XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3309
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Nucleo operativo centrale di sicurezza del Ministero
dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione
centrale della polizia di prevenzione, è sciolto e
ricostituito come Nucleo operativo centrale speciale di
sicurezza (NOCS), specialità della Polizia di Stato con
specifici compiti antiterrorismo e di intervento in situazioni
ad alto rischio. In casi eccezionali, su richiesta
dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale,
il NOCS può offrire servizi di protezione e scorta a
personalità italiane o straniere presenti sul territorio
nazionale. Al NOCS sono assegnate risorse umane, materiali e
propri mezzi di trasporto, anche aereonavali, adeguati ai
compiti da svolgere, e posti nel luogo in cui ha sede il
reparto o ad esso più vicini. Il NOCS è posto alle dirette
dipendenze del Ministro dell'interno, ovvero, su sua delega,
del Capo della Polizia di Stato, ha un Comandante e la sua
attività è circoscritta al territorio nazionale.
Art. 2.
1. Il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Capo
della Polizia di Stato, nomina, con proprio decreto e con
motivazione espressa, il Comandante del NOCS che rimane in
carica non oltre cinque anni e che può essere sostituito, con
motivazione espressa, qualora il Ministro dell'interno,
sentito il parere del Capo della Polizia di Stato, ne ravvisi
la necessità. Non può essere nominato Comandante del NOCS chi
ha già ricoperto l'incarico. Deroghe alla presente
disposizione possono essere disposte, con motivazione espressa
nel decreto di nomina in casi eccezionali, dal Ministro
dell'interno acquisito il parere del Capo della Polizia di
Stato.
2. In sede di prima attuazione della presente legge e sino
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 3, comma 1, il Nucleo
operativo centrale di sicurezza svolge i compiti propri del
Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza.
3. L'operatore del Nucleo operativo centrale di sicurezza
che ha prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni
e che è stato escluso dal NOCS a seguito della revisione della
pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), o che, con decorrenza dal 1^ gennaio 1990, ha subìto
danni fisici che lo rendono permanentemente inabile al
servizio nel NOCS, acquisisce una priorità nell'accoglimento
della domanda di trasferimento, anche in altre amministrazioni
dello Stato.
4. L'operatore del NOCS che è stato chiamato a prestare
servizio presso altre amministrazioni o organi dello Stato,
può successivamente inoltrare richiesta al Ministro
dell'interno per essere reintegrato nel reparto. Il Ministro,
con motivazione espressa, accoglie, rigetta o sospende la
domanda entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
stessa dandone comunicazione all'interessato. L'accoglimento
della domanda è subordinato alla disponibilità nella pianta
organica e al soddisfacimento delle caratteristiche
psico-fisiche necessarie per appartenere al NOCS. Qualora la
pianta organica del reparto risulti completa, la valutazione è
sospesa sino a quando non vi sia la disponibilità. Per
esigenze del reparto, il rigetto della domanda non inficia la
possibilità di un suo successivo riesame. L'interessato può in
qualsiasi momento annullare la richiesta dandone comunicazione
al Ministro.
Art. 3.
1. Con proprio decreto, da emanare entro quaranta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno determina:
a) il trattamento economico per il personale del
NOCS, che non deve essere inferiore a quello spettante al
personale appartenente al Servizio per le informazioni e la
sicurezza democratica, nonché l'indennità giornaliera per il
personale del NOCS impiegato in interventi speciali e
addestramenti;
b) i requisiti, le caratteristiche psico-fisiche,
l'età minima per accedere al NOCS e l'eventuale età massima
per farne parte nonché i corsi e i brevetti da conseguire, tra
i quali anche quelli in lingue estere, e le tipologie di
addestramento. Tutti i brevetti e le abilitazioni sono
iscritti a matricola e fanno parte del percorso formativo per
potere prestare servizio nel NOCS;
c) la nuova pianta organica del NOCS comprensiva
del personale medico e di uno o più psicologi.
2. I decreti ministeriali, i regolamenti, le circolari e
loro eventuali modifiche, che abbiano come oggetto le
disposizioni di cui alla presente legge, sono tempestivamente
trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari o, qualora
il Ministro dell'interno ne ravvisi l'opportunità, al Comitato
parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per
il segreto di Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n.
801.
3. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre
2002, n. 289, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Nell'ambito delle risorse finanziarie da destinare
specificatamente alle Forze di polizia di cui al precedente
periodo, un milione di euro annui sono destinati
all'incentivazione della produttività del personale del Nucleo
operativo centrale speciale di sicurezza".
4. All'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro dell'interno trasmette semestralmente al
Comitato parlamentare una propria relazione sull'attività
addestrativa e operativa svolta in ambito di antiterrorismo e
di protezione e scorta a personalità ad alto rischio. Il
Ministro dell'interno provvede altresì a trasmettere al
Comitato parlamentare i decreti, i regolamenti e le circolari
che, aventi come oggetto il Nucleo operativo centrale speciale
di sicurezza, non ha provveduto ad inviare alle competenti
Commissioni parlamentari".
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.