XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3323
Onorevoli Colleghi! - Recentemente, in Parlamento e nel
Paese, si è riaperta la discussione sulla necessità di
interventi, ormai improcrastinabili, tesi alla risoluzione
delle gravi problematiche che da tempo affliggono le carceri
del nostro Paese (in primo luogo, il sovraffollamento) e che,
più in generale, caratterizzano la giustizia penale.
Sono state presentate, da deputati appartenenti a diversi
gruppi parlamentari, varie proposte di legge in tema di
indulto revocabile, amnistia e amnistia condizionata, con
l'obiettivo comune di trovare una soluzione legislativa che
sappia contemperare la necessità di rendere più vivibili e
meno disumani gli istituti penitenziari del nostro Paese, di
tutelare le esigenze di sicurezza della collettività, di fare
diminuire la recidiva, e di non dimenticare i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle vittime dei
reati.
Con la presente proposta di legge, si propone - in
alternativa a un provvedimento di amnistia, eventualmente
condizionata, o di indulto revocabile (previsti espressamente,
non bisogna dimenticarlo, dalla nostra Costituzione) e,
qualora non si raggiungesse quell'auspicabile largo accordo
necessario per la loro approvazione, in considerazione della
maggioranza qualificata prevista dall'articolo 79 della
Costituzione - la sospensione dell'esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo di tre anni, per i reati commessi
prima del 31 dicembre 2000, con conseguente estinzione della
pena qualora chi ne usufruisca non commetta un nuovo reato nei
cinque anni successivi e ottemperi a determinate prescrizioni
e, per quanto possibile, si adoperi in favore della vittima
del reato.
Tale proposta può, quindi, rivelarsi come strumento utile
per risolvere l'insostenibilità del sovraffollamento
carcerario, per migliorare le condizioni di detenzione - che
attualmente non assicurano il rispetto della dignità della
persona, come invece espressamente previsto dall'articolo 1
della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative dalla libertà" - e per garantire nel
contempo le esigenze di tutela della collettività.
La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, nel
limite massimo di tre anni, è accompagnata da precise
prescrizioni (esempio obbligo di soggiorno, obbligo di firma,
divieto di espatrio, attività in favore delle vittime dei
reati), che, solo se ottemperate dal condannato - che comunque
non dovrà commettere nuovi reati nei cinque anni successivi -
porterebbero alla dichiarazione di estinzione della pena. In
caso contrario, il condannato dovrà scontare l'intera pena in
carcere, senza possibilità di usufruire di benefìci o di pene
alternative.
Dunque, ferma la salvaguardia delle esigenze di tutela e
sicurezza della collettività, tale proposta - che non vuole
essere una proposta di parte, né di schieramento politico -
costituirebbe anche un efficace strumento di deterrenza
rispetto alla commissione di nuovi reati e favorirebbe, nel
contempo, il reinserimento dei detenuti e il risarcimento
delle parti lese.
La presente proposta di legge - che prende spunto da
analoghi istituti in vigore in altri Paesi che hanno dato
esito particolarmente positivo (esempio la probation
negli Stati Uniti) - non vuole essere un mero provvedimento
"tampone" di fronte a una situazione di emergenza, ma intende
raggiungere, con il contributo più largo, l'obiettivo di
rendere più umane e vivibili le nostre carceri, non solo per i
detenuti ma anche per tutti coloro che quotidianamente operano
e lavorano all'interno degli istituti penitenziari, e dare una
risposta a chi da tempo si batte per un diverso rapporto tra
carcere e società, nell'interesse più generale dell'intera
collettività.