XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3306
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
l'obiettivo di richiamare la vostra attenzione su quanto si
sta consumando in danno di una benemerita classe, ossia quella
dei dipendenti pubblici ex combattenti o appartenenti a
categorie ad essi assimilate (vedove e orfani di guerra,
reduci da campi di prigionia, profughi da territori ceduti al
nemico a seguito del Trattato di pace, eccetera).
Infatti, la legge 24 maggio 1970, n. 336, ha recato alcuni
benefìci di carattere economico-giuridico a favore dei
soggetti sopraindicati, tra i quali quello contemplato
all'articolo 1, consistente nell'elevazione dell'anzianità di
carriera pari a due anni per sopperire al ritardo della
progressione della stessa, dovuto alla permanenza e al
trattenimento alle armi a causa degli eventi bellici.
Con la legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Parlamento dopo
circa 22 anni ha fornito con l'articolo 4, comma 5,
l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della citata legge
n. 336 del 1970: interpretazione che ha stabilito che
l'aumento dell'anzianità di carriera venga a cessare a seguito
di nuova ricostruzione di carriera in applicazione di leggi
che provvedono a miglioramenti economici, disponendo che gli
eventuali emolumenti corrisposti siano recuperati o mediante
riassorbimento di futuri miglioramenti o mediante perequazioni
pensionistiche per quanti siano già in stato di quiescenza.
Successivamente, e precisamente il 7 settembre 1993, con
circolare n. 62, il Ministero del tesoro, dando pratica
applicazione al citato articolo 4, comma 5, della legge n. 498
del 1992, ha stabilito che legge a carattere generale è anche
un normale contratto collettivo nazionale triennale di lavoro
che determina una nuova ricostruzione di carriera.
Ciò significa che l'applicazione del beneficio sopra
indicato avrebbe dovuto avere una durata non maggiore di tre
anni, cioè per la sola durata della vigenza contrattuale, il
che non è scritto nella citata legge.
Per quanto sopra, c'è da osservare innanzitutto che la
legge 23 dicembre 1992, n. 498, è stata violata per eccesso di
potere e travisamento del suo contenuto, nonché per una
erronea applicazione.
Sulla questione si deve ricordare la delibera n. 1931 del
14 aprile 1988 della sezione di controllo atti di Stato della
Corte dei conti, con la quale si affermò la commutabilità
della effettiva efficacia dei benefìci di cui al citato
articolo 1 della legge n. 336 del 1970 in sede di
ricostruzione economica prevista da leggi a carattere
generale, anche se fruiti in precedente qualifica o livello,
diversi da quelli di inquadramento alla data di ricostruzione
economica stessa.
La deliberazione venne osteggiata dal Governo in carica,
con una serie di decreti-legge, non convertiti in legge,
intesi a limitare l'applicazione dell'orientamento della Corte
dei conti, prevedendo anche il riassorbimento dei benefìci
eventualmente già ottenuti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione.
Soltanto con la citata legge n. 498 del 1992 le
disposizioni amministrative hanno trovato piena vigenza, e la
circolare n. 62 del Ministero del tesoro ne ha dato i primi
criteri interpretativi.
Non vi è dubbio che la ratio della normativa
introdotta dalla legge n. 498 del 1992 deve intendersi
riferita - come si evince dalla deliberazione della Corte dei
conti che ha dato origine alla querelle- alla
conservazione giuridica ed economica dei benefìci
combattentistici già fruiti, in caso di passaggio ad altra
qualifica o livello e non come nel caso di semplice
ricostruzione della posizione giuridica ed economica derivante
dalla applicazione di un contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Fermo restando, infatti, che un decreto del Presidente
della Repubblica, che ai sensi della previgente disciplina sul
pubblico impiego recepiva un accordo di comparto ai sensi
della legge 19 marzo 1983, n. 93, poi abrogata dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, non può considerarsi
"disposizione di carattere generale" in quanto riferita al
solo personale interessato al comparto medesimo, in ogni caso
la legge intende evidentemente riferirsi alle ricostruzioni
economiche che riguardano il transito ad altra qualifica o
livello; l'applicazione dei citati accordi triennali ha come
solo effetto un miglioramento economico, non quello di operare
il transito ad una posizione giuridica ed economica di altro
livello con la conseguenza di una duplicazione del beneficio
combattentistico.
Il personale statale che forma oggetto del nostro esame ha
avuto riconosciuto il trattamento economico della qualifica al
livello di appartenenza; quindi il beneficio di cui trattasi
comporta un mero mantenimento al medesimo ambito di carriera
giuridica ed economica. Con quanto sopra, si appalesano con
tutta evidenza la illegittimità e l'erronea applicazione della
legge, e altrettanto illegittimi sarebbero tutti i trattamenti
presupposti che traggono il convincimento di operare una
revisione dell'anzianità retributiva e, in conseguenza, del
trattamento economico in godimento da parte di questo
personale dello Stato.
Né vale il sostenere la tesi delle amministrazioni sulla
sentenza n. 153 del 1994 della Corte costituzionale la quale,
dichiarando non fondata la questione di legittimità sollevata
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio in ordine
all'articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, non ha
tuttavia esaminato il profilo più rilevante per la soluzione
dell'attuale controversia e cioè se la norma in questione
debba valere per qualsiasi ricostruzione economica derivante
anche da rinnovo contrattuale o solo per le ricostruzioni
economiche previste da leggi che comportino la modifica della
qualifica o dei livelli retributivi. In conclusione, si chiede
agli onorevoli colleghi di ridare serenità a questi ex
dipendenti statali, quasi tutti oggi ultra settantenni e già
in quiescenza, affinché possano trascorrere il resto della
loro vita senza l'assillo di restare fermi all'attuale livello
retributivo pensionistico, nonostante la perdita del potere
d'acquisto della moneta a causa del fenomeno inflattivo. Si
tenga conto, inoltre, di quanto affermato dalla Corte dei
conti a sezioni riunite con sentenza n. 13 QM del 12 dicembre
2002, in riferimento ai futuri miglioramenti sul trattamento
di quiescenza (articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del
1992). Gli incrementi corrisposti in favore della generalità
dei trattamenti di quiescenza ai pubblici dipendenti con la
cosiddetta "perequazione automatica annuale", in quanto
costituiscono meri adeguamenti percentuali all'aumento del
costo della vita, non costituiscono miglioramenti ai fini del
riassorbimento previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge
23 dicembre 1992, n. 498. Di conseguenza si propone che ai
pensionati ex combattenti ed assimilati vengano restituite le
somme virtualmente o effettivamente trattenute dalla pubblica
amministrazione in applicazione della suddetta norma
erroneamente interpretata.
Pertanto si chiede l'approvazione dell'articolo unico
della presente proposta di legge, il quale non intende
sopprimere l'articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992,
ma soltanto disporre che il suo contenuto sia riferito al
personale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della medesima legge, transita da una qualifica o livello ad
altri superiori che comportano una ricostruzione economica di
carriera.