XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3317
Onorevoli Colleghi! - L'amianto è estremamente
pericoloso per la salute umana. Qualunque tipo di amianto
risulta, infatti, cancerogeno per l'uomo. La prima malattia
che venne riconosciuta come provocata dalla polvere di amianto
è l'asbestosi. Nel 1934 venne descritto per la prima volta un
particolare carcinoma primitivo della pleura, che fu
denominato mesotelioma, e in seguito riscontrato anche nel
peritoneo. Mentre l'asbestosi è una malattia tipicamente
professionale, i casi di mesotelioma si riscontrano anche fra
la popolazione non esposta professionalmente, ma residente in
zone dove esistono insediamenti industriali che lavorano
amianto. Il mesotelioma è un segnalatore tipico di presenza di
amianto, in quanto la quasi totalità dei casi è riconducibile
ad un'esposizione ad asbesto.
Inoltre, l'amianto opera un'azione sinergica di sostegno
ad altri agenti patogeni, rafforzando il loro potere
cancerogeno. In popolazioni specifiche, professionalmente
esposte ad asbesto, oltre una elevata mortalità per le
malattie provocate dall'amianto, si ha un forte incremento
della mortalità in genere, e in particolare per cancro,
soprattutto alle vie respiratorie e all'apparato
gastro-intestinale.
In Italia, la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha finalmente
sancito la messa al bando della "fibra assassina" e quindi,
nel futuro del nostro Paese, i rischi da amianto saranno
dovuti alle opere di bonifica delle zone contaminate. Tenuto
conto del lungo tempo di latenza dalla esposizione ad amianto
fino alla possibile insorgenza del mesotelioma (da 15 a 40
anni), l'amianto continuerà ad essere un problema ancora per
parecchi decenni.
L'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, concede "ai lavoratori occupati in
imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in
processi di ristrutturazione e riconversione produttiva (...),
il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo
la normativa vigente".
La presente proposta di legge intende prevedere un
intervento finanziario dell'ordine di 12.500.000 euro per i
lavoratori del sito industriale di Gela impegnati in questi
decenni in processi di lavorazione che prevedevano l'uso
dell'amianto. Tali lavoratori non possono però godere dei
benefìci previsti dalla legislazione vigente perché le aziende
presso cui prestavano la loro opera o sono fallite o non sono
più esistenti o hanno subìto trasformazioni societarie. Queste
aziende, inoltre, non hanno mai versato i contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e questo è il motivo per cui non si
riconosce lo status di soggetti esposti all'inquinamento
da amianto per tali lavoratori.
Si calcola che siano più di duecento i lavoratori
interessati dalla proposta di legge, per lo più facenti parte
dell'indotto dello stabilimento petrolchimico, molti dei quali
presentano patologie tipiche dei soggetti che hanno subìto
esposizioni all'amianto e sono decine e decine i deceduti in
questi anni che hanno avuto il riconoscimento di malattie
professionali causate dal processo di lavorazione
dell'amianto.
La proposta di legge consta di due articoli. L'articolo 1,
al comma 1, estende i benefìci previsti dall'articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ai
lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione
dell'amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla
data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi
benefìci, in relazione alle trasformazioni societarie
intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese
medesime. Il comma 2 dello stesso articolo demanda al Ministro
delle attività produttive l'individuazione delle imprese di
cui al comma 1, con apposito decreto da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 2, infine, garantisce la copertura finanziaria
necessaria per l'attuazione della legge.