XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3310
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 1
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. L'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Finalità). - 1. La presente legge
disciplina il processo di formazione della posizione italiana
nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in
seno alle istituzioni delle Comunità europee, nonché il
processo di adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che
conseguono:
a) all'emanazione di atti aventi valore normativo,
quali regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni
(CECA), che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi
delle Comunità europee, vincolano la Repubblica italiana ad
adottare provvedimenti di attuazione;
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee, della
incompatibilità di norme legislative e regolamentari
dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dei
suddetti Trattati;
c) all'emanazione di decisioni-quadro e di
decisioni adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato
sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam, reso esecutivo ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 209.
2. La presente legge disciplina altresì la
partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e dell'Unione europea delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie
di loro competenza in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 1-bis
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. All'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n.
86, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a),
della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ", nonché gli atti
preordinati alla formulazione degli stessi," e le parole: ",
ai fini dell'inoltro alle regioni anche a statuto speciale e
alle province autonome," sono soppresse ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie assicura alle Camere il tempestivo e continuo
aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di
discussione o adozione degli atti di cui al presente comma e
al comma 2";
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e tutti i documenti di consultazione, quali Libri
verdi, Libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla
Commissione delle Comunità europee";
c) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. In casi di particolare importanza politica,
economica e sociale dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il
Governo può, anche su raccomandazione delle Camere, apporre in
sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea una riserva
d'esame parlamentare sul testo o su parte di esso. In tali
casi, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto al
Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), al fine di
acquisire il parere parlamentare sullo stesso, da rendere
entro venti giorni dalla trasmissione.
4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, ovvero
nei casi di urgenza motivata dal Governo e previamente
comunicata alle Camere, il Governo può procedere alle attività
di sua competenza";
e) nella rubrica, le parole: "e alle regioni" sono
soppresse.
Art. 3.
(Introduzione degli articoli 1-ter e
1-quater della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989,
n. 86, come modificato dall'articolo 2 della presente legge,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-ter. - (Partecipazione delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. I progetti
degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione
europea e delle Comunità europee, e le loro modificazioni,
sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche
comunitarie, indicando la data presunta per la loro
discussione o adozione da parte degli organi predetti. La
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle
regioni e alle province autonome il tempestivo e continuo
aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di
discussione o adozione degli atti di cui al presente
comma.
2. Ai fini della formazione della posizione italiana
nelle fasi istruttorie preliminari all'adozione degli atti di
cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano trasmettono entro un mese dalla data del
ricevimento le osservazioni, nelle materie di loro competenza,
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le
politiche comunitarie, per l'immediata comunicazione ai
Ministri competenti per materia.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano contribuiscono, nei limiti delle loro competenze e
secondo modalità da definire con intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra Governo e regioni in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, alle attività dei gruppi di lavoro e
dei comitati del Consiglio e della Commissione delle Comunità
europee.
4. Nel caso in cui una regione o una provincia autonoma
ritenga un atto normativo comunitario ricadente in materie di
sua competenza lesivo di norme dei Trattati istitutivi delle
Comunità europee, ha facoltà di attivarsi con deliberazione
del consiglio per chiedere al Governo di presentare ricorso
dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Art. 1-quater. - (Partecipazione degli enti locali). -
1. Qualora i progetti di atti normativi comunitari
riguardino questioni di particolare rilevanza in materie di
competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, li trasmette, per il tramite degli uffici
territoriali del Governo, agli enti locali. Tali progetti sono
altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli
enti locali. Su tutti i progetti di loro interesse gli enti
locali trasmettono le loro osservazioni al Presidente del
Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche
comunitarie, e possono richiedere, attraverso le rispettive
associazioni rappresentative, che gli stessi siano sottoposti
all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali".
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 3
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, la parola: "mediante" è sostituita
dalle seguenti: "che reca";
b) dopo la lettera a-bis), è inserita la
seguente:
"a-ter) disposizioni modificative o abrogative di
vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che, per
sopravvenute circostanze di particolare urgenza, siano
ritenute necessarie sulla base delle indicazioni fornite con
relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge di
cui all'articolo 2, comma 2, nel caso in cui esso includa tali
disposizioni, o trasmessa dal Governo alle Camere su richiesta
di queste";
c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "; lo strumento della delega legislativa
può essere usato limitatamente alle sole materie di notevole
complessità tecnica ed in tali casi con indicazione dei
princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 76 della Costituzione, per ogni singolo atto da
recepire o gruppo di atti omogenei".
Art. 5.
(Modifica all'articolo 4
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. All'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente
comma:
"7-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui
al presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale
inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme
comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si
applicano, per le regioni e per le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma. I provvedimenti sono sottoposti al preventivo esame
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere
esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni
emanate".
Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 5-bis
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Dopo l'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è
inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle
norme comunitarie che modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di precedenti direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione, fatte
salve le competenze regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro competente per
materia, che ne dà pronta comunicazione alle Camere.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti ai cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale
inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme
comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si
applicano, per le regioni e per le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere
cedevole delle disposizioni emanate".
Art. 7.
(Modifica all'articolo 6
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n.
86, è sostituito dal seguente:
"1. A seguito della notificazione di decisioni
adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità
europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono
particolare importanza per gli interessi nazionali o
comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le
politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari
esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne
riferisce al Consiglio dei ministri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche
comunitarie, trasmette le decisioni adottate dal Consiglio o
dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la
formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai
fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le
stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati
per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la
formulazione di eventuali osservazioni".
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 7
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
86, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) il seguito dato a pareri, osservazioni e
atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter) l'elenco e le motivazioni dei ricorsi
presentati, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 4, e
dell'articolo 6, comma 2, dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunità europee".
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 9
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. All'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "possono dare" sono
sostituite dalla seguente: "danno";
b) al comma 2, le parole: "possono dare" sono
sostituite dalla seguente: "danno";
c) il comma 2-bis è sostituito dai
seguenti:
"2-bis. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono, secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti, adottare annualmente leggi recanti disposizioni
per l'adempimento, anche mediante regolamenti regionali o
provinciali, degli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1,
vertenti su materie di propria competenza.
2-ter. I provvedimenti regionali e provinciali di cui
ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di
ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di
pubblicazione delle leggi regionali e provinciali di cui al
comma 2-bis e dei provvedimenti regionali e provinciali
di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie";
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa regionale e provinciale, con
esclusione di quelle di cui al comma 6-ter del presente
articolo, si applicano, per le regioni e le province autonome
nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine fissato per
il recepimento della direttiva e fino alla data di entrata in
vigore degli atti normativi delle regioni e delle province
autonome. I provvedimenti contenenti tali disposizioni recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere
esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni
emanate.
6-ter. Nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la
legge comunitaria annuale conferisce delega al Governo per
l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per
la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con
provvedimenti delle regioni e delle province autonome.
6-quater. Nelle materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le
direttive, la legge comunitaria annuale può contenere princìpi
e criteri direttivi ai quali si devono attenere le regioni e
le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze
di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della
programmazione economica e del rispetto degli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali".
Art. 10.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, ed i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 30
settembre 1993, n. 388.