XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3317
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I benefėci previsti dall'articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano
altresė ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di
lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela non
ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai
medesimi benefėci in relazione alle trasformazioni societarie
intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese
medesime.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono individuate con
decreto del Ministro delle attivitā produttive, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la
spesa di 12 milioni e 500 mila euro.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 12 milioni 500 mila euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e della
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attivitā
produttive.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.