XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3308
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di definire una organica riforma della disciplina del
diritto di famiglia che tenga conto della nuova struttura
della società, ma soprattutto che conferisca a tutti i
cittadini parità di diritti e di opportunità rispetto alla
regolamentazione giuridica delle diverse forme di unioni
affettive e di convivenza.
L'ordinamento italiano, che riconosce i diritti della
famiglia fondata sul matrimonio, non soltanto omette, in
materia di diritto di famiglia, di riconoscere diritti
fondamentali, di offrire soluzioni giuridiche a situazioni ed
esigenze, pur meritevoli di tutela, che riguardano un numero
sempre maggiore di cittadini, ma si pone in evidente contrasto
con quella che è la tendenza dei Paesi europei, e più in
generale dei Paesi occidentali. La stessa Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 9,
espressamente riconosce il diritto al matrimonio ed il diritto
a formare una famiglia come diritti distinti. Il nostro
ordinamento si pone in palese contrasto con tale principio,
non riconoscendo alcun diritto in capo alla famiglia non
fondata sul matrimonio, fatti salvi alcuni specifici
interventi di natura giurisprudenziale.
La presente proposta di legge mira ambiziosamente ad
offrire una gamma di soluzioni giuridiche allo scopo di
conformare il nostro ordinamento a princìpi essenziali su cui
si deve basare, in una società moderna, la disciplina relativa
al riconoscimento giuridico delle forme di convivenza e dei
rapporti affettivi.
In primo luogo la presente proposta di legge disciplina,
al capo I, le unioni tra persone dello stesso sesso,
introducendo al libro I del codice civile l'istituto
dell'unione registrata. Già nel 1994 il Parlamento europeo,
nella risoluzione A3-0028/94 dell'8 febbraio 1994 sulla parità
di diritti per gli omosessuali, aveva posto l'attenzione sulla
necessità che le persone omosessuali dovessero avere accesso
al matrimonio o ad un istituto equivalente. Qualsiasi diversa
forma di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso
sesso, effettivamente, contravverrebbe al principio di
uguaglianza in senso sostanziale, giacché costituirebbe una
forma di protezione debole o parziale. D'altra parte la
discriminazione fondata sull'orientamento sessuale non è
soltanto quella che attiene ai diritti dell'individuo in
quanto tale, con riferimento alla sua identità ed alla libertà
di espressione, ma è soprattutto quella che attiene alle
relazioni affettive, ove si svolge la personalità
dell'individuo. Come è noto, i Paesi Bassi hanno esteso
l'istituto del matrimonio alle coppie formate da persone dello
stesso sesso, e lo stesso potrebbe accadere presto in Belgio,
dove è all'esame una proposta di legge in tal senso, e in
Canada, dove i giudici della Superior Court dell'Ontario
hanno ravvisato il carattere discriminatorio dell'esclusione
delle coppie formate da persone dello stesso sesso
all'istituto matrimoniale; al contrario, Danimarca, Svezia,
Norvegia, Finlandia, Islanda e Germania (e la regione spagnola
della Catalogna), ma anche lo Stato americano del Vermont e
quello canadese del Quebec, hanno scelto la soluzione
dell'introduzione di un istituto equivalente, cui hanno
accesso soltanto le coppie formate da persone dello stesso
sesso, che estende a tali coppie, in modo parziale o totale, i
diritti ed i doveri che derivano dal matrimonio. L'istituto
dell'unione registrata che la presente proposta di legge
definisce, si pone in questa seconda ottica, equiparando i
contraenti dell'unione registrata ai coniugi, ed estendendo ad
essi tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal
matrimonio, fatte salve le eccezioni espressamente previste
dall'articolo 3, nonché prevedendone stessi requisiti e
modalità in relazione alla costituzione, alla celebrazione e
allo scioglimento. E' da porre in evidenza che qualsiasi
soluzione di minore portata contravverrebbe alla necessità di
riconoscere piena e sostanziale parità tra le coppie formate
da persone dello stesso sesso e le coppie formate da persone
di sesso diverso, in contrasto con il principio di uguaglianza
sancito in primis dall'articolo 3 della Costituzione.
Il secondo istituto che la presente proposta di legge
delinea al capo II è rappresentato dall'unione civile,
accessibile a tutte le coppie formate da persone maggiorenni
dello stesso sesso o di sesso diverso. La scelta di offrire
una regolamentazione giuridica a forme di famiglia diverse da
quelle fondate sul matrimonio fa riferimento ad un altro
principio ispiratore della presente proposta di legge, ovvero
il principio della pluralità dei rapporti affettivi.
L'importanza dell'istituto che si propone, il quale viene
introdotto al libro I del codice civile, sta nel fatto di
riconoscere diritti e doveri in capo alle coppie che non
vogliono o non possono sposarsi, prevedendo un legame di
natura diversa, e sicuramente più "leggero" rispetto al legame
matrimoniale. Il principio della pluralità delle forme dei
rapporti affettivi, attuato mediante l'introduzione di
istituti tra loro diversi che riconoscono con maggiore o
minore forza le coppie formate da persone dello stesso sesso o
di sesso diverso, è ormai ampiamente diffuso nei Paesi
europei: basti pensare al patto civile di solidarietà in
Francia, all'unione di fatto in Portogallo, ed ancora alla
regolamentazione giuridica della convivenza di fatto o
dell'unione civile adottata nei Paesi scandinavi, nei Paesi
Bassi, in Ungheria, in numerose regioni della Spagna.
La presente proposta di legge mira quindi ad introdurre al
libro IV del codice civile, mediante le disposizioni previste
al capo VI, una disciplina della convivenza di fatto, che
valorizzi e tuteli gli individui allorché scelgano di
convivere a qualsiasi
titolo. La convivenza di fatto disciplinata dalla presente
proposta di legge, si rivolge a due o più persone maggiorenni,
indipendentemente dal sesso, che convivano stabilmente, ed ha
come obiettivi quelli di disciplinare per lo più gli aspetti
di natura patrimoniale, anche mediante accordi tra le parti
conviventi, e di riconoscere in capo ai conviventi taluni
diritti già riconosciuti alla famiglia. La disciplina della
convivenza di fatto può sicuramente costituire una soluzione
"molto leggera" per le coppie di fatto che non intendano in
alcun modo legarsi con altri vincoli, ma si rivolge altresì a
soggetti che convivano per altre ragioni: in altri termini,
attraverso tale disciplina, si intende non già e non solo
offrire una diversa forma di riconoscimento ai legami di tipo
affettivo, ma prevedere agevolazioni di diverso tipo in capo
ai conviventi, nonché dare rilievo a vincoli materiali o
solidaristici di natura diversa. La disciplina in esame si
rivolgerebbe pertanto ad una vasta gamma di conviventi a
diverso titolo, dagli studenti che condividono un
appartamento, ad un anziano o ad una coppia di anziani che
scelgano di condividere la propria abitazione per ragioni
economiche o di necessità di diversa natura, ad una convivenza
tra persone legate da vincoli di parentela o di semplice
amicizia, o tra un genitore ed il proprio figlio che non sia a
suo carico. La disciplina della convivenza di fatto ha
pertanto svariati propositi ed obiettivi: incentivare
l'indipendenza dei giovani dalle famiglie d'origine,
promuovere vincoli di solidarietà nei confronti degli anziani,
riconoscere una soglia minima di diritti a convivenze stabili
a qualsiasi titolo. Anche la convivenza di fatto è oggetto di
attenzione da parte di numerosi ordinamenti europei che la
disciplinano in modi differenti: è opportuno citare la
coabitazione legale istituita in Belgio (che tuttavia si
rivolge alle convivenze more uxorio), la convivenza di
persone in "economia comune" introdotta in Portogallo, la
disciplina del concubinato in Francia, la disciplina della
convivenza di fatto in taluni Paesi scandinavi, tra cui la
Svezia, nei Paesi Bassi, in alcune regioni della Spagna.
L'introduzione di nuovi istituti volti al riconoscimento
giuridico di unioni affettive e di forme di convivenza diverse
da quella fondata sul matrimonio non intende ignorare, né
porsi in contrasto con il principio costituzionale sancito
dall'articolo 29 della Costituzione: l'istituto del matrimonio
non viene in alcun modo intaccato o indebolito, ma al
contrario è espressamente sancita l'inapplicabilità delle
norme che trovino fondamento nel principio del favor
matrimonii, e la posizione giuridica dei coniugi non viene
alterata neppure in relazione alla posizione giuridica delle
parti dell'unione civile. Al contrario, la presente proposta
di legge risponde all'esigenza di garantire, mediante il
riconoscimento della pluralità delle unioni affettive e delle
forme di convivenza, il principio personalista ed il principio
del pluralismo sociale sanciti dall'articolo 2 della
Costituzione, laddove è stabilito che la Repubblica garantisce
i diritti dell'individuo nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e di dare attuazione sostanziale al
principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, sia per il
fatto di affermare la pari dignità e l'uguaglianza dei
cittadini senza distinzione di condizioni personali o sociali,
sia nei termini in cui riconosce un obbligo in capo allo Stato
di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono
il pieno sviluppo della personalità dell'individuo.
Occorre poi sottolineare che la presente proposta di legge
va oltre la previsione di nuovi istituti per disciplinare le
unioni tra persone dello stesso sesso e le unioni civili, o la
definizione di una nuova disciplina della convivenza:
piuttosto, le nuove istanze sociali e giuridiche che stanno
alla base delle previsioni normative delineate, ed a tale
proposito occorre citare le lotte per la parità di trattamento
delle persone omosessuali e quelle per il riconoscimento delle
coppie di fatto, costituiscono lo spunto per una riflessione
più ampia e complessiva sul diritto di famiglia e, in
particolare, sull'esigenza di introdurre riforme atte a
rafforzare l'uguaglianza giuridica tra i coniugi e ad
estendere alle
persone singole l'accesso all'istituto dell'adozione.
A questo proposito, i capi III e IV della presente
proposta di legge si pongono in tale ottica, mirando ad
attuare talune modificazioni di grande significato; in primo
luogo si propone l'abrogazione delle disposizioni che
impongono il divieto temporaneo della donna divorziata di
contrarre il matrimonio, norma che ha la sua ratio nella
protezione del principio della presunzione di paternità in
relazione all'ex-marito, e che per questo appare palesemente
in contrasto con il principio della parità di trattamento tra
uomo e donna, oltre ad essere irragionevole ed anacronistica:
la protezione di un interesse dell'ex-marito in seguito allo
scioglimento del matrimonio, che interviene in seguito a tre
anni di separazione legale, appare del tutto insensata e non
meritevole di tutela; nel caso in cui esista un dubbio fondato
in relazione al rapporto parentale, l'accertamento della
paternità può essere effettuato mediante l'esame del DNA.
In secondo luogo la presente proposta di legge attua una
modificazione della disciplina dell'uso dei cognomi per quanto
riguarda coniugi e figli, allo scopo di garantire effettive
condizioni di parità tra i coniugi, come peraltro sancito
dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a
New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva dall'Italia con
la legge 14 marzo 1985, n. 132.
Infine la proposta di legge contempla l'abrogazione delle
disposizioni sull'addebito della responsabilità della
separazione, che spesso costituisce un elemento di ricatto tra
i coniugi separati, non tenendo conto delle complesse
dinamiche che stanno alla base del rapporto tra i coniugi ed
al suo venire meno, rischiando di costituire tutt'al più un
fattore punitivo nei confronti di una parte; il criterio in
base al quale stabilire un diritto al mantenimento sarebbe
invece costituito, ai sensi della presente proposta di legge,
dalla reale necessità del coniuge, garantendo perciò
un'effettiva tutela della parte debole del rapporto.
Il capo V della proposta di legge ha invece ad oggetto la
modifica delle disposizioni in materia di adozione ed
affidamento dei minori, allo scopo di estendere alle persone
singole l'accesso a tali istituti. Già la disciplina in
materia di affidamento e di adozione dei minori è stata estesa
dalle disposizioni della proposta di legge all'unione
registrata e all'unione civile. Si è ritenuto tuttavia che
fosse opportuno fissare un principio più ampio, rappresentato
dal riconoscimento in capo all'individuo del diritto di avere
accesso agli istituti dell'adozione e dell'affidamento,
ritenendosi che il diritto, peraltro prevalente in ogni caso,
del minore ad un adeguato ed armonioso sviluppo psico-fisico
possa essere pienamente garantito nell'ambito della famiglia
monoparentale.
Al capo VII della presente proposta di legge sono invece
fissate talune disposizioni finali. L'articolo più importante
è senza dubbio quello che sancisce un generale divieto di
discriminazione in relazione allo stato di coniuge, contraente
di un'unione registrata, parte di un'unione civile, o la
condizione di convivente di fatto, e che esplicita la
ratio dell'intera proposta, ovvero il riconoscimento
della pari dignità e della libertà di scelta in relazione alle
diverse forme di famiglia e di convivenza. Oltre ad
un'ulteriore disposizione di esenzione tributaria, la presente
proposta disciplina in conclusione la questione del
riconoscimento reciproco di istituti equivalenti previsti
dalle legislazioni nazionali degli altri Paesi e
dell'applicazione delle norme di diritto internazionale
privato e delle convenzioni internazionali.