XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3304
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
diretta ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e
correttezza al procedimento elettorale per l'attribuzione
della quota dei seggi della Camera dei deputati da assegnare
in ragione proporzionale, sulla base della disciplina dettata
dalla legge 4 agosto 1993, n. 277.
Le norme della legge vigente che impongono l'obbligo di
collegamento tra i candidati nei collegi uninominali con una o
più liste presentate per concorrere alla quota proporzionale
dei seggi si prestano attualmente a facili manovre elusive. I
candidati nei collegi uninominali possono infatti collegarsi
con liste di comodo, evitando così ogni detrazione di voti a
carico delle vere liste di riferimento. Si elude così lo
spirito della legge che - nell'introdurre un sistema
prevalentemente maggioritario - ha voluto aprire la quota
proporzionale dei seggi alla possibilità di accesso di un più
ampio spettro di forze politiche alle quali riservare un
diritto di tribuna nel Parlamento. Questa apertura si consegue
appunto attraverso la detrazione (cosiddetto "scorporo") di
una parte dei voti conseguiti dai candidati vincenti nei
collegi uninominali a carico delle liste collegate.
Questa fondamentale esigenza di pluralismo è stata
ritenuta un importante fattore di riequilibrio della riforma
maggioritaria: una sua revisione può essere possibile solo
attraverso una meditata modifica espressa del sistema
elettorale adottato nel 1993 e non può certo derivare da
comportamenti elusivi che alterano in via di fatto le regole
del gioco e la correttezza dell'intero procedimento
elettorale.
Le norme che si propongono sono volte appunto a
scoraggiare le pratiche elusive rendendo più trasparenti agli
occhi degli elettori i collegamenti tra le liste e le
candidature nei collegi uninominali e formalizzando a livello
nazionale l'istituto della coalizione tra formazioni
politiche. A questo scopo, le innovazioni recate dalla
presente proposta di legge toccano due punti della disciplina
elettorale.
Con l'articolo 1 si impone a tutti i partiti e alle
formazioni politiche che intendono effettuare collegamenti
congiunti con le medesime candidature nei collegi uninominali,
di depositare congiuntamente presso il Ministero dell'interno
il contrassegno o i contrassegni destinati a distinguere le
candidature uninominali comuni. I partiti che effettuano tale
scelta si intendono formare una coalizione. Viene così
formalizzato e reso impegnativo in ambito nazionale agli
elettori un istituto già di fatto operante nella nuova
disciplina elettorale. Ciascuna forza politica non può
dichiarare l'appartenenza a più di una coalizione. Il deposito
congiunto dei contrassegni in ambito nazionale viene quindi
utilizzato come parametro dagli uffici elettorali
circoscrizionali per effettuare in ogni caso d'ufficio
(qualora ciò non sia già avvenuto per dichiarazione spontanea
delle forze politiche interessate) il collegamento tra le
candidature contraddistinte dai contrassegni di coalizione e
le liste delle formazioni politiche componenti la coalizione
stessa (ove ovviamente queste abbiano presentato liste nella
circoscrizione).
Il collegamento con tutte le liste facenti parte della
coalizione determina l'operatività delle norme sullo scorporo
già attualmente vigenti in caso di collegamento plurimo: la
detrazione dei voti avverrà a carico di tutte le liste della
coalizione in proporzione ai voti riportati dalle liste stesse
nel collegio uninominale in cui è stato eletto il candidato
collegato.
Con l'articolo 2 si rende il sistema dei collegamenti tra
parte uninominale e parte proporzionale della competizione
elettorale trasparente e facilmente comprensibile agli
elettori sulle schede elettorali.
L'articolo è volto a modificare la scheda per
l'attribuzione proporzionale dei seggi attraverso due
innovazioni: si prevede che tutte le liste facenti parte della
coalizione siano riportate sulla scheda in sequenza, in modo
da presentare agli elettori in modo visibile l'insieme delle
formazioni politiche facenti parte dell'alleanza politica. Si
prevede inoltre che nella medesima scheda, sotto al
contrassegno di lista, sia riportato in dimensioni minori il
contrassegno dell'eventuale candidato uninominale
collegato.
Entrambe le innovazioni che si propongono non alterano in
alcun modo i meccanismi elettorali già operanti ed in
particolare le regole per la trasformazione dei voti in seggi.
L'intervento si limita ad introdurre alcuni elementi minimi
per garantire che le prossime consultazioni si svolgano nel
pieno rispetto da parte di tutti di eguali condizioni nella
competizione elettorale e con migliori condizioni di
visibilità agli elettori delle alleanze politiche che si
affrontano per il governo del Paese.