XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3309
Onorevoli Colleghi! - Qualsiasi struttura, per
funzionare in maniera ottimale, deve soddisfare comunque
alcuni requisiti.
Chi è chiamato ad assumere un ruolo di comando, deve
essere in grado di sviluppare le caratteristiche e le
potenzialità migliori delle risorse umane disponibili,
comunicare un senso di autorevolezza, avere doti umane e
capacità professionali elevate. Inoltre deve poter motivare le
persone, ovvero premiare chi svolge il proprio compito in
maniera ottimale. Disattenzione o disinteresse verso chi opera
bene, o riconoscimenti concessi "a pioggia", disincentivano, a
ragione, le persone capaci e meritevoli.
Le risorse umane devono essere adeguate alle esigenze e ai
compiti di un dato ufficio e chi comanda deve avere anche la
possibilità di poter scegliere il personale.
Una persona può rendere di più o di meno a seconda delle
mansioni che le vengono assegnate. Il personale nello
svolgimento di un compito non è sempre intercambiabile e
crederlo è un errore: le persone non sono tutte uguali.
Ciascuno ha le proprie caratteristiche e peculiarità che
lo rendono unico, e sono queste caratteristiche che devono
essere individuate ed utilizzate al meglio.
Le persone devono inoltre essere psicologicamente adatte
ad un ufficio, a taluni uffici soprattutto. La componente
psicologica non va mai sottovaluta al fine di prevenire
disadattamenti nel tempo. E per taluni uffici, la pubblica
amministrazione deve sapere offrire un supporto psicologico
costante.
Oltre a ciò, chi opera per il bene dello Stato, cioè delle
nostre comunità, deve essere e deve sentirsi tutelato dalla
sua amministrazione, cioè dalla figura apicale di riferimento
sino ai massimi livelli.
Nell'assegnazione di un incarico è auspicabile tenere
conto non solamente del rendimento pregresso della persona, ma
anche se le sue doti umane e professionali soddisfano le
caratteristiche e le necessità del futuro ufficio: se non
fossero questi alcuni dei metri di valutazione, si potrebbero
generare seri problemi per la pubblica amministrazione, ovvero
per le istituzioni, non solamente in termini di loro ottimale
funzionamento e raggiungimento degli obiettivi, ma anche sotto
il profilo della credibilità, soprattutto al loro interno. Le
istituzioni non possono e non devono essere mal giudicate, a
causa di scelte o situazioni inopportune.
E queste considerazioni devono valere, comunque, quando
l'obiettivo è la sicurezza dello Stato e delle sue
comunità.
In materia di sicurezza, di prevenzione e contrasto alla
criminalità e al terrorismo, è necessario, a fronte della
situazione internazionale, un forte e coordinato impegno da
parte delle istituzioni, ovvero delle persone che le
rappresentano. Impegno che deve trovare quindi concretezza in
adeguate strutture operative.
Le azioni di prevenzione e contrasto possono essere
garantite unicamente con personale ben condotto, altamente
specializzato, motivato e remunerato in maniera commisurata al
lavoro che deve essere svolto, sia che esso riguardi azioni di
intelligence sia che riguardi attività operative.
In termini di risoluzione di situazioni particolarmente
delicate e pericolose, il Nucleo operativo centrale di
sicurezza (NOCS) offre questa risposta. Istituito nel 1978, è
il reparto di pronto intervento, l'élite della Polizia
di Stato, preposto a tutelare per ragioni di sicurezza siti o
persone considerate ad alto rischio.
Il Nucleo, che pur essendo impiegato in operazioni
speciali, non è riconosciuto come "specialità" diviene
protagonista nel 1982, grazie ad un intervento che permette di
liberare il generale americano Dozier, sequestrato dalle
Brigate Rosse.
Si ricorda che l'attitudine del reparto ad operare in
situazioni di particolare pericolosità ha permesso di
impiegare il NOCS in interventi ad alto rischio quali la
liberazione di ostaggi o la cattura di latitanti pericolosi.
Dal 1978 il NOCS ha compiuto circa 5.000 missioni, catturando
234 latitanti e liberando 323 ostaggi.
Il reparto è chiamato inoltre a svolgere missioni di
protezione e scorta a personalità ad alto rischio, italiane o
straniere, in visita in Italia.
L'attività antiterrorismo, che rimane la vocazione
primaria del NOCS, richiede una disponibilità permanente su
tutto l'arco dell'anno. Presso la sede del reparto un'aliquota
è mantenuta in stand-by, pronta ad intervenire in tempi
brevissimi su allarme.
Il rimanente personale in servizio deve essere
costantemente reperibile (ad eccezione di coloro che sono in
licenza o in malattia), e in caso di allarme deve potersi
ritrovare in sede entro 30 minuti dalla chiamata. Ciò vale
tanto per il personale della sezione operativa che per quello
della logistica.
Per raggiungere un livello di preparazione che permetta di
diminuire i rilevanti rischi connessi al loro impiego, il
personale del NOCS è sottoposto ad allenamenti quotidiani
molto intensi, che si avvicinano il più possibile a situazioni
di rischio reale, per renderlo atto ad intervenire al meglio
in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione.
Obiettivo della presente proposta di legge è quello di
premiare e valorizzare ancora maggiormente la capacità
operativa e le risorse umane della Polizia di Stato impiegate
nella lotta alla criminalità e al terrorismo.
La presente proposta di legge intende ricostituire il NOCS
come Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza,
specialità della Polizia di Stato, mantenendone inalterati i
compiti e definendone quale ambito operativo il territorio
nazionale. L'alta professionalità raggiunta dagli operatori
giustifica la scelta di rendere formalmente il NOCS forza di
intervento rapido in situazioni di estremo rischio, reparto
speciale e specialità della Polizia di Stato.
Il reparto è posto alle dipendenze del Ministro
dell'interno, cioè è sganciato funzionalmente dalla Direzione
centrale della polizia di prevenzione, alla quale spetta il
compito di informare il Ministro dell'interno, il Capo della
Polizia e il Comandante del NOCS di situazioni che
richiederebbero l'intervento del reparto speciale.
Il NOCS dispone di mezzi propri, anche aeronavali,
adeguati ai compiti ad esso attribuiti; questo per garantire
al reparto l'operatività in qualsiasi momento, cioè di
raggiungere rapidamente il luogo assegnato quale forza di
pronto impiego.
Spetta al Ministro, in considerazione della delicatezza
dei compiti propri del NOCS e in quanto ad esso attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di coordinamento
delle Forze di polizia, decidere direttamente, o delegando il
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, l'impiego del reparto e al suo Comandante
l'espletamento dei compiti ed il raggiungimento degli
obiettivi.
Si prevede un aumento della retribuzione per gli operatori
del NOCS, che si giustifica in quanto l'importo attuale non è
commisurato ai rischi del lavoro.
Il personale del NOCS che ha prestato servizio nel reparto
per almeno cinque anni acquisisce priorità nelle richieste di
trasferimento, specialmente laddove la professionalità
maturata dall'operatore è una risorsa. Addestrare un operatore
del NOCS è un impegno economico considerevole per lo Stato, e
il risultato non può e non deve essere sprecato o
sottoutilizzato.
Il Comandante del NOCS è nominato dal Ministro
dell'interno, con motivazione espressa nel decreto di nomina,
acquisito il parere del Capo della Polizia, ricopre l'incarico
per un massimo di cinque anni, e non può essere riconfermato,
salvo casi eccezionali esplicitati nel decreto di nomina.
Spetta altresì al Ministro dell'interno stabilire i
requisiti psico-fisici necessari per chi desidera fare parte
del NOCS, il trattamento economico e la pianta organica del
reparto.
I decreti, i regolamenti, le circolari che abbiano come
oggetto il NOCS sono inviati per conoscenza dal Ministro
dell'interno alle competenti Commissioni parlamentari.
Per ragioni di sicurezza, il Ministro può decidere di
inviare i decreti, i regolamenti e le circolari, non alle
Commissioni di merito ma al Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di
Stato.
Questa decisione di trasmettere decreti, regolamenti,
circolari al Parlamento trova fondamento nel fatto che non è
inusuale che ad una legge facciano seguito decreti,
regolamenti, circolari ministeriali attuativi o interpretativi
della stessa, la cui mancata conoscenza impedisce al
Parlamento di comprendere come viene attuato un proprio
provvedimento e di verificare se eventuali atti interni
dell'amministrazione mantengono inalterato l'obiettivo della
legge. Ed il Parlamento - l'organo che legifera e dispone
delle risorse finanziarie per l'organizzazione degli uffici e
la realizzazione degli obiettivi delle strutture di competenza
statale - deve potere conoscere e verificare, quando lo
richiede, il risultato della propria azione legislativa: non è
solamente un organo di autorizzazione di spesa. Conoscere come
e se la legge è stata applicata dagli uffici rientra nelle sue
prerogative istituzionali.