XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3313




        Onorevoli Colleghi! - Non può essere negato che il carcere duro sia un trattamento disumano, disgregatore di nuclei familiari, criminogeno per l'animo di persone spesso giovanissime e recuperabili, fonte di umiliazione e di fiaccamento delle difese psicologiche per costringere al pentimento, talvolta falso e strumentalizzato persino politicamente, ed è per questo che si impone una modifica della normativa che lo disciplina.
        Il carcere duro non è in linea con gli ideali della Casa delle Libertà, che della persona umana vuole assicurare rispetto e dignità in qualsiasi contesto sociale. La sicurezza delle carceri, che l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non ha certamente garantito in questi anni, se è vero che la mafia è diventata più forte e ha "rialzato la testa", è cosa sacrosanta ma basata su strumenti, tecniche ed organizzazione del personale penitenziario attraverso cui realizzare una effettiva impermeabilità delle strutture rispetto all'esterno. Mettere una persona in un locale di due metri per due, imporle di non avere contatti con altri detenuti per giorni, mesi o anni, vietarle i contatti con i familiari e di ricevere pacchi alimentari se non una volta al mese, inibirle la tenuta di corrispondenza, sono crudeltà che non possono ritenersi applicabili ad un uomo e non hanno nulla da spartire con la sicurezza delle carceri.
        La proposta di rendere definitiva la previsione del citato articolo 41-bis è sicuramente incostituzionale come lo è la previsione attuale per la quale così gravi limitazioni della libertà personale sono imposte dal Ministro della giustizia e non dalla autorità giudiziaria.
        Ma, anche a prescindere dalla previsione di una sua definitiva introduzione nell'ordinamento penitenziario, l'articolo 41-bis non solo è incostituzionale perché impedisce qualsiasi trattamento penitenziario rieducativo, ma determina la definitiva assegnazione del detenuto al mondo criminale. Ciò si verifica specialmente nei confronti di moltissimi giovani che sarebbero recuperabili e potrebbero essere sottratti al reclutamento che mafia, camorra e n'drangheta effettuano di continuo.
        E' falso che l'articolo 41-bis impedisca il collegamento del boss con il suo clan, non solo perché oggettivamente accade il contrario, ma perché l'esperienza processuale insegna che i percorsi carcerari della comunicazione con l'esterno sono altri, spesso legati a fatti corruttivi o di condizionamento che i criminali esercitano indisturbati nelle carceri.
        L'umiliazione della persona umana e la devastante, mortificazione delle famiglie dei carcerati, soprattutto il segno che indelebilmente resta nell'animo dei bambini in visita ai propri genitori, sono le caratteristiche del regime di cui all'articolo 41-bis sulle quali si deve adeguatamente riflettere.
        Altri sono i presìdi che devono essere adottati per realizzare la impermeabilità delle carceri, la quale dipende da moduli organizzativi adeguati e dalla dislocazione dei penitenziari di massima sicurezza in territori isolati, nell'ambito dei quali i diritti della persona umana ad una vita individuale e sociale siano rispettati.
        E' per questo che, per iniziare, la eccessiva generalizzazione dei presupposti di legge ritenuti necessari per la applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis, impone un adeguamento della normativa in parola ai princìpi costituzionali della rieducazione della pena e della umanità del trattamento penitenziario.
        E infatti, l'aver correlato la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge di ordinamento penitenziario alla ricorrenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, è previsione che svincola completamente l'adozione di provvedimenti incidenti sulla libertà personale dalla ricorrenza di situazioni riferibili al soggetto a cui la sospensione della regola di trattamento deve essere applicata. E' necessario, pertanto, proprio al fine di realizzare la finalità rieducativa della pena, ritenuta fondamentale dalla Corte costituzionale in riferimento all'articolo 27 della Costituzione, correlare l'adozione di misure restrittive del regime di trattamento dei detenuti e degli internati a comportamenti direttamente riferibili ai soggetti interessati dai provvedimenti, i quali potranno in tal modo percepire il disvalore sociale della condotta posta in essere e, quindi, comprendere la stretta funzionalità del provvedimento adottato rispetto alle esigenze di tutela della collettività.
        D'altro canto, proprio la necessità di prevedere una gradazione dei provvedimenti in concreto adottabili, in funzione delle diverse situazioni di perturbamento della sicurezza pubblica che possono essere generate dai comportamenti tenuti da soggetti detenuti o internati, impone l'intervento di un organo giurisdizionale, capace di esercitare, per la funzione svolta, un giudizio in ordine alla possibilità di stabilire la congruità del provvedimento adottato rispetto alla concreta esigenza di tutela dell'ordine o della sicurezza che si intende realizzare. E, infatti, occorre tenere conto non solo del divieto di disporre trattamenti contrari al senso di umanità, ma anche della necessità di dare adeguata motivazione a una eventuale deroga del trattamento rispetto alla principale finalità della esecuzione della sanzione penale, che appunto è la rieducazione del condannato.
        Un trattamento, quindi, che deve essere adeguatamente correlato al concreto pericolo derivante dal comportamento tenuto dallo specifico soggetto e la cui valutazione, proprio per la inerenza del livello costituzionale degli interessi in gioco, può essere rimessa esclusivamente ad un organismo giurisdizionale, il solo capace di incidere su forme di trattamento che riguardano direttamente modalità di limitazione della libertà personale e la realizzazione, lo si ripete, della finalità rieducativa della pena.
        Allo scopo si è, pertanto, prevista l'introduzione di un controllo giurisdizionale sulla adozione del provvedimento limitativo delle regole di trattamento, svincolandolo dalla valutazione, ad opera del Ministro della giustizia, della ricorrenza dei presupposti dei gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, anche in virtù del fatto di avere correlato l'applicabilità delle misure all'accertamento del pericolo di consumazione di delitti punibili con la pena della reclusione di durata superiore nel massimo a quattro anni.
        Si è, altresì, prevista la possibilità di far fronte a quelle situazioni di urgente necessità di fronteggiare il pericolo della consumazione di gravi reati con la adozione, de plano, di un provvedimento provvisorio ad opera del magistrato di sorveglianza, provvedimento che deve essere convalidato dall'organismo giurisdizionale competente all'adozione definitiva della misura. In tal modo, si è tenuto conto della duplice esigenza di evitare che il mantenimento delle normali regole di trattamento non impedisca la commissione di ulteriori reati ad opera di soggetti detenuti od internati, nonché di realizzare sempre un intervento giurisdizionale nella adozione di provvedimenti che, certamente, incidono sulla libertà personale e che non possono sicuramente essere riservati, neppure nella loro efficacia provvisoria, ad organismi che non svolgono attività giurisdizionali in senso stretto.




Frontespizio Testo articoli