XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3325




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione).

        1. Ai fini della presente legge si intendono:

            a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio di merci, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e di offerta di prodotti o di servizi effettuate mediante la raccolta di una proposta d'ordine presso il domicilio del finale consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;

            b) per incaricato alla vendita a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita a domicilio.

        2. La presente legge non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

            a) prodotti e servizi finanziari;

            b) prodotti e servizi assicurativi.


Art. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta
a domicilio).

        1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di merci sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
        2. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di prodotti o di servizi sono soggette alla osservanza delle norme previste dall'articolo 19, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dall'articolo 20 e dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente relative alla tipologia del prodotto o del servizio offerto.
        3. Sono illegittime le organizzazioni il cui fine è reclutare persone vendendo loro una posizione nella struttura con la prospettiva di guadagni illusori e con il compito di introdurre a loro volta altre persone che, per il semplice accesso alla struttura, devono investire somme di danaro o acquistare materiali o servizi a vantaggio di uno o più affiliati della medesima struttura.


Art. 3.

(Attività dell'incaricato alla vendita
a domicilio).

        1. L'attività di incarico alla vendita a domicilio con o senza vincolo di subordinazione è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
        2. L'attività di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, solo dal soggetto che risulti iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni.
        3. L'attività di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì svolta, senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti, da altri soggetti, non iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una o più ditte esercenti la vendita a domicilio.
        4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare annuo di provvigioni pari all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione del presente comma cessa di avere applicazione a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale il citato limite è superato.


Art. 4.

(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato
alla vendita a domicilio - Compenso dell'incaricato alla
vendita a domicilio).

        1. All'incaricato alla vendita a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
        2. All'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
        3. Per l'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.
        4. L'incaricato alla vendita a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta. In caso contrario egli è responsabile dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni prestabilite.
        5. L'incaricato alla vendita a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, rilasciata dalla ditta affidante, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso che tale facoltà gli sia stata attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono essere trasferite alla ditta nei termini e con le modalità da questa stabilite. In ogni caso l'incaricato non può concedere sconti o dilazioni di pagamento senza speciale autorizzazione scritta.
        6. Il compenso dell'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari accettati che hanno avuto regolare esecuzione.
        7. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.


Art. 5.

(Trattamento fiscale).

        1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo".

        2. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "c-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento".

        3. All'articolo 3, comma 171, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "esercenti imprese ovvero arti o professioni" sono inserite le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".


Art. 6.

(Previdenza).

        1. Alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono obbligatoriamente iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. Ai fini della copertura dell'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze prevede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
        2. Gli incaricati alla vendita a domicilio hanno comunque la facoltà di iscriversi alla gestione speciale di cui al comma 1, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia inferiore a quanto previsto dal medesimo comma 1.
        3. Agli incaricati alla vendita di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge si applicano le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e successive modificazioni.



Frontespizio Relazione