XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3323




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sospensione dell'esecuzione
di tre anni di pena detentiva).

        1. Nei confronti di chi deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, l'esecuzione della stessa è sospesa.


Art. 2.

(Casi di revoca della sospensione
dell'esecuzione della pena).


        1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal pubblico ministero competente per l'esecuzione e deve essere successivamente convalidata dal giudice per l'esecuzione.
        2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una unica volta ed è revocata di diritto se chi ne ha usufruito non ottempera alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 o commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.


Art. 3.

(Divieto di espatrio).

        1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, è disposto il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.

Art. 4.

(Prescrizioni).

        1. Con il provvedimento di cui all'articolo 1 sono applicate altresì le seguenti prescrizioni:

            a) se la pena sospesa non supera un anno di detenzione, il condannato deve presentarsi una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal pubblico ministero, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

            b) se la pena sospesa è superiore a un anno, oltre all'obbligo di cui alla lettera a), al condannato è imposto l'obbligo di dimora nel territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa, ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo, o quando il comune di dimora non è sede di ufficio di polizia, nel territorio di una frazione del predetto comune o di un comune vicino. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;

            c) all'atto della sospensione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.

        2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal giudice per l'esecuzione.

Art. 5.

(Violazione delle prescrizioni).

        1. In caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura disposta dal giudice per l'esecuzione, la sospensione dell'esecuzione della pena è revocata e il condannato dovrà scontare la pena della reclusione senza possibilità di usufruire delle misure alternative alla detenzione.


Art. 6.

(Estinzione della pena).

        1. Se, nei termini stabiliti dall'articolo 2, il condannato non commette un altro reato e ottempera alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, la pena è dichiarata estinta.


Art. 7.

(Termini di efficacia).

        1. La sospensione dell'esecuzione della pena, di cui all'articolo 1, ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2000.



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