XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3307




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia regolandone l'attività nel campo degli edifici pubblici e privati, delle costruzioni civili, stradali, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice e armato e in legno, nonché l'attività in materia urbanistica e di arredo urbano.


Art. 2.

        1. Alle lettere d) e f) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, la parola: "modeste" è soppressa.
        2. Alla lettera l) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: "di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonché" sono soppresse.
        3. La lettera m) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dalle seguenti:

            "m) progetto architettonico e strutturale, calcoli statici, direzione e collaudo statico e tecnico - amministrativo degli edifici di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti: 1) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato; 2) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui ai numeri 1) e 2) i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, le soffitte e gli altri locali non abilitati;

                m-bis) progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo delle opere anche oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera m), se i calcoli statici sono eseguiti da un tecnico abilitato;

                m-ter) interventi di manutenzione ordinaria, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, consentiti su qualsiasi edificio anche eccedente i limiti previsti dalla lettera m), purché non comportino interventi statico-strutturali sulle travi o sui pilastri di strutture intelaiate in cemento armato;

                m-quater) direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali;

            m-quinquies) formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro;".

        4. Alla lettera n) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: "costruzioni civili indicate nella lettera m);" sono sostituite dalle seguenti: "costruzioni indicate alle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);".
        5. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è sostituita dalla seguente:

            "b) dai periti edili anche le funzioni di cui all'articolo 16, lettere da m) a m-quinquies), del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni, senza pregiudizio di quanto disposto da speciali norme di legge, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;".


Art. 3.

        1. Restano salve le competenze previste dall'articolo 67 (L, R) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le competenze relative agli edifici vincolati previste dal titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



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