XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3325
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese come nel resto
d'Europa va sempre più diffondendosi la pratica commerciale
della vendita diretta che, come è noto, prescinde
dall'esigenza dell'acquirente di recarsi in un esercizio
commerciale basandosi invece sulla vendita a domicilio. Le
aziende che praticano questo tipo di vendita sono in costante
aumento e, sulla base degli ultimi dati, gli impiegati nel
settore in Italia sarebbero circa seimila in qualità di
dipendenti e più di duecentocinquantamila come incaricati alla
vendita, mentre in tutta Europa il numero degli incaricati
alla vendita supererebbe i due milioni.
Le forme di commercializzazione di prodotti o di servizi
attraverso la vendita in forma diretta offrono quindi nuove
soluzioni al mercato del lavoro, anche e soprattutto a causa
dell'elevato grado di flessibilità nell'organizzazione del
proprio lavoro da parte degli incaricati alla vendita, che
rende possibile lo svolgimento di questo lavoro sia a tempo
pieno sia in forma di impiego part-time.
La diffusione del fenomeno della vendita diretta sta
tuttavia conoscendo da un lato una differenziazione attraverso
forme quali, ad esempio, il cosiddetto multilevel
marketing, ma anche degli abusi, quali, in primo luogo, le
forme di vendita piramidale, più comunemente note come "catene
di Sant'Antonio".
Le forme di vendita piramidale, pur potendo apparire molto
simili a quelle di vendita diretta, se ne differenziano invece
profondamente, muovendosi ai limiti dell'inganno nei confronti
delle persone coinvolte. Si ha, infatti, nelle vendite
piramidali, un sistema di forzata affiliazione, nella quale il
centro dell'attività non è quello della vendita di prodotti o
di servizi al cliente, quanto piuttosto quella di cercare
sempre nuovi "agenti" ai quali vendere i prodotti con il
miraggio di guadagni esponenziali nel momento in cui anch'essi
riuscissero a trovare nuovi agenti. Si realizza così
concretamente un sistema per il quale è necessario un
pagamento per accedere alla struttura di vendita, pagamento
che finisce per corrispondere ad una sorta di onorario per il
reclutamento da parte di chi sia già membro e il cui rimborso
è tutt'altro che garantito nel caso che il nuovo affiliato non
trovi nuovi agenti. Appare quindi chiaramente la differenza
con il sistema della vendita diretta nella quale gli
incaricati vendono prodotti e servizi per conto di un'impresa
e sono retribuiti in proporzione alla merce venduta. La
presente proposta di legge intende quindi dare una normativa
di riferimento, come già accaduto nella maggior parte dei
Paesi europei e a livello di Stati federali anche negli USA
con le anti-pyramid laws, al settore delle vendite in
forma diretta, volta da un lato a tutelare quella fetta di
mercato oggi in espansione delle vendite a domicilio e,
dall'altro, a porre un freno agli abusi che di tale forma di
vendita possono verificarsi.
L'articolo 1 individua e definisce le forme di vendita
diretta a domicilio e l'articolo 2 ne disciplina l'esercizio.
Gli articoli 3 e 4 precisano l'attività dell'incaricato alla
vendita ed i rapporti che dovranno intercorrere tra questo e
l'impresa produttrice o fornitrice, mentre gli articoli 5 e 6
definiscono gli aspetti fiscali e previdenziali
dell'attività.