XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3318




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di permettere di aggiornare il Sistema statistico nazionale e renderlo operativo mediante la reale ed effettiva costituzione degli uffici di statistica presso ogni ente che fruisce di fondi pubblici.
        I censimenti dell'agricoltura (novembre 2000) e della popolazione e delle abitazioni e dell'industria e servizi (novembre 2001) hanno messo a nudo le carenze strutturali del Sistema statistico nazionale e le disfunzioni degli uffici di statistica degli enti locali. Tali uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), istituito sulla base del decreto legislativo n. 322 del 1989. A tali uffici spetta espletare gran parte del lavoro previsto dal Programma statistico nazionale.
        Per quanto attiene invece ai censimenti, non essendo stato possibile fare affidamento sulla totalità costituita degli uffici di statistica dei comuni, è stato istituito, come sempre avvenuto in analoghe occasioni censuarie, il temporaneo "ufficio comunale di censimento", per effettuare la rilevazione prevista anche dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1999, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000. A capo di tale ufficio temporaneo è stato messo, ove costituito, il direttore dell'ufficio di statistica del comune, ma nella maggioranza dei casi è stato dato l'incarico ad un funzionario del comune, che nella fattispecie era spesso l'ufficiale d'anagrafe.
        Inoltre in molte città, non disponendo di un ufficio di statistica funzionante, per reperire i rilevatori per i detti censimenti è stato fatto uso di personale reperito dalle società di lavoro interinale, che non avevano la capacita operativa e nemmeno l'esperienza per la formazione di detti rilevatori. Se gli uffici di statistica fossero stati tutti costituiti, l'incarico sarebbe spettato di diritto al direttore dell'ufficio di statistica, che, data l'esperienza, avrebbe potuto gestire con capacità le operazioni censuarie.
        Ecco la situazione della consistenza, nella seguente tabella, degli uffici di statistica derivata dall'edizione del 2001 del volume "IL SISTAN" edito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che contiene le informazioni qui riportate solo a livello regionale, sugli uffici, gli indirizzi e le persone incaricate alla gestione dei citati uffici.

... (omissis) ...

        Il decreto legislativo n. 322 del 1989 non prevede l'obbligo della costituzione degli uffici di statistica, per cui, ad esempio, anche la regione Molise, al presente, non ha ancora costituito l'ufficio di statistica e nel Lazio le province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo all'inizio dell'anno 2001 non l'avevano ancora costituito, e così anche altre province.
        Nel decreto legislativo n. 322 del 1989 non è espressamente richiesta la professionalità statistica per dirigere i citati uffici di statistica ed al tempo stesso non è fatto obbligo agli enti pubblici di istituire tale ufficio, né sono definiti in modo chiaro i compiti che l'ufficio deve svolgere nel contesto operativo dell'ente di appartenenza. Quindi non è previsto un programma statistico comunale e nemmeno un osservatorio statistico territoriale.
        La recente questione della lievitazione dei prezzi al consumo ha maggiormente messo a nudo il problema, non essendoci certezza della professionalità utilizzata per la rilevazione dei prezzi.
        Le modifiche che la presente proposta di legge prevede consistono nell'inserire nelle previsioni del decreto legislativo n. 322 del 1989 l'obbligo di istituire uffici di statistica presso ogni ente che fruisce di fondi o di contributi pubblici. Inoltre si prevede che all'ufficio di statistica sia preposto lo statistico come prevede il regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, e che tramite esso si effettui anche il controllo di gestione, il controllo della qualità dei servizi, l'assistenza ai nuclei di valutazione esterni e la valutazione della dirigenza nella gestione delle risorse.
        Inoltre il SISTAN (vedi decreto legislativo n. 322 del 1989) non ha avuto un finanziamento diretto in fase istitutiva, per cui gli enti pubblici che vi appartengono si sono dotati di uffici di statistica mediante apposita normativa, addetti ed attrezzature in modo autonomo e difforme tra loro, nonostante vi fossero indicazioni in essere che sono restate disattese.
        Nella sentenza n. 139 del 1990 della Corte costituzionale, presidente Francesco Saja, relativa al ricorso presentato dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, sulla legittimità costituzionale di imporre alle regioni l'obbligo di costituzione di uffici di statistica, vi era un insito suggerimento agli enti pubblici di chiedere fondi al Governo per le attività di carattere statistico, in analogia a quanto avviene per lo svolgimento dei censimenti.
        Un programma di fondi fiduciari, del tipo di quello per i censimenti, gestiti dall'ISTAT, avrebbe risolto il problema della carenza di risorse per la costituzione e la gestione degli uffici di statistica.
        Nel decreto legislativo n. 322 del 1989 non è prevista la professionalità di chi dirige gli uffici di statistica. Giova ricordare, a tale riguardo, che già nel 1930 era "riconosciuta l'urgenza e l'assoluta necessità di promuovere la preparazione tecnica del personale destinato ad esercitare funzioni direttive negli uffici di statistica istituiti presso enti statali, parastatali". Il regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748 recante "Norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche" all'articolo 2 prevede che: "Gli uffici di statistica esistenti o che verranno istituiti presso enti autarchici e parastatali devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi ed essere diretti da persone fornite di speciale abilitazione nelle discipline statistiche".
        Sono state anche emanate disposizioni per istituire un ufficio di statistica consortile ossia tra più comuni, (circolare 27 aprile 1999, n. 3, dell'Istituto centrale di statistica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1999), senza l'obbligo della necessaria professionalità per i direttori degli uffici di statistica.
        Nel decreto legislativo n. 322 del 1989 non si prevede il compito, per l'ufficio di statistica, di effettuare il controllo statistico di gestione, qualità dei servizi e di assistenza ai nuclei di valutazione esterni, compiti che presso alcuni enti all'avanguardia sono invece espletati.
        Il problema del controllo della spesa pubblica è attualmente di primaria importanza e il fatto dell'esistenza negli enti pubblici dei nuclei di valutazione (spesso interni), nonché del controllo di gestione (non autonomo), pone il responsabile dell'ente nella necessità di poter disporre di indicatori statistici di controllo sensibili, affidabili e rapidi, che solo un ufficio di statistica autonomo può permettere. Inoltre il sistema dello spoil system, adottato dal Governo centrale, può essere impostato negli enti locali come sistema di valutazione delle performance dei dirigenti nella gestione dei fondi in bilancio loro assegnati.
        Infine risulta impellente e necessaria la certificazione dei dati statistici all'origine, ossia in fase di rilevazione. Solo disponendo di personale qualificato professionalmente il SISTAN potrà garantire la qualità dei dati statistici che sono ormai prodotti e resi ufficiali senza il controllo diretto dell'ISTAT.
        Per la gestione dei dati sensibili nella ricerca statistica sussiste l'obbligo, mediante decreto legislativo adottato dal Governo ai sensi della delega di cui alla legge n. 676 del 1996, di dotarsi di norme di deontologia professionale, alle quali devono attenersi gli uffici del SISTAN, gli istituti pubblici e privati, le società scientifiche e le associazioni professionali.
        La sesta conferenza nazionale di statistica, che si terrà a Roma il 6, 7 e 8 novembre 2002, ha come tema: "Informazione statistica e conoscenza del territorio", per cui risulta necessario che ogni ente pubblico si doti, in analogia al Programma statistico nazionale, di un proprio programma statistico triennale con aggiornamenti annuali e di specifici osservatori statistici territoriali, al fine di permettere alla statistica degli enti pubblici di soddisfare le esigenze informative di chi opera sul territorio.
        Queste sono le ragioni essenziali per le quali è necessario modificare il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relativo al SISTAN, per disciplinare l'organizzazione, il funzionamento, i compiti degli uffici di statistica e la professionalità degli addetti.




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