XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3310




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1
della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. L'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Finalità). - 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in seno alle istituzioni delle Comunità europee, nonché il processo di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che conseguono:

            a) all'emanazione di atti aventi valore normativo, quali regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA), che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

            b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dei suddetti Trattati;

            c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, reso esecutivo ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209.

        2. La presente legge disciplina altresì la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 1-bis
della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. All'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ", nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi," e le parole: ", ai fini dell'inoltro alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle Camere il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma e al comma 2";

            b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutti i documenti di consultazione, quali Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee";

            c) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

            d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

        "4. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Governo può, anche su raccomandazione delle Camere, apporre in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea una riserva d'esame parlamentare sul testo o su parte di esso. In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto al Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), al fine di acquisire il parere parlamentare sullo stesso, da rendere entro venti giorni dalla trasmissione.
        4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, ovvero nei casi di urgenza motivata dal Governo e previamente comunicata alle Camere, il Governo può procedere alle attività di sua competenza";

            e) nella rubrica, le parole: "e alle regioni" sono soppresse.


Art. 3.

(Introduzione degli articoli 1-ter e
1-quater della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 1-ter. - (Partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma.
        2. Ai fini della formazione della posizione italiana nelle fasi istruttorie preliminari all'adozione degli atti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro un mese dalla data del ricevimento le osservazioni, nelle materie di loro competenza, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per l'immediata comunicazione ai Ministri competenti per materia.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano contribuiscono, nei limiti delle loro competenze e secondo modalità da definire con intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee.
        4. Nel caso in cui una regione o una provincia autonoma ritenga un atto normativo comunitario ricadente in materie di sua competenza lesivo di norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, ha facoltà di attivarsi con deliberazione del consiglio per chiedere al Governo di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

        Art. 1-quater. - (Partecipazione degli enti locali). - 1. Qualora i progetti di atti normativi comunitari riguardino questioni di particolare rilevanza in materie di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, li trasmette, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, agli enti locali. Tali progetti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti di loro interesse gli enti locali trasmettono le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, e possono richiedere, attraverso le rispettive associazioni rappresentative, che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali".


Art. 4.

(Modifiche all'articolo 3
della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'alinea, la parola: "mediante" è sostituita dalle seguenti: "che reca";


            b) dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente:

            "a-ter) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che, per sopravvenute circostanze di particolare urgenza, siano ritenute necessarie sulla base delle indicazioni fornite con relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge di cui all'articolo 2, comma 2, nel caso in cui esso includa tali disposizioni, o trasmessa dal Governo alle Camere su richiesta di queste";

            c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; lo strumento della delega legislativa può essere usato limitatamente alle sole materie di notevole complessità tecnica ed in tali casi con indicazione dei princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione, per ogni singolo atto da recepire o gruppo di atti omogenei".


Art. 5.

(Modifica all'articolo 4
della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. All'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

        "7-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate".


Art. 6.

(Introduzione dell'articolo 5-bis
della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. Dopo l'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis. - (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di precedenti direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione, fatte salve le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà pronta comunicazione alle Camere.
        2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti ai cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate".

Art. 7.

(Modifica all'articolo 6
della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

        "1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la formulazione di eventuali osservazioni".


Art. 8.

(Modifiche all'articolo 7
della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

            "c-bis) il seguito dato a pareri, osservazioni e atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
            c-ter) l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 4, e dell'articolo 6, comma 2, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee".


Art. 9.

(Modifiche all'articolo 9
della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. All'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "possono dare" sono sostituite dalla seguente: "danno";

            b) al comma 2, le parole: "possono dare" sono sostituite dalla seguente: "danno";

            c) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

        "2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, adottare annualmente leggi recanti disposizioni per l'adempimento, anche mediante regolamenti regionali o provinciali, degli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1, vertenti su materie di propria competenza.
        2-ter. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione delle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2-bis e dei provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie";

            d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "6-bis. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale, con esclusione di quelle di cui al comma 6-ter del presente articolo, si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il recepimento della direttiva e fino alla data di entrata in vigore degli atti normativi delle regioni e delle province autonome. I provvedimenti contenenti tali disposizioni recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
        6-ter. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la legge comunitaria annuale conferisce delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimenti delle regioni e delle province autonome.
        6-quater. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, la legge comunitaria annuale può contenere princìpi e criteri direttivi ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali".


Art. 10.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.



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