XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3313




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dai seguenti:

        "2. Quando, per il comportamento del detenuto o dell'internato nelle strutture penitenziarie rispetto agli altri detenuti, o al personale addetto alla gestione degli istituti ovvero a persone ad essi estranee, si ha motivo di ritenere che sussista pericolo di consumazione di delitti punibili con la pena della reclusione di durata superiore nel massimo a quattro anni, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per impedirne la realizzazione, fino alla imposizione del regime di isolamento.
        2-bis. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati, su richiesta del pubblico ministero o del direttore dell'istituto, dal tribunale di sorveglianza competente al momento della richiesta che, sentite le parti, decide con ordinanza.
        2-ter. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il magistrato di sorveglianza adotta le opportune misure provvisorie che il tribunale di sorveglianza convalida entro tre giorni, stabilendo le misure definitive.
        2-quater. L'ordinanza del tribunale di sorveglianza è ricorribile per Cassazione".



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