XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3317




        Onorevoli Colleghi! - L'amianto è estremamente pericoloso per la salute umana. Qualunque tipo di amianto risulta, infatti, cancerogeno per l'uomo. La prima malattia che venne riconosciuta come provocata dalla polvere di amianto è l'asbestosi. Nel 1934 venne descritto per la prima volta un particolare carcinoma primitivo della pleura, che fu denominato mesotelioma, e in seguito riscontrato anche nel peritoneo. Mentre l'asbestosi è una malattia tipicamente professionale, i casi di mesotelioma si riscontrano anche fra la popolazione non esposta professionalmente, ma residente in zone dove esistono insediamenti industriali che lavorano amianto. Il mesotelioma è un segnalatore tipico di presenza di amianto, in quanto la quasi totalità dei casi è riconducibile ad un'esposizione ad asbesto.
        Inoltre, l'amianto opera un'azione sinergica di sostegno ad altri agenti patogeni, rafforzando il loro potere cancerogeno. In popolazioni specifiche, professionalmente esposte ad asbesto, oltre una elevata mortalità per le malattie provocate dall'amianto, si ha un forte incremento della mortalità in genere, e in particolare per cancro, soprattutto alle vie respiratorie e all'apparato gastro-intestinale.
        In Italia, la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha finalmente sancito la messa al bando della "fibra assassina" e quindi, nel futuro del nostro Paese, i rischi da amianto saranno dovuti alle opere di bonifica delle zone contaminate. Tenuto conto del lungo tempo di latenza dalla esposizione ad amianto fino alla possibile insorgenza del mesotelioma (da 15 a 40 anni), l'amianto continuerà ad essere un problema ancora per parecchi decenni.
        L'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, concede "ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva (...), il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente".
        La presente proposta di legge intende prevedere un intervento finanziario dell'ordine di 12.500.000 euro per i lavoratori del sito industriale di Gela impegnati in questi decenni in processi di lavorazione che prevedevano l'uso dell'amianto. Tali lavoratori non possono però godere dei benefìci previsti dalla legislazione vigente perché le aziende presso cui prestavano la loro opera o sono fallite o non sono più esistenti o hanno subìto trasformazioni societarie. Queste aziende, inoltre, non hanno mai versato i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e questo è il motivo per cui non si riconosce lo status di soggetti esposti all'inquinamento da amianto per tali lavoratori.
        Si calcola che siano più di duecento i lavoratori interessati dalla proposta di legge, per lo più facenti parte dell'indotto dello stabilimento petrolchimico, molti dei quali presentano patologie tipiche dei soggetti che hanno subìto esposizioni all'amianto e sono decine e decine i deceduti in questi anni che hanno avuto il riconoscimento di malattie professionali causate dal processo di lavorazione dell'amianto.
        La proposta di legge consta di due articoli. L'articolo 1, al comma 1, estende i benefìci previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefìci, in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime. Il comma 2 dello stesso articolo demanda al Ministro delle attività produttive l'individuazione delle imprese di cui al comma 1, con apposito decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        L'articolo 2, infine, garantisce la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione della legge.




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