XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3318
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322).
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Istituzione, organizzazione e compiti degli uffici di
statistica";
b) al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Tutti gli enti e le amministrazioni che
fruiscono di fondi pubblici hanno l'obbligo di istituire
autonomamente al proprio interno un ufficio di statistica,
organizzato ai sensi del capo III del titolo II del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni distinte da
quelle degli altri uffici e servizi dell'amministrazione di
appartenenza, formato da una idonea unità di personale posta
alle dirette dipendenze del responsabile dell'ente o
amministrazione e debitamente fornita di capacità
professionale in campo statistico per quanto concerne, in
particolare, i direttori, nonché di risorse umane e
strumentali adeguate";
c) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte
le seguenti parole: "effettuano il controllo statistico di
gestione; controllano e certificano i dati rilevati previsti
dalla presente lettera e dalla lettera b); sono di
supporto ai nuclei di valutazione esterni e verificano,
attraverso specifiche indagini statistiche, la qualità dei
servizi offerti dall'ente o dall'amministrazione di
appartenenza;".
Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 6-ter del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322).
1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, è inserito il seguente:
"Art. 6-ter.- (Responsabili degli uffici di
statistica e loro qualificazioni professionali). - 1.
Sono preposti come responsabili degli uffici di statistica di
cui al comma 01 dell'articolo 6, selezionati mediante pubblici
concorsi o in base alle norme sulla mobilità tra enti ed
amministrazioni pubblici ovvero attraverso incarichi
dirigenziali stipulati con contratti ai sensi della
legislazione vigente in materia:
a) i laureati specialistici dei corsi quinquennali
di statistica in possesso di una delle relative
specializzazioni;
b) i laureati in scienze statistiche dei corsi
quadriennali e quinquennali in possesso di una delle relative
specializzazioni;
c) i laureati in scienze statistiche dei corsi
triennali;
d) i diplomati in statistica dei corsi biennali o
triennali;
e) coloro che hanno sostenuto, nei relativi corsi
di studio, gli esami nelle discipline statistiche ed
economiche e hanno superato l'esame di Stato nelle discipline
statistiche, ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e
successive modificazioni, del regolamento di cui al decreto
del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2
novembre 1957, e successive modificazioni, e del regio
decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18
dicembre 1930, n. 1748".