XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3313
Onorevoli Colleghi! - Non può essere negato che il
carcere duro sia un trattamento disumano, disgregatore di
nuclei familiari, criminogeno per l'animo di persone spesso
giovanissime e recuperabili, fonte di umiliazione e di
fiaccamento delle difese psicologiche per costringere al
pentimento, talvolta falso e strumentalizzato persino
politicamente, ed è per questo che si impone una modifica
della normativa che lo disciplina.
Il carcere duro non è in linea con gli ideali della Casa
delle Libertà, che della persona umana vuole assicurare
rispetto e dignità in qualsiasi contesto sociale. La sicurezza
delle carceri, che l'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, non ha certamente garantito in questi
anni, se è vero che la mafia è diventata più forte e ha
"rialzato la testa", è cosa sacrosanta ma basata su strumenti,
tecniche ed organizzazione del personale penitenziario
attraverso cui realizzare una effettiva impermeabilità delle
strutture rispetto all'esterno. Mettere una persona in un
locale di due metri per due, imporle di non avere contatti con
altri detenuti per giorni, mesi o anni, vietarle i contatti
con i familiari e di ricevere pacchi alimentari se non una
volta al mese, inibirle la tenuta di corrispondenza, sono
crudeltà che non possono ritenersi applicabili ad un uomo e
non hanno nulla da spartire con la sicurezza delle carceri.
La proposta di rendere definitiva la previsione del citato
articolo 41-bis è sicuramente incostituzionale come lo è
la previsione attuale per la quale così gravi limitazioni
della libertà personale sono imposte dal Ministro della
giustizia e non dalla autorità giudiziaria.
Ma, anche a prescindere dalla previsione di una sua
definitiva introduzione nell'ordinamento penitenziario,
l'articolo 41-bis non solo è incostituzionale perché
impedisce qualsiasi trattamento penitenziario rieducativo, ma
determina la definitiva assegnazione del detenuto al mondo
criminale. Ciò si verifica specialmente nei confronti di
moltissimi giovani che sarebbero recuperabili e potrebbero
essere sottratti al reclutamento che mafia, camorra e
n'drangheta effettuano di continuo.
E' falso che l'articolo 41-bis impedisca il
collegamento del boss con il suo clan, non solo
perché oggettivamente accade il contrario, ma perché
l'esperienza processuale insegna che i percorsi carcerari
della comunicazione con l'esterno sono altri, spesso legati a
fatti corruttivi o di condizionamento che i criminali
esercitano indisturbati nelle carceri.
L'umiliazione della persona umana e la devastante,
mortificazione delle famiglie dei carcerati, soprattutto il
segno che indelebilmente resta nell'animo dei bambini in
visita ai propri genitori, sono le caratteristiche del regime
di cui all'articolo 41-bis sulle quali si deve
adeguatamente riflettere.
Altri sono i presìdi che devono essere adottati per
realizzare la impermeabilità delle carceri, la quale dipende
da moduli organizzativi adeguati e dalla dislocazione dei
penitenziari di massima sicurezza in territori isolati,
nell'ambito dei quali i diritti della persona umana ad una
vita individuale e sociale siano rispettati.
E' per questo che, per iniziare, la eccessiva
generalizzazione dei presupposti di legge ritenuti necessari
per la applicazione del regime di cui all'articolo
41-bis, impone un adeguamento della normativa in parola
ai princìpi costituzionali della rieducazione della pena e
della umanità del trattamento penitenziario.
E infatti, l'aver correlato la sospensione delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge di
ordinamento penitenziario alla ricorrenza di gravi motivi di
ordine e sicurezza pubblica, è previsione che svincola
completamente l'adozione di provvedimenti incidenti sulla
libertà personale dalla ricorrenza di situazioni riferibili al
soggetto a cui la sospensione della regola di trattamento deve
essere applicata. E' necessario, pertanto, proprio al fine di
realizzare la finalità rieducativa della pena, ritenuta
fondamentale dalla Corte costituzionale in riferimento
all'articolo 27 della Costituzione, correlare l'adozione di
misure restrittive del regime di trattamento dei detenuti e
degli internati a comportamenti direttamente riferibili ai
soggetti interessati dai provvedimenti, i quali potranno in
tal modo percepire il disvalore sociale della condotta posta
in essere e, quindi, comprendere la stretta funzionalità del
provvedimento adottato rispetto alle esigenze di tutela della
collettività.
D'altro canto, proprio la necessità di prevedere una
gradazione dei provvedimenti in concreto adottabili, in
funzione delle diverse situazioni di perturbamento della
sicurezza pubblica che possono essere generate dai
comportamenti tenuti da soggetti detenuti o internati, impone
l'intervento di un organo giurisdizionale, capace di
esercitare, per la funzione svolta, un giudizio in ordine alla
possibilità di stabilire la congruità del provvedimento
adottato rispetto alla concreta esigenza di tutela dell'ordine
o della sicurezza che si intende realizzare. E, infatti,
occorre tenere conto non solo del divieto di disporre
trattamenti contrari al senso di umanità, ma anche della
necessità di dare adeguata motivazione a una eventuale deroga
del trattamento rispetto alla principale finalità della
esecuzione della sanzione penale, che appunto è la
rieducazione del condannato.
Un trattamento, quindi, che deve essere adeguatamente
correlato al concreto pericolo derivante dal comportamento
tenuto dallo specifico soggetto e la cui valutazione, proprio
per la inerenza del livello costituzionale degli interessi in
gioco, può essere rimessa esclusivamente ad un organismo
giurisdizionale, il solo capace di incidere su forme di
trattamento che riguardano direttamente modalità di
limitazione della libertà personale e la realizzazione, lo si
ripete, della finalità rieducativa della pena.
Allo scopo si è, pertanto, prevista l'introduzione di un
controllo giurisdizionale sulla adozione del provvedimento
limitativo delle regole di trattamento, svincolandolo dalla
valutazione, ad opera del Ministro della giustizia, della
ricorrenza dei presupposti dei gravi motivi di ordine e
sicurezza pubblica, anche in virtù del fatto di avere
correlato l'applicabilità delle misure all'accertamento del
pericolo di consumazione di delitti punibili con la pena della
reclusione di durata superiore nel massimo a quattro anni.
Si è, altresì, prevista la possibilità di far fronte a
quelle situazioni di urgente necessità di fronteggiare il
pericolo della consumazione di gravi reati con la adozione,
de plano, di un provvedimento provvisorio ad opera del
magistrato di sorveglianza, provvedimento che deve essere
convalidato dall'organismo giurisdizionale competente
all'adozione definitiva della misura. In tal modo, si è tenuto
conto della duplice esigenza di evitare che il mantenimento
delle normali regole di trattamento non impedisca la
commissione di ulteriori reati ad opera di soggetti detenuti
od internati, nonché di realizzare sempre un intervento
giurisdizionale nella adozione di provvedimenti che,
certamente, incidono sulla libertà personale e che non possono
sicuramente essere riservati, neppure nella loro efficacia
provvisoria, ad organismi che non svolgono attività
giurisdizionali in senso stretto.