XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3308
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
UNIONE REGISTRATA
Art. 1.
(Modifica al libro I del codice civile
in materia di unione registrata).
1. Al libro I del codice civile, dopo il titolo XIV è
aggiunto il seguente: "TITOLO XIV-bis- Dell'unione
registrata".
Art. 2.
(Unione registrata).
1. Dopo l'articolo 455 del codice civile, al titolo
XIV-bis del medesimo codice, introdotto dall'articolo 1
della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 455-bis.- (Unione registrata).- Due
persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi, di
solidarietà e di assistenza morale e materiale reciproca, di
seguito denominate "contraenti dell'unione registrata",
possono contrarre un'unione registrata".
Art. 3.
(Disciplina dell'unione registrata).
1. Dopo l'articolo 455-bis del codice civile,
introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 455-ter.- (Disciplina dell'unione
registrata).- All'unione registrata ed ai rapporti tra i
contraenti dell'unione registrata si applicano le disposizioni
di cui al titolo VI, al capo II del titolo VII, al titolo
VIII, al titolo IX, al titolo XI, al titolo XII, al titolo
XIII e al titolo XIV del presente libro.
Il rapporto tra i contraenti dell'unione registrata è
assimilato al rapporto tra i coniugi.
Si applicano all'unione registrata le disposizioni civili,
penali, amministrative, processuali, fiscali, previdenziali e
di lavoro, di ogni ordine e grado, relative al matrimonio e
agli effetti da esso derivanti ancorché previste da leggi
speciali, ai fini della costituzione, della celebrazione,
della registrazione, dello scioglimento, dell'acquisto della
cittadinanza, della disciplina dei diritti e degli obblighi,
dei rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali tra i
contraenti, della successione per causa di morte, degli
effetti opponibili ai terzi.
Nelle disposizioni normative di ogni ordine e grado, fatte
salve le eccezioni previste dal presente articolo, ogni
riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche
al contraente dell'unione registrata o ai contraenti
dell'unione registrata.
Si applicano all'unione registrata le disposizioni
relative alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori e alla disciplina della procreazione medicalmente
assistita.
Non si applicano all'unione registrata le disposizioni di
maggior favore espressamente previste per la famiglia intesa
come società naturale fondata sul matrimonio.
Non si applicano all'unione registrata le disposizioni
relative al matrimonio che trovano fondamento nella diversità
di genere tra i coniugi.
Non si applicano all'unione registrata le disposizioni
relative al matrimonio di cui alla legge 27 maggio 1929, n.
847, come modificata dalla legge 25 marzo 1985, n. 121".
Art. 4.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare
all'unione registrata).
1. Dopo l'articolo 455-ter del codice civile,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 455-quater.- (Criteri di estensione dei
diritti del nucleo familiare all'unione registrata).-
All'unione registrata
sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare, fatte
salve le eccezioni di cui all'articolo 455-ter, e tale
estensione è applicata secondo criteri di parità di
trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze
quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di
figli".
Art. 5.
(Atto di unione registrata).
1. Le disposizioni di cui al titolo VIII del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, si applicano anche all'unione
registrata.
2. Le registrazioni relative all'unione registrata sono
contenute nell'atto di unione registrata, il quale, ai sensi
del titolo XIV-bis del libro I del codice civile,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è assimilato
all'atto di matrimonio, come disciplinato dall'articolo 64 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 86 del codice
civile concernente la libertà di stato).
1. All'articolo 86 del codice civile, le parole:
"matrimonio precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"matrimonio, da una unione registrata o da una unione civile
precedenti".
2. All'articolo 86 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Non costituisce causa impeditiva ai fini di cui al primo
comma la sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi
o tra i contraenti dell'unione registrata, o l'esistenza di un
matrimonio o di una unione registrata i cui effetti civili
siano stati dichiarati cessati".
Art. 7.
(Modifica agli articoli 107, 108, 143 e 294 del codice
civile).
1. All'articolo 107, primo comma, del codice civile, le
parole: "che esse si vogliono prendere rispettivamente in
marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "che esse
vogliono contrarre matrimonio".
2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le
parole: "La dichiarazione degli sposi di prendersi
rispettivamente in marito e in moglie" sono sostituite dalle
seguenti: "La dichiarazione degli sposi di contrarre
matrimonio".
3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le
parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle
seguenti: "i coniugi".
4. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le
parole: "marito e moglie" sono sostituite dalle seguenti:
"coniugi".
Art. 8.
(Diritti derivanti dalla condizione
lavorativa).
1. I contraenti dell'unione registrata godono di tutti
i diritti, facoltà e benefìci previdenziali e assistenziali o
comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di lavoro
autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del
lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e
grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti
individuali o atipici.
Art. 9.
(Modifica all'articolo 230-bis del codice civile,
concernente l'impresa familiare).
1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice
civile, dopo la parola: "coniuge", ovunque ricorra sono
inserite le seguenti: "o il contraente dell'unione
registrata".
Art. 10.
(Modifica all'articolo 433 del codice
civile concernente gli alimenti).
1. All'articolo 433 del codice civile, dopo la parole:
"coniuge" sono inserite le seguenti: "o contraente dell'unione
registrata".
Capo II
UNIONE CIVILE
Art. 11.
(Modifica al libro I del codice civile
in materia di unione civile).
1. Al libro I del codice civile, dopo il titolo
XIV-bis, introdotto dall'articolo 1 della presente
legge, è aggiunto il seguente: "TITOLO XIV-ter-
Dell'unione civile".
Art. 12.
(Unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-quater del codice civile,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, al titolo
XIV-ter del medesimo codice, introdotto dall'articolo 11
della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 455-quinquies.- (Unione civile).- Due
persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito
denominate "parti dell'unione civile", che intendano legarsi o
siano legate da comunione di vita materiale e spirituale,
possono contrarre un'unione civile per organizzare la loro
vita comune".
Art. 13.
(Istituzione del registro delle unioni civili).
1. Dopo l'articolo 455-quinquies del codice
civile, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 455-sexies.- (Istituzione del registro
delle unioni civili).- Presso l'ufficio dello stato civile
di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.
Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle
registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle
unioni nel registro di cui al primo comma ai sensi del
presente titolo".
Art. 14.
(Procedura).
1. Dopo l'articolo 455-sexies del codice civile,
introdotto dall'articolo 13 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 455-septies.- (Procedura).- Due
persone che intendano contrarre una unione civile devono
presentare una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello
stato civile del comune nel quale le parti dell'unione civile
fissano la propria residenza comune.
L'unione civile è certificata dall'ufficiale dello stato
civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero
controllo formale della validità della dichiarazione
congiunta, dell'assenza delle cause impeditive di cui agli
articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli
455-quinquies e 455-sexies, nonché del rispetto
delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.
L'ufficiale dello stato civile deve altresì provvedere,
contestualmente agli adempimenti di cui al quarto comma, a
registrare l'unione nell'apposito registro di cui all'articolo
455-sexies.
L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e
le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro
delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro
ricezione.
A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato
civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni
civili".
Art. 15.
(Certificazione dello stato di unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-septies del codice civile,
introdotto dall'articolo 14 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 455-octies.- (Certificazione dello stato
di unione civile).- L'unione civile è certificata dal
relativo documento attestante lo stato di unione civile. Detto
documento deve contenere i dati anagrafici delle parti
dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale
legale e della residenza. Deve contenere altresì i dati
anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti
all'unione civile, indipendentemente dalla durata della
stessa".
Art. 16.
(Equiparazione allo stato di membro
di una famiglia).
1. Dopo l'articolo 455-octies del codice civile,
introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 455-nonies.- (Equiparazione allo stato di
membro di una famiglia).- Lo stato di parte di una unione
civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia
ai sensi e per effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
e successive modificazioni".
Art. 17.
(Cessazione dell'unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-nonies del codice civile,
introdotto dall'articolo 16 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 455-decies.- (Cessazione dell'unione
civile).- Lo stato di unione civile cessa con la morte di
una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in
matrimonio o unione registrata ai sensi degli articoli 93 e
seguenti.
Lo stato di unione civile può inoltre cessare tutti i suoi
effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione
che le parti rendono all'ufficiale dello stato civile.
L'unione civile può infine cessare nel caso di richiesta
di separazione presentata solo da una delle parti
all'ufficiale dello stato civile e notificata all'altra parte
entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti
dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di
presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale
anno la richiesta unilaterale può essere ritirata e la
situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.
Nel caso di separazione, le parti procedono di comune
accordo alla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui
l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente
dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della
consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti
di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli
177, 178 e 179, decide sulle conseguenze patrimoniali
procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi
dell'articolo 194. E' fatta salva la possibilità per le parti
di agire per il risarcimento del danno eventualmente
subìto.
Nell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda
unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione
civile, le parti sono tenute agli obblighi di cui al titolo
XIII del presente libro.
Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi del
presente articolo è dato atto dall'ufficiale di stato civile
con autonoma certificazione, che individua anche il periodo
per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita
annotazione nel registro delle unioni civili".
Art. 18.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare
all'unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-decies del codice civile,
introdotto dall'articolo 17 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 455-undecies.- (Criteri di estensione dei
diritti del nucleo familiare all'unione civile).-
All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo
familiare nei casi previsti dalla legge, e tale estensione è
applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui
uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni
economiche, di salute e l'esistenza di figli".
Art. 19.
(Acquisto della residenza da parte
del cittadino straniero).
1. Dopo l'articolo 455-undecies del codice
civile, introdotto dall'articolo 18 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 455-duodecies.- (Acquisto della residenza
da parte del cittadino straniero).- Il cittadino straniero
non residente nel territorio nazionale che sia parte di
un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello
stato di unione civile acquista la residenza in Italia".
Art. 20.
(Diritti dei figli e concorso all'adozione
o all'affidamento).
1. Dopo l'articolo 455-duodecies del codice
civile, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 455-tredecies.- (Diritti dei figli e
concorso all'adozione o all'affidamento).- I figli delle
parti dell'unione civile, nati in costanza di essa o da
presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri
dell'articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli
nati in costanza di matrimonio.
Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o
l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti a parità
di condizione con le coppie di coniugi.
In caso di separazione delle parti dell'unione civile si
applicano con riguardo ai figli le disposizioni di cui
all'articolo 155".
Art. 21.
(Regime patrimoniale dell'unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-tredecies del codice
civile, introdotto dall'articolo 20 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 455-quaterdecies.- (Regime patrimoniale
dell'unione civile).- Con convenzione stipulata per atto
pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto
di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale
regime può essere modificato in qualunque momento nel corso
dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.
Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di
stipulare l'atto pubblico di cui al primo comma, si presume
scelto il regime di comunione legale".
Art. 22.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).
1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i
diritti e i doveri spettanti al coniuge relativi
all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
Art. 23.
(Forma della domanda dell'interdizione
e dell'inabilitazione).
1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di
procedura civile sono aggiunte le seguenti parole: "e della
parte di un'unione civile".
2. Ciascuna delle parti dell'unione civile può, ove
sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la
tutela o la curatela dell'altra parte dichiarata interdetta o
inabilitata ai sensi delle norme vigenti.
Art. 24.
(Incapacità o decesso della parte
di un'unione civile).
1. In mancanza di precedente volontà manifestata per
iscritto dalla parte di un'unione civile, nell'ipotesi di sua
incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di
decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di
inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di
salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le
scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le
celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte
dell'unione civile.
Art. 25.
(Partecipazione lavorativa all'impresa della parte
dell'unione civile).
1. All'articolo 230-bis del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia
prestato attività lavorativa
continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte
può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della
partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si
pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma".
Art. 26.
(Diritti di successione fra le parti
dell'unione civile).
1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto
equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e
i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione
legittima.
2. Al libro II del codice civile, recante norme in materia
di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si
considera esteso anche alla parte di un'unione civile o alle
parti di un'unione civile.
3. Nell'eventualità che una delle parti dell'unione civile
succeda all'altra per causa di morte a titolo universale o a
titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a
quella del coniuge.
Art. 27.
(Conseguenze fiscali dell'unione civile).
1. Le conseguenze fiscali che derivano
dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono
estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni,
sia negli oneri.
Art. 28.
(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione
civile).
1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi
compresa la pensione di reversibilità a favore della parte
superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione
civile, che derivano dall'appartenenza ad un determinato
nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile,
sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.
2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel
corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della
domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento
dell'unione civile, la parte superstite ha diritto
all'erogazione della pensione di reversibilità sino al
decorrere del termine previsto per lo scioglimento.
Art. 29.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è
derivata la morte di una delle parti dell'unione
civile).
1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione
civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del
danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli
stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al
coniuge superstite.
Art. 30.
(Esoneri, dispense e agevolazioni connessi al servizio
militare).
1. Nelle more della definitiva abolizione del servizio
militare obbligatorio, gli esoneri, le dispense e le
agevolazioni relativi allo stesso servizio, connessi con
l'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi, senza
limite alcuno, alle parti dell'unione civile.
Art. 31.
(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.
392, concernente la successione nel contratto di
locazione).
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio
1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:
"In caso di morte del conduttore, gli succede nel
contratto la parte superstite convivente al momento del
decesso.
Nell'eventualità che il conduttore abbia contratto un
matrimonio, un'unione registrata o un'unione civile ovvero
abbia
dichiarato una convivenza di fatto in seguito all'instaurarsi
del rapporto locativo, gli è fatto onere di darne
comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento".
Art. 32.
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di
alloggi di edilizia popolare).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo
familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie
per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a parità
di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo può godere
anche la parte dell'unione civile.
Art. 33.
(Inserimento nelle graduatorie occupazionali o in
categorie privilegiate di disoccupati).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo
familiare costituisca titolo o causa di preferenza per
l'inserimento in graduatorie occupazionali o per l'inserimento
in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di
condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti
dell'unione civile.
Art. 34.
(Diritti derivanti dalla condizione
lavorativa).
1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i
diritti, facoltà e benefìci previdenziali e assistenziali o
comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato, o alla sussistenza di una
attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o
del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di
ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai
contratti individuali o atipici.
Art. 35.
(Norme penali).
1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Non è punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto o della parte dell'unione civile".
2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365,
369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è
punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto
o la parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile
nocumento nella libertà o nell'onore".
Art. 36.
(Norme di procedura penale).
1. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal
seguente: "I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile
dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato,
possono astenersi dal deporre";
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e delle parti dell'unione civile".
Capo III
UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI
CONIUGI E NUOVE NORME IN
MATERIA DI COGNOME
Art. 37.
(Abrogazione degli articoli 89 e 140 del codice civile
concernenti il divieto temporaneo di nuove nozze).
1. Gli articoli 89 e 140 del codice civile sono
abrogati.
Art. 38.
(Uso dei cognomi).
1. L'articolo 143-bis del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 143-bis.- (Uso dei cognomi).- I
coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che,
all'atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi
non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello
dell'altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile,
fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze".
Art. 39.
(Cittadinanza del coniuge).
1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile,
come sostituito dall'articolo 38 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 143-bis.1 - (Cittadinanza del coniuge).
- Il coniuge conserva la cittadinanza italiana, salvo sua
espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del
mutamento di cittadinanza da parte dell'altro coniuge assume
una cittadinanza straniera".
Art. 40.
(Cognome del coniuge).
1. L'articolo 156-bis del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 156-bis.- (Cognome del coniuge).- Il
giudice può vietare al coniuge l'uso del cognome dell'altro
coniuge quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole,
e può parimenti autorizzare il coniuge a non usare il cognome
stesso, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio".
Art. 41.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 1^ dicembre 1970, n.
898).
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 1^
dicembre 1970, n. 898, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ciascun coniuge perde il cognome che aveva
aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, può autorizzare il coniuge che ne faccia richiesta
a conservare il cognome dell'altro coniuge aggiunto al proprio
quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di
tutela".
Art. 42.
(Cognome del figlio).
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 262. - (Cognome del figlio).- Il figlio
legittimo assume, per volontà comune dei genitori, il cognome
di entrambi, nell'ordine da essi indicato, o il cognome di uno
dei genitori.
La scelta e l'ordine dei cognomi iscritti nell'atto di
nascita del primo figlio sono mantenuti per i fratelli e le
sorelle germani.
Nel caso in cui i genitori scelgano di trasmettere al
figlio entrambi i cognomi, il figlio assume il primo dei
cognomi di ciascun genitore.
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per
primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato
effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si
applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e
terzo.
Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da
parte dell'altro genitore, il figlio naturale può assumere il
cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente se
il genitore che per primo lo ha riconosciuto vi consente.
In mancanza di accordo tra i genitori, l'ufficiale dello
stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i
genitori in ordine alfabetico".
Art. 43.
(Cognome dell'adottato).
1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 262".
2. Il quarto comma dell'articolo 299 del codice civile è
abrogato.
Capo IV
MODIFICA DELLE NORME SULL'ADDEBITO DELLA RESPONSABILITA'
DELLA SEPARAZIONE
Art. 44.
(Abrogazione dell'addebito
della responsabilità).
1. Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile
è abrogato.
2. Il primo comma dell'articolo 156 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a
vantaggio del coniuge che non abbia adeguati redditi propri il
diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al
suo mantenimento".
Art. 45.
(Modifiche all'articolo 9 della legge
1^ dicembre 1970, n. 898).
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, dopo le parole:
"assenza di un coniuge" sono inserite le seguenti: "o di una
parte dell'unione civile".
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "Qualora
esista un coniuge superstite" sono sostituite dalle seguenti:
"Qualora esista un coniuge o una parte dell'unione civile
superstite".
Art. 46.
(Concorso di coniuge separato e parte
dell'unione civile).
1. L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 548. - (Concorso di coniuge separato e parte
dell'unione civile).- Se chi muore lascia il coniuge
separato con sentenza passata in giudicato e la parte
dell'unione civile, a quest'ultima è riservato un quarto del
patrimonio, al coniuge separato la metà.
Quando chi muore lascia altresì un figlio legittimo o
naturale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 542,
alla parte dell'unione civile è riservato un quinto del
patrimonio.
Se i figli sono più di uno, un ottavo del patrimonio
spetta alla parte dell'unione civile".
Art. 47.
(Successione del coniuge separato).
1. L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 585. - (Successione del coniuge separato).-
Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del
coniuge non separato".
Capo V
NORME IN MATERIA DI ADOZIONE
E DI AFFIDAMENTO DEI MINORI
Art. 48.
(Divieto di discriminazione sulla base
dell'orientamento sessuale).
1. All'articolo 1, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n.
184, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 marzo
2001, n. 149, dopo le parole: "di religione" sono inserite le
seguenti: ", di orientamento sessuale".
Art. 49.
(Modifica dell'articolo 6 della legge
4 maggio 1983, n. 184).
1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall'articolo 6 della legge 28 marzo 2001, n. 149,
è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a persone
singole o a coppie unite da matrimonio, da unione registrata o
da unione civile da almeno due anni. Nell'ambito della coppia
non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi
due anni separazione personale neppure di fatto.
2. L'adottante o gli adottanti devono essere
affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e
mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età
dell'adottando.
4. Se l'adottante è persona coniugata e non
separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di
richiesta congiunta da parte di entrambi i membri della
coppia.
5. Il requisito della stabilità del rapporto di cui
al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando la coppia
abbia convissuto in modo stabile e continuativo prima del
matrimonio per un periodo di due anni, nel caso in cui il
tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità
della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del
caso concreto.
6. I limiti di cui al comma 3 possono essere
derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che
dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore.
7. Non è preclusa l'adozione quando, nell'ambito
della coppia, il limite massimo di età degli adottanti sia
superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci
anni, ovvero quando l'adottante o gli adottanti siano genitori
di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età
minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una
sorella del minore già dagli stessi adottato.
8. Ai medesimi adottanti sono consentite più
adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio
preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un
fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più
fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di
minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
9. Nel caso di adozione dei minori di età superiore
a dodici anni o con handicap accertato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato,
le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di
carattere economico, eventualmente anche
mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento
sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati".
Art. 50.
(Modifica delle norme in materia
di adozione).
1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall'articolo 19 della legge 28 marzo 2001, al
comma 1, la parola: "coniugi" è sostituita della seguente:
"adottanti"; al comma 5, le parole: "le coppie" sono
sostituite dalla seguente: "coloro"; al comma 6, le parole:
"coppia prescelta" sono sostituite dalle seguenti: "persona
singola o alla coppia prescelta".
2. All'articolo 31, comma 3, lettera h), della legge
4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole:
"i coniugi affidatari" sono sostituite dalle seguenti: "gli
affidatari".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n.
184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, le parole: "dei coniugi interessati" sono
sostituite dalle seguenti: "degli interessati".
4. All'articolo 39-bis, comma 2, della legge 4
maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della legge 31
dicembre 1998, n. 476, le parole: "le coppie" sono sostituite
dalla seguente: "coloro".
5. All'articolo 39-ter, comma 1, lettera b),
della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: "i coniugi"
sono sostituite dalle seguenti: "l'adottante o gli
adottanti".
6. All'articolo 41, secondo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'articolo 5 della legge 31
dicembre 1998, n. 476, le parole: "dei coniugi affidatari"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'affidatario o degli
affidatari".
7. All'articolo 51, primo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184, le parole: "del suo coniuge" sono sostituite
dalle seguenti: "della persona con la quale è
legato da matrimonio, da unione registrata o da unione
civile".
8. All'articolo 52, primo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184, le parole: "il coniuge" sono sostituite dalle
seguenti: "la persona con la quale è legato da matrimonio, da
unione registrata o da unione civile".
9. All'articolo 8, comma 1, lettera g) del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1^ dicembre 1999, n. 492, le parole: "ai coniugi" sono
sostituite dalle seguenti: "a coloro".
Art. 51.
(Modifica dell'articolo 25 della legge
4 maggio 1983, n. 184).
1. L'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituto dall'articolo 21 della legge 28 marzo 2001, n. 149,
è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno
dall'affidamento, sentito l'adottante o gli adottanti, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che
abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica
che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo
e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione
con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o
di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all'adozione nei confronti della persona singola o della
coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da
adottanti che hanno discendenti legittimi o legittimati,
questi, se maggiori degli anni quattordici, devono essere
sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al
comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su
domanda dell'affidatario
o degli affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se una delle parti della coppia muore o diviene
incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione,
nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad
istanza dell'altra parte nei confronti di entrambi, con
effetto, per la parte deceduta, dalla data della morte.
5. Se la persona singola affidataria muore durante
l'affidamento preadottivo, il tribunale per i minorenni,
tenuto conto delle esigenze e della situazione del minore,
provvede in via d'urgenza a disporre un nuovo affidamento
preadottivo ai sensi degli articoli 22, 23 e 24.
6. Se nel corso dell'affidamento preadottivo
interviene separazione tra gli affidatari, l'adozione può
essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell'esclusivo interesse del minore, qualora una o entrambe le
parti ne facciano richiesta.
7. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata
al pubblico ministero, agli adottanti ed al tutore.
8. Nel caso di provvedimento negativo viene meno
l'affidamento preadottivo e il tribunale per i minorenni
assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del
minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile".
Art. 52.
(Modifica dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n.
184).
1. L'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall'articolo 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149,
è sostituito dal seguente:
"Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati
anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di
parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto
stabile e duraturo,
quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge o dalla persona che abbia contratto
un'unione registrata o un'unione civile con il genitore, nel
caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge, dell'altro contraente dell'unione registrata o
dell'altra parte dell'unione civile;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di
affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati al comma 1, è
consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e d)
del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno
diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare".
Art. 53.
(Modifica dell'articolo 47 della legge
4 maggio 1983, n. 184).
1. L'articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall'articolo 27 della legge 28 marzo 2001, n. 149,
è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti
dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza
non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono
revocare il loro consenso.
2. Se una delle parti della coppia muore dopo la
prestazione del consenso e prima della emanazione della
sentenza, si può procedere, su istanza dell'altra parte, al
compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi
effetti dal momento della morte dell'adottante.
4. In caso di morte della persona singola adottante
dopo la prestazione del
consenso e prima della emanazione della sentenza, si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo
25".
Art. 54.
(Modifica dell'articolo 48 della legge
4 maggio 1983, n. 184).
1. L'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 48. - 1. Se il minore è adottato da una
coppia, dal coniuge di uno dei genitori, o dalla persona che
abbia contratto un'unione registrata o un'unione civile con il
genitore, la potestà sull'adottato e il relativo esercizio
spettano ad entrambi.
2. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato,
di istruirlo e di educarlo conformemente a quanto stabilito
dall'articolo 147 del codice civile.
3. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione
di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta
all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può
impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione
e educazione del minore con l'obbligo di investirne
l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 382 del codice civile".
Art. 55.
(Adozione di minori stranieri da parte dei contraenti
dell'unione registrata e delle parti dell'unione
civile).
1. Dopo l'articolo 39-ter della legge 4 maggio
1983, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 39-ter.1. - 1. L'adozione di minori
stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o
delle parti dell'unione civile è possibile previo espresso
consenso da parte dello Stato di provenienza del minore".
Capo VI
DELLA CONVIVENZA DI FATTO
Art. 56.
(Modifiche al libro IV del codice civile in materia della
convivenza di fatto).
1. Al libro IV del codice civile, dopo il titolo IX è
aggiunto il seguente: "TITOLO IX-bis- Della convivenza
di fatto".
Art. 57.
(Convivenza di fatto).
Dopo l'articolo 2059 del codice civile, al titolo
IX-bis del medesimo codice, introdotto dall'articolo 56
della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 2059-bis.- (Convivenza di fatto).- Due
o più persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che
vivano insieme da almeno un anno possono dichiarare la propria
convivenza all'ufficiale dello stato civile presso il comune
nel quale i conviventi hanno fissato la propria residenza.
La convivenza di cui al primo comma è annotata sugli atti
anagrafici da parte dell'ufficiale dello stato civile, il
quale è tenuto all'accertamento, previo mero controllo sulla
sussistenza anagraficamente accertata, di una convivenza
protrattasi per almeno un anno".
Art. 58.
(Cessazione della convivenza di fatto).
1. Dopo l'articolo 2059-bis del codice civile,
introdotto dall'articolo 57 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 2059-ter.- (Cessazione della convivenza di
fatto).- La convivenza di fatto cessa con la morte del
convivente o si interrompe automaticamente quando il
convivente abbandoni la residenza comune,
come risultante dai certificati anagrafici.
La convivenza di fatto cessa altresì con effetto immediato
in seguito a recesso unilaterale o consensuale dei
conviventi.
Della cessazione della convivenza di fatto ai sensi del
secondo comma è dato atto dall'ufficiale dello stato civile
mediante apposita annotazione sugli atti anagrafici.
Nel caso in cui i conviventi siano più di due, la
cessazione unilaterale per una delle cause previste dal primo
e dal secondo comma non produce effetti sulla prosecuzione
della convivenza in capo agli altri conviventi".
Art. 59.
(Accordi di convivenza).
1. Dopo l'articolo 2059-ter del codice civile,
introdotto dall'articolo 58 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 2059-quater.- (Accordi di convivenza).
- Con accordo stipulato ai sensi delle disposizioni del
presente codice e delle leggi speciali in materia di
contratti, i conviventi possono disciplinare gli aspetti
patrimoniali del rapporto di convivenza, l'entità, i tempi e i
modi della contribuzione alla vita comune, nonché le
conseguenze patrimoniali in seguito alla cessazione della
convivenza di fatto di cui all'articolo 2059-bis".
Art. 60.
(Atti di disposizione del patrimonio).
1. Dopo l'articolo 2059-quater del codice civile,
introdotto dall'articolo 59 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 2059-quinquies.- (Atti di disposizione del
patrimonio).- In assenza dell'accordo di cui all'articolo
2059-quater, gli atti di disposizione del patrimonio
effettuati in proporzione ai propri redditi, alle proprie
sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale o
casalingo, costituiscono
adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'articolo
2034.
Salvo prova contraria, gli atti di disposizione del
patrimonio in eccesso rispetto alle previsioni di cui al primo
comma si presumono costituire donazione ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'articolo 782 del presente
codice e dall'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n.
89.
Salvo che non sia diversamente pattuito, la proprietà dei
beni mobili destinati all'uso comune dei conviventi e
acquistati in seguito alla costituzione della convivenza si
presume essere comune.
Alla cessazione della convivenza, in caso di mancato
accordo sulla divisione dei beni di proprietà comune, si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo
455-decies".
Art. 61.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare
alla convivenza di fatto).
1. Dopo l'articolo 2059-quinquies del codice
civile, introdotto dall'articolo 60 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 2059-sexies.- (Criteri di estensione
dei diritti del nucleo familiare alla convivenza di fatto).
- Alla convivenza di fatto sono estesi i diritti spettanti al
nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, e tale
estensione è applicata secondo criteri di parità di
trattamento".
Art. 62.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria e situazione di
incapacità o decesso del convivente).
1. Quando pattuito ai sensi dell'accordo di cui
all'articolo 2059-quater del codice civile, introdotto
dall'articolo 59 della presente legge, e soltanto nel caso in
cui un convivente sia effettivamente e totalmente a carico di
un altro in modo continuativo per un periodo di tempo non
inferiore a sei mesi, ai conviventi di fatto sono estesi
tutti i diritti e i doveri spettanti ai coniugi o che
derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare
relativi all'assistenza sanitaria o penitenziaria.
2. L'accordo può inoltre designare uno dei conviventi come
persona di fiducia per l'assunzione delle decisioni in materia
di salute o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le
scelte di natura religiosa, culturale, morale e le
celebrazioni funerarie per conto del convivente divenuto
incapace, ancorché temporaneamente, o deceduto.
Art. 63.
(Conseguenze fiscali della convivenza
di fatto).
1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza
ad un determinato nucleo familiare sono estese ai conviventi
di fatto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.
Art. 64.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è
derivata la morte del convivente di fatto).
1. In caso di decesso di uno dei conviventi di fatto
derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno
risarcibile alle parti superstiti si applicano gli stessi
criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge
superstite.
Art. 65.
(Forma scritta dell'accordo di convivenza).
1. All'articolo 1350 del codice civile, dopo il numero
12) è inserito il seguente:
"12-bis) gli accordi tra i conviventi di fatto di
cui all'articolo 2059-quater;".
Art. 66.
(Certificazione anagrafica
della convivenza di fatto).
1. All'articolo 1, secondo comma, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, dopo la parola: "convivenze," sono
inserite le seguenti: "incluse quelle di cui agli articoli
2059-bis e seguenti del codice civile".
Art. 67.
(Diritti derivanti dalla condizione
lavorativa).
1. Sono estesi ai conviventi i diritti e le facoltà in
materia di ferie e di permessi connessi al rapporto di lavoro
subordinato e parasubordinato, o alla sussistenza di una
attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o
del coniuge del lavoratore, o che derivano dall'appartenenza
ad un determinato nucleo familiare, dalle disposizioni
normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione
collettiva, dai contratti individuali o atipici.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68.
(Imposte di certificazione).
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi ai procedimenti derivanti dall'attuazione della
presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro
e da ogni altra tassa.
Art. 69.
(Divieto di discriminazione).
1. Lo stato di coniuge, di contraente di un'unione
registrata, di parte di un'unione civile, o la condizione di
convivente di
fatto non possono essere per la persona interessata motivo o
fonte di discriminazione in qualunque settore della vita
pubblica o privata.
2. La Repubblica tutela la piena dignità e il carattere di
libera scelta di ogni forma di convivenza e di famiglia in
quanto luoghi ove si svolge la personalità dell'individuo e ne
promuove il pubblico rispetto.
Art. 70.
(Riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o
equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni di
diritto internazionale privato).
1. Ai sensi della presente legge si dà riconoscimento
all'unione registrata, all'unione civile o all'istituto
equivalente, alla convivenza di fatto o all'istituto
equivalente contratti all'estero dal cittadino italiano o dal
cittadino straniero.
2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al
comma 1 sono opponibili nel territorio italiano tra le parti
contraenti e verso terzi, persone fisiche, persone giuridiche
o pubblica amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla
presente legge.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 31
maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, in materia di
diritto internazionale privato.
4. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in
materia di matrimonio, adozione, diritti di successione e
nelle altre materie relative al diritto di famiglia si
applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso
consenso dell'altro Stato contraente in relazione all'unione
registrata e all'unione civile.
5. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in
materia di diritti reali e di obbligazioni si applicano
bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso
dell'altro Stato contraente in relazione alla convivenza di
fatto.
Art. 71.
(Attuazione della norma concernente l'adozione di minori
stranieri da parte di contraenti dell'unione registrata e
delle parti dell'unione civile).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia
contatti bilaterali con le rappresentanze diplomatiche
straniere in Italia e con gli omologhi organi stranieri per
verificare se sussistano le condizioni per consentire
l'adozione dei minori stranieri da parte dei contraenti
dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile.
Art. 72.
(Attuazione della norma concernente il riconoscimento
degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e
l'applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto
internazionale privato).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia
contatti bilaterali con gli omologhi organi stranieri per il
reciproco riconoscimento degli istituti atti a disciplinare le
diverse forme familiari e di convivenza e per l'applicazione
bilaterale delle convenzioni internazionali in materia di
matrimonio, adozione, diritti di successione e nelle altre
materie relative al diritto di famiglia, nonché in materia di
diritti reali e di obbligazioni.