XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3307
Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge proposto
risponde alla necessità di fornire una definizione concreta
del criterio di "modestia", contenuto nell'articolo 16 dei
regolamenti delle professioni di geometra e di perito
industriale con specializzazione in edilizia, e che
caratterizza le prestazioni delle medesime categorie nei
settori dell'edilizia e dell'urbanistica.
L'ordinamento professionale dei geometri, risalente al
regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,
è stato modificato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, che ha
introdotto il biennio di pratica professionale ed istituito
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.
La professione di perito industriale è regolata dal
regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275,
modificato dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, che ha previsto
un periodo di pratica professionale ed ha introdotto l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione.
Ulteriormente, i programmi scolastici sono stati, nel
tempo, adeguati all'evoluzione del progresso scientifico,
aggiornando la formazione scolastica dei medesimi
professionisti.
Recentemente, il decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, (articolo 55) ha istituito il corso di
laurea triennale per il geometra laureato e per il perito
industriale laureato (sezione edilizia), individuato nelle
classi di laurea 4, 7 e 8.
Tuttavia, tali disposizioni, pur comprovando un
adeguamento del percorso formativo e professionale, non sono
risultate idonee a sopperire alla indeterminatezza del
criterio di "modestia" di cui al citato articolo 16 del
regolamento di cui al regio decreto n. 274 del 1929, resa
evidente dal notevole contenzioso instaurato con altre
professioni tecniche (dovuto proprio alla difforme
interpretazione anche da parte della giurisprudenza) e perfino
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha
indicato, quale soluzione, un intervento del Parlamento che
fornisca un chiarimento a livello normativo.
La formulazione proposta non amplia le competenze
professionali dei geometri e dei periti industriali nei
settori su indicati, è perfettamente coerente con la loro
preparazione scolastica e professionale e non pregiudica
minimamente le competenze di altri professionisti tecnici.
D'altro canto, fin dalla III legislatura (1958) risultano
presentati progetti di legge tendenti a garantire l'univoca
applicazione del diritto, soprattutto in ambiti di attività
che investono l'intera collettività; infatti, le ripercussioni
delle segnalate carenze normative si riflettono sì sulle
categorie professionali, ma con pregiudizio immaginabile nei
confronti dei cittadini, degli operatori economici e delle
stesse pubbliche amministrazioni.