XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3322
Onorevoli Colleghi! - L'esperienza degli ultimi anni ha
visto crescere in misura esponenziale il numero degli enti
senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse
generale, non erogando rendite di ricchi patrimoni, ma
operando nella realtà economica in modo organizzato e
continuativo, in una parola esercitando attività di impresa ma
senza poter distribuire utili. Sono enti che hanno
generalmente obiettivi nel campo della cultura,
dell'assistenza della ricerca scientifica, della solidarietà
e, quindi, sono di utilità sociale e pertanto meritevoli di
individuazione e di tutela.
A questo nuovo tipo di imprese partecipano, grazie alle
aperture degli ultimi anni, persone giuridiche pubbliche,
imprese private e privati cittadini.
Ad oggi non esistono elenchi di queste nuove figure, nè
controlli diversi da quelli - blandi ed eventuali - che la
legge riserva alle regioni; non hanno obbligo di redigere
bilanci pubblici; gli amministratori non hanno altra
responsabilità che quella del mandatario nei confronti
dell'ente; i revisori non hanno i poteri dei sindaci delle
società di capitali, eppure a volte movimentano decine di
milioni di euro.
Si ritiene perciò necessario disciplinare il settore, non
certo e non già per imbrigliarlo, bensì piuttosto per
garantirne la trasparenza, per porre regole chiare per il
pubblico e il privato, per poterne fare un censimento.
A questi enti non si possono applicare automaticamente le
norme previste in tema di imprenditori, perché tali non sono.
Con la disciplina dell'impresa non lucrativa di utilità
sociale (INLUS) non solo si prende atto di un fatto già
esistente nella realtà, ma si fissano le regole chiare e certe
per la sua regolazione, presupposto indispensabile perché i
privati vengano sempre di più a surrogare e ad aiutare il
settore pubblico in tutti questi campi.
L'imprenditore non lucrativo è già disciplinato in molti
dei Paesi europei più avanzati e non ci sembra opportuno,
anche in questo, che l'Italia debba restare arretrata.
II presente progetto di legge detta una serie di criteri
di delega in tema di introduzione nel nostro ordinamento di
questo tertium genus di imprese, intermedie fra quelle
totalmente non lucrative del tipo delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e quelle puramente
lucrative del tipo delle società commerciali di persone e di
capitali.
La realtà preme. Assistiamo infatti al moltiplicarsi di
iniziative che con neologismo potremmo definire "a lucratività
controllata", in quanto esercitabile spesso in forma di
impresa e sempre - auspicabilmente - con mentalità
imprenditoriale circa l'economico utilizzo delle risorse
finanziarie e strumentali, ma al tempo stesso con ricavi
(tangibili o intangibili) tali da dover assicurare non più che
la "normale" remunerazione del mezzi di produzione, a partire
dal lavoro.
Secondo l'impostazione seguita nella proposta di legge
così dovrebbe avvenire, e per tali motivi si è vincolato il
trattamento fiscale e finanziario (titoli di solidarietà)
delle neo-istituite INLUS al rigoroso rispetto di una serie di
parametri, fra i quali sono particolarmente significativi:
a) la selezione degli obiettivi "sociali" (lettera
b) del comma 1 dell'articolo 1);
b) il divieto di perseguire anche indirettamente
fini di lucro (lettera d) del comma 1 dell'articolo
1).
Il collegamento della presente proposta di legge con la
riforma delegata delle società di capitali (legge 3 ottobre
2001, n. 366), al momento in corso di attuazione, è
rappresentato dalla attribuzione della facoltà di costituire
in forma di INLUS oltre che le associazioni e le fondazioni,
anche le società cooperative "a mutualità prevalente" nascenti
dalla bipartizione della platea cooperativa, operata
dall'articolo 5 della citata legge n. 366 del 2001.
Coerentemente con tali impostazioni, si è infine prevista
la sottoposizione regolamentare del settore all'intesa fra tre
dicasteri: del lavoro e delle politiche sociali, con
particolare riferimento agli obiettivi sociali, diffusi e
sussidiari delle INLUS; della giustizia, con speciale riguardo
all'integrazione della nuova figura imprenditoriale
nell'ordinamento civilistico ed alla corporate governance
delle INLUS; dell'economia e delle finanze, per quanto
concerne in primo luogo il trattamento tributario sia delle
attività primarie che di quelle strumentali e la
finanziabilità attraverso i "titoli di solidarietà" (articolo
29 del decreto legislativo n. 460 del 1997) originariamente
introdotti per le ONLUS.
Si sollecita l'approvazione del presente provvedimento
anche in concorso con gli altri progetti di legge nel
frattempo presentati, stante l'urgenza di varare una
disciplina complessiva idonea, da un lato, ad introdurre gli
indispensabili controlli sul proliferare delle iniziative -
interne e transfrontaliere - del sempre più vitale comparto
dell'imprenditoria non lucrativa, e, dall'altro lato, a
fornire quel quadro di certezze, anche sul fronte delle
opportunità, che è essenziale per la crescita sana del settore
nella cornice della sussidiarietà.