XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3318




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322).

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Istituzione, organizzazione e compiti degli uffici di statistica";

            b) al comma 1 è premesso il seguente:

        "01. Tutti gli enti e le amministrazioni che fruiscono di fondi pubblici hanno l'obbligo di istituire autonomamente al proprio interno un ufficio di statistica, organizzato ai sensi del capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'amministrazione di appartenenza, formato da una idonea unità di personale posta alle dirette dipendenze del responsabile dell'ente o amministrazione e debitamente fornita di capacità professionale in campo statistico per quanto concerne, in particolare, i direttori, nonché di risorse umane e strumentali adeguate";

            c) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "effettuano il controllo statistico di gestione; controllano e certificano i dati rilevati previsti dalla presente lettera e dalla lettera b); sono di supporto ai nuclei di valutazione esterni e verificano, attraverso specifiche indagini statistiche, la qualità dei servizi offerti dall'ente o dall'amministrazione di appartenenza;".


Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 6-ter del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322).

        1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito il seguente:

        "Art. 6-ter.- (Responsabili degli uffici di statistica e loro qualificazioni professionali). - 1. Sono preposti come responsabili degli uffici di statistica di cui al comma 01 dell'articolo 6, selezionati mediante pubblici concorsi o in base alle norme sulla mobilità tra enti ed amministrazioni pubblici ovvero attraverso incarichi dirigenziali stipulati con contratti ai sensi della legislazione vigente in materia:

            a) i laureati specialistici dei corsi quinquennali di statistica in possesso di una delle relative specializzazioni;

            b) i laureati in scienze statistiche dei corsi quadriennali e quinquennali in possesso di una delle relative specializzazioni;

            c) i laureati in scienze statistiche dei corsi triennali;

            d) i diplomati in statistica dei corsi biennali o triennali;

            e) coloro che hanno sostenuto, nei relativi corsi di studio, gli esami nelle discipline statistiche ed economiche e hanno superato l'esame di Stato nelle discipline statistiche, ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, del regolamento di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni, e del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748".



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