XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3317




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I benefėci previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano altresė ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefėci in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.
        2. Le imprese di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle attivitā produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di 12 milioni e 500 mila euro.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivitā produttive.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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