XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3322




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina dell'impresa non lucrativa di utilità sociale (INLUS), quale modalità di esercizio di attività di utilità sociale da parte di soggetti non lucrativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere che l'attività di INLUS possa essere esercitata da una persona giuridica di cui al libro I del codice civile o da una società cooperativa a mutualità prevalente e che ad essa possano partecipare persone fisiche e giuridiche private, persone giuridiche pubbliche e amministrazioni dello Stato;

                b) prevedere che oggetto dell'INLUS sia l'attività, organizzata e continuativa, rivolta a conseguire obiettivi filantropici, educativi, scientifici, sociali, umanitari, sportivi, familiari, culturali, artistici, di protezione dei consumatori, di commercio equo e solidale, di valorizzazione del patrimonio artistico e storico, di difesa dell'ambiente nonché di promozione e diffusione della cultura, della lingua e delle conoscenze scientifiche e che tale attività non possa avere per destinatari singole persone o gruppi di persone, se non considerati in virtù della loro rilevanza sociale;

                c) prevedere criteri di struttura organizzativa e gestionale, a seconda dei vari tipi di soggetti di cui alla lettera a) che esercitano l'attività di INLUS e delle specifiche attività esercitate;

                d) prevedere il divieto di distribuzione, diretta o indiretta, anche mediante applicazione o accettazione di condizioni e di prezzi anomali ovvero mediante corresponsione di emolumenti, salari, stipendi e corrispettivi anomali, di utili, risorse, frutti o quote di patrimonio a partecipanti, componenti degli organi amministrativi e di controllo, dipendenti e collaboratori. Definire i criteri di sussistenza e di accertamento delle predette anomalie;

                e) prevedere che, nella valutazione dell'idoneità del patrimonio a realizzare le finalità, si tenga conto di tutte le risorse assegnate alla INLUS a qualsiasi titolo;

                f) consentire il finanziamento dell'INLUS mediante l'emissione dei titoli di solidarietà di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e la possibilità di apporto di lavoro volontario;

                g) rendere obbligatorio il recepimento statutario, in quanto compatibile, di tutte le norme in materia di costituzione, di responsabilità degli amministratori, di poteri del collegio sindacale e di redazione del bilancio, previste per le società di capitali, prevedendo altresì l'istituzione di almeno un revisore dei conti esterno con funzione di verifica della correttezza della gestione, da scegliere fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei revisori dei conti;

                h) prevedere l'applicazione, in sede di costituzione dell'INLUS, dei princìpi e della procedura stabiliti dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, e, in caso di insolvenza, l'applicazione dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa;

                i) prevedere l'istituzione di una sezione per le INLUS presso i registri delle imprese;

                l) prevedere che l'attività di impresa esercitata strumentalmente agli scopi istituzionali non costituisca attività commerciale.

        2. Il Governo è delegato, altresì, a coordinare le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al comma 1 con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modifiche strettamente necessarie.
        3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, affinché sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nel mese antecedente allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
        5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 4.



Frontespizio Relazione