XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3318
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di permettere di aggiornare il Sistema statistico
nazionale e renderlo operativo mediante la reale ed effettiva
costituzione degli uffici di statistica presso ogni ente che
fruisce di fondi pubblici.
I censimenti dell'agricoltura (novembre 2000) e della
popolazione e delle abitazioni e dell'industria e servizi
(novembre 2001) hanno messo a nudo le carenze strutturali del
Sistema statistico nazionale e le disfunzioni degli uffici di
statistica degli enti locali. Tali uffici di statistica fanno
parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), istituito
sulla base del decreto legislativo n. 322 del 1989. A tali
uffici spetta espletare gran parte del lavoro previsto dal
Programma statistico nazionale.
Per quanto attiene invece ai censimenti, non essendo stato
possibile fare affidamento sulla totalità costituita degli
uffici di statistica dei comuni, è stato istituito, come
sempre avvenuto in analoghe occasioni censuarie, il temporaneo
"ufficio comunale di censimento", per effettuare la
rilevazione prevista anche dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1999, nonché dal decreto del
Presidente della Repubblica 2 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000. A capo di
tale ufficio temporaneo è stato messo, ove costituito, il
direttore dell'ufficio di statistica del comune, ma nella
maggioranza dei casi è stato dato l'incarico ad un funzionario
del comune, che nella fattispecie era spesso l'ufficiale
d'anagrafe.
Inoltre in molte città, non disponendo di un ufficio di
statistica funzionante, per reperire i rilevatori per i detti
censimenti è stato fatto uso di personale reperito dalle
società di lavoro interinale, che non avevano la capacita
operativa e nemmeno l'esperienza per la formazione di detti
rilevatori. Se gli uffici di statistica fossero stati tutti
costituiti, l'incarico sarebbe spettato di diritto al
direttore dell'ufficio di statistica, che, data l'esperienza,
avrebbe potuto gestire con capacità le operazioni
censuarie.
Ecco la situazione della consistenza, nella seguente
tabella, degli uffici di statistica derivata dall'edizione del
2001 del volume "IL SISTAN" edito dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) che contiene le informazioni
qui riportate solo a livello regionale, sugli uffici, gli
indirizzi e le persone incaricate alla gestione dei citati
uffici.
... (omissis) ...
Il decreto legislativo n. 322 del 1989 non prevede
l'obbligo della costituzione degli uffici di statistica, per
cui, ad esempio, anche la regione Molise, al presente, non ha
ancora costituito l'ufficio di statistica e nel Lazio le
province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo all'inizio
dell'anno 2001 non l'avevano ancora costituito, e così anche
altre province.
Nel decreto legislativo n. 322 del 1989 non è
espressamente richiesta la professionalità statistica per
dirigere i citati uffici di statistica ed al tempo stesso non
è fatto obbligo agli enti pubblici di istituire tale ufficio,
né sono definiti in modo chiaro i compiti che l'ufficio deve
svolgere nel contesto operativo dell'ente di appartenenza.
Quindi non è previsto un programma statistico comunale e
nemmeno un osservatorio statistico territoriale.
La recente questione della lievitazione dei prezzi al
consumo ha maggiormente messo a nudo il problema, non
essendoci certezza della professionalità utilizzata per la
rilevazione dei prezzi.
Le modifiche che la presente proposta di legge prevede
consistono nell'inserire nelle previsioni del decreto
legislativo n. 322 del 1989 l'obbligo di istituire uffici di
statistica presso ogni ente che fruisce di fondi o di
contributi pubblici. Inoltre si prevede che all'ufficio di
statistica sia preposto lo statistico come prevede il regio
decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18
dicembre 1930, n. 1748, e che tramite esso si effettui anche
il controllo di gestione, il controllo della qualità dei
servizi, l'assistenza ai nuclei di valutazione esterni e la
valutazione della dirigenza nella gestione delle risorse.
Inoltre il SISTAN (vedi decreto legislativo n. 322 del
1989) non ha avuto un finanziamento diretto in fase
istitutiva, per cui gli enti pubblici che vi appartengono si
sono dotati di uffici di statistica mediante apposita
normativa, addetti ed attrezzature in modo autonomo e difforme
tra loro, nonostante vi fossero indicazioni in essere che sono
restate disattese.
Nella sentenza n. 139 del 1990 della Corte costituzionale,
presidente Francesco Saja, relativa al ricorso presentato
dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, sulla legittimità
costituzionale di imporre alle regioni l'obbligo di
costituzione di uffici di statistica, vi era un insito
suggerimento agli enti pubblici di chiedere fondi al Governo
per le attività di carattere statistico, in analogia a quanto
avviene per lo svolgimento dei censimenti.
Un programma di fondi fiduciari, del tipo di quello per i
censimenti, gestiti dall'ISTAT, avrebbe risolto il problema
della carenza di risorse per la costituzione e la gestione
degli uffici di statistica.
Nel decreto legislativo n. 322 del 1989 non è prevista la
professionalità di chi dirige gli uffici di statistica. Giova
ricordare, a tale riguardo, che già nel 1930 era "riconosciuta
l'urgenza e l'assoluta necessità di promuovere la preparazione
tecnica del personale destinato ad esercitare funzioni
direttive negli uffici di statistica istituiti presso enti
statali, parastatali". Il regio decreto-legge 24 marzo 1930,
n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748
recante "Norme per l'abilitazione nelle discipline
statistiche" all'articolo 2 prevede che: "Gli uffici di
statistica esistenti o che verranno istituiti presso enti
autarchici e parastatali devono avere funzioni organicamente
distinte da quelle degli altri servizi ed essere diretti da
persone fornite di speciale abilitazione nelle discipline
statistiche".
Sono state anche emanate disposizioni per istituire un
ufficio di statistica consortile ossia tra più comuni,
(circolare 27 aprile 1999, n. 3, dell'Istituto centrale di
statistica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 1999), senza l'obbligo della necessaria
professionalità per i direttori degli uffici di statistica.
Nel decreto legislativo n. 322 del 1989 non si prevede il
compito, per l'ufficio di statistica, di effettuare il
controllo statistico di gestione, qualità dei servizi e di
assistenza ai nuclei di valutazione esterni, compiti che
presso alcuni enti all'avanguardia sono invece espletati.
Il problema del controllo della spesa pubblica è
attualmente di primaria importanza e il fatto dell'esistenza
negli enti pubblici dei nuclei di valutazione (spesso
interni), nonché del controllo di gestione (non autonomo),
pone il responsabile dell'ente nella necessità di poter
disporre di indicatori statistici di controllo sensibili,
affidabili e rapidi, che solo un ufficio di statistica
autonomo può permettere. Inoltre il sistema dello spoil
system, adottato dal Governo centrale, può essere impostato
negli enti locali come sistema di valutazione delle
performance dei dirigenti nella gestione dei fondi in
bilancio loro assegnati.
Infine risulta impellente e necessaria la certificazione
dei dati statistici all'origine, ossia in fase di rilevazione.
Solo disponendo di personale qualificato professionalmente il
SISTAN potrà garantire la qualità dei dati statistici che sono
ormai prodotti e resi ufficiali senza il controllo diretto
dell'ISTAT.
Per la gestione dei dati sensibili nella ricerca
statistica sussiste l'obbligo, mediante decreto legislativo
adottato dal Governo ai sensi della delega di cui alla legge
n. 676 del 1996, di dotarsi di norme di deontologia
professionale, alle quali devono attenersi gli uffici del
SISTAN, gli istituti pubblici e privati, le società
scientifiche e le associazioni professionali.
La sesta conferenza nazionale di statistica, che si terrà
a Roma il 6, 7 e 8 novembre 2002, ha come tema:
"Informazione statistica e conoscenza del territorio",
per cui risulta necessario che ogni ente pubblico si doti, in
analogia al Programma statistico nazionale, di un proprio
programma statistico triennale con aggiornamenti annuali e di
specifici osservatori statistici territoriali, al fine di
permettere alla statistica degli enti pubblici di soddisfare
le esigenze informative di chi opera sul territorio.
Queste sono le ragioni essenziali per le quali è
necessario modificare il decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, relativo al SISTAN, per disciplinare l'organizzazione,
il funzionamento, i compiti degli uffici di statistica e la
professionalità degli addetti.