XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3306




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica al personale ivi indicato in attivitą di servizio a condizione che il beneficio combattentistico di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, abbia esplicato la propria efficacia in fase di successiva ricostruzione economica di carriera a seguito di transito a qualifica o a livello superiore. La medesima disposizione di cui al comma 5 non si applica nei confronti del personale ivi contemplato gią in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.
        5-ter. Gli incrementi corrisposti al personale in quiescenza consistenti in meri adeguamenti percentuali all'aumento del costo della vita non costituiscono miglioramenti ai fini del riassorbimento; le somme eventualmente trattenute sono restituite dalle amministrazioni competenti".



Frontespizio Relazione