XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3307
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e
dei periti industriali con specializzazione in edilizia
regolandone l'attività nel campo degli edifici pubblici e
privati, delle costruzioni civili, stradali, sportive,
artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole,
igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche,
in conglomerato cementizio semplice e armato e in legno,
nonché l'attività in materia urbanistica e di arredo
urbano.
Art. 2.
1. Alle lettere d) e f) dell'articolo 16 del
regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,
la parola: "modeste" è soppressa.
2. Alla lettera l) dell'articolo 16 del regolamento
di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole:
"di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie
agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria,
comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che
non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro
destinazione non possono comunque implicare pericolo per
l'incolumità delle persone; nonché" sono soppresse.
3. La lettera m) dell'articolo 16 del regolamento di
cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita
dalle seguenti:
"m) progetto architettonico e strutturale, calcoli
statici, direzione e collaudo statico e tecnico -
amministrativo degli edifici di nuova costruzione,
ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e
recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno,
con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici
di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti: 1) in zona
non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano
seminterrato o interrato; 2) in zona sismica: non più di due
piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.
Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui ai numeri
1) e 2) i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, le soffitte
e gli altri locali non abilitati;
m-bis) progettazione, direzione dei lavori e
collaudo tecnico-amministrativo delle opere anche oltre i
limiti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera m), se i
calcoli statici sono eseguiti da un tecnico abilitato;
m-ter) interventi di manutenzione ordinaria,
interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, consentiti su
qualsiasi edificio anche eccedente i limiti previsti dalla
lettera m), purché non comportino interventi
statico-strutturali sulle travi o sui pilastri di strutture
intelaiate in cemento armato;
m-quater) direzione dei cantieri, anche di
prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche
per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici
laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati
e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi
o catastali;
m-quinquies) formazione dei piani di
lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali
approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di
territorio e comunque non oltre la superficie del comparto
minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se
superiore ad un ettaro;".
4. Alla lettera n) dell'articolo 16 del regolamento
di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole:
"costruzioni civili indicate nella lettera m);" sono
sostituite dalle seguenti: "costruzioni indicate alle lettere
m), m-bis), m-ter), m-quater) e
m-quinquies);".
5. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 16
del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n.
275, è sostituita dalla seguente:
"b) dai periti edili anche le funzioni di cui
all'articolo 16, lettere da m) a m-quinquies), del
regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,
e successive modificazioni, senza pregiudizio di quanto
disposto da speciali norme di legge, nonché la misura,
contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;".
Art. 3.
1. Restano salve le competenze previste dall'articolo 67
(L, R) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le
competenze relative agli edifici vincolati previste dal titolo
I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.