XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3313
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Quando, per il comportamento del detenuto o
dell'internato nelle strutture penitenziarie rispetto agli
altri detenuti, o al personale addetto alla gestione degli
istituti ovvero a persone ad essi estranee, si ha motivo di
ritenere che sussista pericolo di consumazione di delitti
punibili con la pena della reclusione di durata superiore nel
massimo a quattro anni, possono essere adottati tutti i
provvedimenti necessari per impedirne la realizzazione, fino
alla imposizione del regime di isolamento.
2-bis. I provvedimenti di cui al comma 2 sono
adottati, su richiesta del pubblico ministero o del direttore
dell'istituto, dal tribunale di sorveglianza competente al
momento della richiesta che, sentite le parti, decide con
ordinanza.
2-ter. In casi eccezionali di necessità ed urgenza
il magistrato di sorveglianza adotta le opportune misure
provvisorie che il tribunale di sorveglianza convalida entro
tre giorni, stabilendo le misure definitive.
2-quater. L'ordinanza del tribunale di sorveglianza
è ricorribile per Cassazione".