XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3306
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica
al personale ivi indicato in attivitą di servizio a condizione
che il beneficio combattentistico di cui all'articolo 1 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, abbia esplicato la propria
efficacia in fase di successiva ricostruzione economica di
carriera a seguito di transito a qualifica o a livello
superiore. La medesima disposizione di cui al comma 5 non si
applica nei confronti del personale ivi contemplato gią in
quiescenza alla data di entrata in vigore della presente
legge.
5-ter. Gli incrementi corrisposti al personale in
quiescenza consistenti in meri adeguamenti percentuali
all'aumento del costo della vita non costituiscono
miglioramenti ai fini del riassorbimento; le somme
eventualmente trattenute sono restituite dalle amministrazioni
competenti".