XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3323
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sospensione dell'esecuzione
di tre anni di pena detentiva).
1. Nei confronti di chi deve scontare una pena detentiva
non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di
maggior pena, l'esecuzione della stessa è sospesa.
Art. 2.
(Casi di revoca della sospensione
dell'esecuzione della pena).
1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal pubblico ministero competente per l'esecuzione e
deve essere successivamente convalidata dal giudice per
l'esecuzione.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere
disposta una unica volta ed è revocata di diritto se chi ne ha
usufruito non ottempera alle prescrizioni di cui agli articoli
3 e 4 o commette, entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un delitto non colposo per il
quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a
sei mesi.
Art. 3.
(Divieto di espatrio).
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione
dell'esecuzione della pena, è disposto il divieto di espatrio,
con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione
del passaporto e degli altri documenti validi per
l'espatrio.
Art. 4.
(Prescrizioni).
1. Con il provvedimento di cui all'articolo 1 sono
applicate altresì le seguenti prescrizioni:
a) se la pena sospesa non supera un anno di
detenzione, il condannato deve presentarsi una volta al giorno
all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal pubblico
ministero, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo
conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del
condannato;
b) se la pena sospesa è superiore a un anno, oltre
all'obbligo di cui alla lettera a), al condannato è
imposto l'obbligo di dimora nel territorio del comune di
dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa,
ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo, o
quando il comune di dimora non è sede di ufficio di polizia,
nel territorio di una frazione del predetto comune o di un
comune vicino. Se per la personalità del soggetto, o per le
condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non
garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di
sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel
territorio di un altro comune o frazione di esso,
preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della
regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si
applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 283 del codice di procedura penale;
c) all'atto della sospensione della pena, è
redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire
dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare
dopo le ore 21, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in
favore della vittima del reato.
2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena,
le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate,
su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal
giudice per l'esecuzione.
Art. 5.
(Violazione delle prescrizioni).
1. In caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti
alla misura disposta dal giudice per l'esecuzione, la
sospensione dell'esecuzione della pena è revocata e il
condannato dovrà scontare la pena della reclusione senza
possibilità di usufruire delle misure alternative alla
detenzione.
Art. 6.
(Estinzione della pena).
1. Se, nei termini stabiliti dall'articolo 2, il
condannato non commette un altro reato e ottempera alle
prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, la pena è dichiarata
estinta.
Art. 7.
(Termini di efficacia).
1. La sospensione dell'esecuzione della pena, di cui
all'articolo 1, ha efficacia per i reati commessi fino a tutto
il giorno 31 dicembre 2000.