XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3323




        Onorevoli Colleghi! - Recentemente, in Parlamento e nel Paese, si è riaperta la discussione sulla necessità di interventi, ormai improcrastinabili, tesi alla risoluzione delle gravi problematiche che da tempo affliggono le carceri del nostro Paese (in primo luogo, il sovraffollamento) e che, più in generale, caratterizzano la giustizia penale.
        Sono state presentate, da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari, varie proposte di legge in tema di indulto revocabile, amnistia e amnistia condizionata, con l'obiettivo comune di trovare una soluzione legislativa che sappia contemperare la necessità di rendere più vivibili e meno disumani gli istituti penitenziari del nostro Paese, di tutelare le esigenze di sicurezza della collettività, di fare diminuire la recidiva, e di non dimenticare i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle vittime dei reati.
        Con la presente proposta di legge, si propone - in alternativa a un provvedimento di amnistia, eventualmente condizionata, o di indulto revocabile (previsti espressamente, non bisogna dimenticarlo, dalla nostra Costituzione) e, qualora non si raggiungesse quell'auspicabile largo accordo necessario per la loro approvazione, in considerazione della maggioranza qualificata prevista dall'articolo 79 della Costituzione - la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni, per i reati commessi prima del 31 dicembre 2000, con conseguente estinzione della pena qualora chi ne usufruisca non commetta un nuovo reato nei cinque anni successivi e ottemperi a determinate prescrizioni e, per quanto possibile, si adoperi in favore della vittima del reato.
        Tale proposta può, quindi, rivelarsi come strumento utile per risolvere l'insostenibilità del sovraffollamento carcerario, per migliorare le condizioni di detenzione - che attualmente non assicurano il rispetto della dignità della persona, come invece espressamente previsto dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative dalla libertà" - e per garantire nel contempo le esigenze di tutela della collettività.
        La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, nel limite massimo di tre anni, è accompagnata da precise prescrizioni (esempio obbligo di soggiorno, obbligo di firma, divieto di espatrio, attività in favore delle vittime dei reati), che, solo se ottemperate dal condannato - che comunque non dovrà commettere nuovi reati nei cinque anni successivi - porterebbero alla dichiarazione di estinzione della pena. In caso contrario, il condannato dovrà scontare l'intera pena in carcere, senza possibilità di usufruire di benefìci o di pene alternative.
        Dunque, ferma la salvaguardia delle esigenze di tutela e sicurezza della collettività, tale proposta - che non vuole essere una proposta di parte, né di schieramento politico - costituirebbe anche un efficace strumento di deterrenza rispetto alla commissione di nuovi reati e favorirebbe, nel contempo, il reinserimento dei detenuti e il risarcimento delle parti lese.
        La presente proposta di legge - che prende spunto da analoghi istituti in vigore in altri Paesi che hanno dato esito particolarmente positivo (esempio la probation negli Stati Uniti) - non vuole essere un mero provvedimento "tampone" di fronte a una situazione di emergenza, ma intende raggiungere, con il contributo più largo, l'obiettivo di rendere più umane e vivibili le nostre carceri, non solo per i detenuti ma anche per tutti coloro che quotidianamente operano e lavorano all'interno degli istituti penitenziari, e dare una risposta a chi da tempo si batte per un diverso rapporto tra carcere e società, nell'interesse più generale dell'intera collettività.




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