XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3310




        Onorevoli Colleghi! - La legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta "legge La Pergola"), recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", ha posto le basi per una decisa razionalizzazione degli strumenti di attuazione delle direttive comunitarie, delineando un quadro unitario incentrato sullo strumento della legge comunitaria annuale. La perdurante validità dei meccanismi attuativi creati dalla legge La Pergola - ai quali va ascritto il merito di aver consentito al nostro Paese di smaltire il notevole arretrato accumulatosi nel passato - è confermata anche dall'approvazione delle ultime leggi comunitarie entro l'anno di riferimento. La legge comunitaria resta, in tale senso, lo strumento privilegiato per il sistematico recepimento delle direttive in scadenza: strumento tanto più apprezzabile in quanto consente al Parlamento di esercitare in via preventiva un controllo sui presumibili effetti che la trasposizione di ciascuna direttiva potrà produrre sull'ordinamento e di coordinare l'insieme dei procedimenti attuativi cui è chiamato il Governo nella fase successiva. Una legge, dunque, squisitamente organizzatoria e procedimentale, che riconduce alla sede parlamentare la visione unitaria del processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e che, in ogni caso, non esclude la possibilità di attuazioni specifiche di singole direttive con autonomi provvedimenti legislativi nell'esame dei quali il Parlamento assuma in pieno il ruolo di legislatore sostanziale.
        Ciò nondimeno, le vicende parlamentari che hanno contraddistinto l'approvazione delle ultime leggi comunitarie hanno evidenziato la necessità di un perfezionamento delle previsioni della legge n. 86 del 1989 relative alla definizione del contenuto proprio della legge comunitaria; per altro verso, come peraltro ha evidenziato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie, approvato dalla XIV Commissione della Camera dei deputati l'11 ottobre 2000, il problema della qualità e della tempestività dell'attuazione delle norme comunitarie va risolto soprattutto durante la fase ascendente, poiché è in questa fase che "si ha la possibilità di influenzare i lavori, per fare in modo che la direttiva abbia il più possibile le qualità per essere facilmente applicabile nell'ordinamento interno".
        Da ultimo, il processo di ampio decentramento amministrativo, se non di vero e proprio federalismo, inaugurato dalle cosiddette "leggi Bassanini" e sancito nelle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione rende necessario allineare le procedure della legge La Pergola ai cambiamenti del contesto istituzionale. In particolare, il nuovo articolo 117 della Costituzione attribuisce poteri e funzioni rilevanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di una distinzione di competenze e di ambiti di produzione normativa tra queste e lo Stato. Così, mentre il primo comma stabilisce il principio in base al quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nella ripartizione delle competenze concorrenti alle regioni è attribuito (dal terzo comma) un ruolo significativo proprio nelle materie relative ai rapporti con l'Unione europea. Infine, il quinto comma dell'articolo 117 interviene per stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
        Sulla base di queste considerazioni appare quindi opportuno introdurre alcune limitate modifiche all'impianto della legge La Pergola in grado di aggiornarla alle nuove e mutate esigenze del quadro normativo nazionale, avendo peraltro sempre presente che il processo di riforma delle istituzioni comunitarie potrebbe cambiare anche il contesto di riferimento sovranazionale.
        A questa esigenza si era già data una prima risposta nella scorsa legislatura attraverso l'approvazione, da parte della Commissione politiche dell'Unione europea, di un testo unificato di un disegno di legge del Governo e di due proposte di legge di iniziativa parlamentare (atto Camera n. 7171 ed abbinate). Lo scioglimento delle Camere non ha consentito il completamento dell'iter legislativo. L'impianto complessivo di tale progetto di legge rimane, a nostro giudizio, ancora valido con le modifiche che si rendono necessarie per adeguarlo al nuovo contesto istituzionale conseguente alle modifiche costituzionali.
        L'articolo 1 definisce le finalità della legge, che disciplina la partecipazione dell'Italia alla fase ascendente di formazione della normativa comunitaria e a quella discendente di attuazione, anche con riferimento al ruolo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        Provvede, inoltre, ad elencare gli atti dai quali discendono obblighi di adempimento: regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione europea; sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee; decisioni-quadro e decisioni adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, reso esecutivo ai sensi della 16 giugno, 1998, n. 209.
        L'articolo 2 prevede che il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicuri alle Camere celeri informazioni in merito all'adozione degli atti comunitari, compresi i documenti di consultazione, i Libri verdi, i Libri bianchi e le comunicazioni della Commissione delle Comunità europee.
        Prevede, inoltre, che il Governo possa apporre, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, una riserva di esame parlamentare.
        L'articolo 3 dispone che i progetti di atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea siano trasmessi alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e alle province autonome. Queste ultime possono trasmettere entro un mese le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie.
        E' prevista anche la possibilità per le regioni e le province autonome di chiedere al Governo di presentare ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, qualora ritengano che un atto normativo comunitario, ricadente in materie di propria competenza, sia lesivo delle norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee.
        Prevede, altresì, che gli atti normativi comunitari, riguardanti materie di competenza degli enti locali, siano ad essi trasmessi con la possibilità per gli stessi enti di far pervenire osservazioni in merito al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie.
        L'articolo 4 prevede che la legge comunitaria provveda al periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario anche attraverso l'emanazione di disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione o qualora risultino necessarie per sopravvenute circostanze di particolare urgenza sulla base di apposita relazione tecnica del Governo.
        Specifica, inoltre, che lo strumento della delega legislativa debba essere adoperato solo in materie di notevole complessità tecnica.
        L'articolo 5 prevede un potere sostitutivo e cedevole da parte dello Stato per l'attuazione delle direttive comunitarie, in materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora queste ultime non vi abbiano provveduto entro i termini di scadenza.
        Tali norme statali cessano comunque di avere efficacia una volta che siano emanate le norme di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome.
        L'articolo 6 prevede che alle norme comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche tecniche di direttive già recepite si dia attuazione con decreto del Ministro competente per materia.
        Tali provvedimenti possono essere adottati anche nel caso di materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sempre attraverso atti di carattere cedevole e sostitutivo che cessano di avere efficacia una volta che le regioni e le province autonome abbiano provveduto ad emanare le norme di attuazione.
        L'articolo 7 stabilisce che le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee siano trasmesse alle Camere per eventuali osservazioni e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza.
        L'articolo 8 integra i contenuti della relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, disponendo che essa dia conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo delle Camere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e fornisca l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
        L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano adottare annualmente leggi che provvedono all'adeguamento degli obblighi comunitari in materie di loro competenza, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 117 della Costituzione.
        In caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome, lo Stato provvede con un intervento sostitutivo e cedevole.
        Si prevede, inoltre, che la legge comunitaria annuale conferisca delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimento delle regioni e delle province autonome.
        L'articolo 10 provvede ad abrogare l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, inerente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, inerente la partecipazione dell'Italia all'Accordo di Schengen.




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