nuovi agenti. Appare quindi chiaramente la differenza con il sistema della vendita diretta nella quale gli incaricati vendono prodotti e servizi per conto di un'impresa e sono retribuiti in proporzione alla merce venduta. La presente proposta di legge intende quindi dare una normativa di riferimento, come già accaduto nella maggior parte dei Paesi europei e a livello di Stati federali anche negli USA con le anti-pyramid laws, al settore delle vendite in forma diretta, volta da un lato a tutelare quella fetta di mercato oggi in espansione delle vendite a domicilio e, dall'altro, a porre un freno agli abusi che di tale forma di vendita possono verificarsi.
        L'articolo 1 individua e definisce le forme di vendita diretta a domicilio e l'articolo 2 ne disciplina l'esercizio. Gli articoli 3 e 4 precisano l'attività dell'incaricato alla vendita ed i rapporti che dovranno intercorrere tra questo e l'impresa produttrice o fornitrice, mentre gli articoli 5 e 6 definiscono gli aspetti fiscali e previdenziali dell'attività.




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