XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3306




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di richiamare la vostra attenzione su quanto si sta consumando in danno di una benemerita classe, ossia quella dei dipendenti pubblici ex combattenti o appartenenti a categorie ad essi assimilate (vedove e orfani di guerra, reduci da campi di prigionia, profughi da territori ceduti al nemico a seguito del Trattato di pace, eccetera).
        Infatti, la legge 24 maggio 1970, n. 336, ha recato alcuni benefìci di carattere economico-giuridico a favore dei soggetti sopraindicati, tra i quali quello contemplato all'articolo 1, consistente nell'elevazione dell'anzianità di carriera pari a due anni per sopperire al ritardo della progressione della stessa, dovuto alla permanenza e al trattenimento alle armi a causa degli eventi bellici.
        Con la legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Parlamento dopo circa 22 anni ha fornito con l'articolo 4, comma 5, l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della citata legge n. 336 del 1970: interpretazione che ha stabilito che l'aumento dell'anzianità di carriera venga a cessare a seguito di nuova ricostruzione di carriera in applicazione di leggi che provvedono a miglioramenti economici, disponendo che gli eventuali emolumenti corrisposti siano recuperati o mediante riassorbimento di futuri miglioramenti o mediante perequazioni pensionistiche per quanti siano già in stato di quiescenza.
        Successivamente, e precisamente il 7 settembre 1993, con circolare n. 62, il Ministero del tesoro, dando pratica applicazione al citato articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, ha stabilito che legge a carattere generale è anche un normale contratto collettivo nazionale triennale di lavoro che determina una nuova ricostruzione di carriera.
        Ciò significa che l'applicazione del beneficio sopra indicato avrebbe dovuto avere una durata non maggiore di tre anni, cioè per la sola durata della vigenza contrattuale, il che non è scritto nella citata legge.
        Per quanto sopra, c'è da osservare innanzitutto che la legge 23 dicembre 1992, n. 498, è stata violata per eccesso di potere e travisamento del suo contenuto, nonché per una erronea applicazione.
        Sulla questione si deve ricordare la delibera n. 1931 del 14 aprile 1988 della sezione di controllo atti di Stato della Corte dei conti, con la quale si affermò la commutabilità della effettiva efficacia dei benefìci di cui al citato articolo 1 della legge n. 336 del 1970 in sede di ricostruzione economica prevista da leggi a carattere generale, anche se fruiti in precedente qualifica o livello, diversi da quelli di inquadramento alla data di ricostruzione economica stessa.
        La deliberazione venne osteggiata dal Governo in carica, con una serie di decreti-legge, non convertiti in legge, intesi a limitare l'applicazione dell'orientamento della Corte dei conti, prevedendo anche il riassorbimento dei benefìci eventualmente già ottenuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.
        Soltanto con la citata legge n. 498 del 1992 le disposizioni amministrative hanno trovato piena vigenza, e la circolare n. 62 del Ministero del tesoro ne ha dato i primi criteri interpretativi.
        Non vi è dubbio che la ratio della normativa introdotta dalla legge n. 498 del 1992 deve intendersi riferita - come si evince dalla deliberazione della Corte dei conti che ha dato origine alla querelle- alla conservazione giuridica ed economica dei benefìci combattentistici già fruiti, in caso di passaggio ad altra qualifica o livello e non come nel caso di semplice ricostruzione della posizione giuridica ed economica derivante dalla applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro.
        Fermo restando, infatti, che un decreto del Presidente della Repubblica, che ai sensi della previgente disciplina sul pubblico impiego recepiva un accordo di comparto ai sensi della legge 19 marzo 1983, n. 93, poi abrogata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, non può considerarsi "disposizione di carattere generale" in quanto riferita al solo personale interessato al comparto medesimo, in ogni caso la legge intende evidentemente riferirsi alle ricostruzioni economiche che riguardano il transito ad altra qualifica o livello; l'applicazione dei citati accordi triennali ha come solo effetto un miglioramento economico, non quello di operare il transito ad una posizione giuridica ed economica di altro livello con la conseguenza di una duplicazione del beneficio combattentistico.
        Il personale statale che forma oggetto del nostro esame ha avuto riconosciuto il trattamento economico della qualifica al livello di appartenenza; quindi il beneficio di cui trattasi comporta un mero mantenimento al medesimo ambito di carriera giuridica ed economica. Con quanto sopra, si appalesano con tutta evidenza la illegittimità e l'erronea applicazione della legge, e altrettanto illegittimi sarebbero tutti i trattamenti presupposti che traggono il convincimento di operare una revisione dell'anzianità retributiva e, in conseguenza, del trattamento economico in godimento da parte di questo personale dello Stato.
        Né vale il sostenere la tesi delle amministrazioni sulla sentenza n. 153 del 1994 della Corte costituzionale la quale, dichiarando non fondata la questione di legittimità sollevata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio in ordine all'articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, non ha tuttavia esaminato il profilo più rilevante per la soluzione dell'attuale controversia e cioè se la norma in questione debba valere per qualsiasi ricostruzione economica derivante anche da rinnovo contrattuale o solo per le ricostruzioni economiche previste da leggi che comportino la modifica della qualifica o dei livelli retributivi. In conclusione, si chiede agli onorevoli colleghi di ridare serenità a questi ex dipendenti statali, quasi tutti oggi ultra settantenni e già in quiescenza, affinché possano trascorrere il resto della loro vita senza l'assillo di restare fermi all'attuale livello retributivo pensionistico, nonostante la perdita del potere d'acquisto della moneta a causa del fenomeno inflattivo. Si tenga conto, inoltre, di quanto affermato dalla Corte dei conti a sezioni riunite con sentenza n. 13 QM del 12 dicembre 2002, in riferimento ai futuri miglioramenti sul trattamento di quiescenza (articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992). Gli incrementi corrisposti in favore della generalità dei trattamenti di quiescenza ai pubblici dipendenti con la cosiddetta "perequazione automatica annuale", in quanto costituiscono meri adeguamenti percentuali all'aumento del costo della vita, non costituiscono miglioramenti ai fini del riassorbimento previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Di conseguenza si propone che ai pensionati ex combattenti ed assimilati vengano restituite le somme virtualmente o effettivamente trattenute dalla pubblica amministrazione in applicazione della suddetta norma erroneamente interpretata.
        Pertanto si chiede l'approvazione dell'articolo unico della presente proposta di legge, il quale non intende sopprimere l'articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, ma soltanto disporre che il suo contenuto sia riferito al personale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, transita da una qualifica o livello ad altri superiori che comportano una ricostruzione economica di carriera.




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