XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3322
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante la disciplina dell'impresa non lucrativa
di utilità sociale (INLUS), quale modalità di esercizio di
attività di utilità sociale da parte di soggetti non
lucrativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'attività di INLUS possa essere
esercitata da una persona giuridica di cui al libro I del
codice civile o da una società cooperativa a mutualità
prevalente e che ad essa possano partecipare persone fisiche e
giuridiche private, persone giuridiche pubbliche e
amministrazioni dello Stato;
b) prevedere che oggetto dell'INLUS sia
l'attività, organizzata e continuativa, rivolta a conseguire
obiettivi filantropici, educativi, scientifici, sociali,
umanitari, sportivi, familiari, culturali, artistici, di
protezione dei consumatori, di commercio equo e solidale, di
valorizzazione del patrimonio artistico e storico, di difesa
dell'ambiente nonché di promozione e diffusione della cultura,
della lingua e delle conoscenze scientifiche e che tale
attività non possa avere per destinatari singole persone o
gruppi di persone, se non considerati in virtù della loro
rilevanza sociale;
c) prevedere criteri di struttura organizzativa e
gestionale, a seconda dei vari tipi di soggetti di cui alla
lettera a) che esercitano l'attività di INLUS e delle
specifiche attività esercitate;
d) prevedere il divieto di distribuzione, diretta
o indiretta, anche mediante applicazione o accettazione di
condizioni e di prezzi anomali ovvero mediante corresponsione
di emolumenti, salari, stipendi e corrispettivi anomali, di
utili, risorse, frutti o quote di patrimonio a partecipanti,
componenti degli organi amministrativi e di controllo,
dipendenti e collaboratori. Definire i criteri di sussistenza
e di accertamento delle predette anomalie;
e) prevedere che, nella valutazione dell'idoneità
del patrimonio a realizzare le finalità, si tenga conto di
tutte le risorse assegnate alla INLUS a qualsiasi titolo;
f) consentire il finanziamento dell'INLUS mediante
l'emissione dei titoli di solidarietà di cui all'articolo 29
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e la
possibilità di apporto di lavoro volontario;
g) rendere obbligatorio il recepimento statutario,
in quanto compatibile, di tutte le norme in materia di
costituzione, di responsabilità degli amministratori, di
poteri del collegio sindacale e di redazione del bilancio,
previste per le società di capitali, prevedendo altresì
l'istituzione di almeno un revisore dei conti esterno con
funzione di verifica della correttezza della gestione, da
scegliere fra gli iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri o dei revisori dei conti;
h) prevedere l'applicazione, in sede di
costituzione dell'INLUS, dei princìpi e della procedura
stabiliti dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive
modificazioni, e, in caso di insolvenza, l'applicazione
dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa;
i) prevedere l'istituzione di una sezione per le
INLUS presso i registri delle imprese;
l) prevedere che l'attività di impresa esercitata
strumentalmente agli scopi istituzionali non costituisca
attività commerciale.
2. Il Governo è delegato, altresì, a coordinare le
disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al
comma 1 con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e
nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le
modifiche strettamente necessarie.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alle Camere, affinché sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari entro il termine di due
mesi dalla data di trasmissione; decorso tale termine il
decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto
termine venga a scadere nel mese antecedente allo spirare del
termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con
la procedura di cui al comma 4.