XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3325
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione).
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per vendita diretta a domicilio, la forma
speciale di vendita al dettaglio di merci, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,
e di offerta di prodotti o di servizi effettuate mediante la
raccolta di una proposta d'ordine presso il domicilio del
finale consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio,
di cura, di intrattenimento o di svago;
b) per incaricato alla vendita a domicilio, colui
che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove,
direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti
presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la
vendita a domicilio.
2. La presente legge non si applica alla offerta, alla
sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi.
Art. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta
a domicilio).
1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di
merci sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli
articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
2. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di
prodotti o di servizi sono soggette alla osservanza delle
norme previste dall'articolo 19, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9
dall'articolo 20 e dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle autorizzazioni
previste dalla legislazione vigente relative alla tipologia
del prodotto o del servizio offerto.
3. Sono illegittime le organizzazioni il cui fine è
reclutare persone vendendo loro una posizione nella struttura
con la prospettiva di guadagni illusori e con il compito di
introdurre a loro volta altre persone che, per il semplice
accesso alla struttura, devono investire somme di danaro o
acquistare materiali o servizi a vantaggio di uno o più
affiliati della medesima struttura.
Art. 3.
(Attività dell'incaricato alla vendita
a domicilio).
1. L'attività di incarico alla vendita a domicilio con o
senza vincolo di subordinazione è soggetta all'obbligo del
possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo
19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
2. L'attività di incaricato alla vendita a domicilio senza
vincolo di subordinazione può essere svolta, come oggetto di
una obbligazione assunta con contratto di agenzia, solo dal
soggetto che risulti iscritto al ruolo degli agenti e
rappresentanti di commercio, di cui alla legge 3 maggio 1985,
n. 204, e successive modificazioni.
3. L'attività di incaricato alla vendita a domicilio senza
vincolo di subordinazione può essere altresì svolta, senza
assumere l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti,
da altri soggetti, non iscritti al ruolo degli agenti e
rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che esercitano
l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in
maniera occasionale, purché autorizzati da una o più ditte
esercenti la vendita a domicilio.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di
carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare
annuo di provvigioni pari all'importo annuo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. La disposizione del presente comma cessa di
avere applicazione a decorrere dall'anno successivo a quello
nel corso del quale il citato limite è superato.
Art. 4.
(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato
alla vendita a domicilio - Compenso dell'incaricato alla
vendita a domicilio).
1. All'incaricato alla vendita a domicilio con vincolo di
subordinazione si applicano le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro di settore.
2. All'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo
di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano
gli accordi economici collettivi di settore.
3. Per l'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo
di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico
deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente
rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.
4. L'incaricato alla vendita a domicilio deve attenersi
alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla
ditta. In caso contrario egli è responsabile dei danni
derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle
condizioni prestabilite.
5. L'incaricato alla vendita a domicilio non ha, salvo
espressa autorizzazione scritta, rilasciata dalla ditta
affidante, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati
consumatori. Nel caso che tale facoltà gli sia stata
attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono
essere trasferite alla ditta nei termini e con le modalità da
questa stabilite. In ogni caso l'incaricato non può concedere
sconti o dilazioni di pagamento senza speciale autorizzazione
scritta.
6. Il compenso dell'incaricato alla vendita a domicilio
senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni
sugli affari accettati che hanno avuto regolare esecuzione.
7. La misura delle provvigioni e le modalità di
corresponsione devono essere precisate per iscritto.
Art. 5.
(Trattamento fiscale).
1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di
imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui
all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3,
comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni,
ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo".
2. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per
cento".
3. All'articolo 3, comma 171, alinea, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "esercenti imprese
ovvero arti o professioni" sono inserite le seguenti: "ovvero
gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".
Art. 6.
(Previdenza).
1. Alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono obbligatoriamente iscritti gli incaricati
alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 3, comma 3,
della presente legge, soltanto qualora il reddito annuo
derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel
medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. Ai fini della
copertura dell'onere derivante dall'attuazione del periodo
precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze prevede,
almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle
tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli incaricati alla vendita a domicilio hanno comunque
la facoltà di iscriversi alla gestione speciale di cui al
comma 1, qualora il reddito annuo derivante da tale attività
sia inferiore a quanto previsto dal medesimo comma 1.
3. Agli incaricati alla vendita di cui all'articolo 3,
comma 2, della presente legge si applicano le disposizioni in
materia previdenziale e assicurativa di cui alla legge 2
febbraio 1973, n. 12, e successive modificazioni.