XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3304
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano
presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle
medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono
depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con
i quali dichiarano di volere distinguere tali candidature. I
partiti e gruppi politici che presentano congiuntamente
contrassegni per le candidature uninominali si intendono
formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non
può fare parte di più di una coalizione".
2. Al quarto comma dell'articolo 14 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: "Ai fini
di cui al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Ai
fini di cui al quarto comma".
3. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di collegamento con
più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di
collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna
il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno
o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o
gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo
14".
4. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
è inserito il seguente: "L'Ufficio centrale circoscrizionale
procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il
contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio
uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero
dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in
tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste
presentate nella circoscrizione dai partiti facenti parte
della coalizione che ha depositato il contrassegno per la
candidatura nel collegio uninominale".
Art. 2.
1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 24 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "In caso di collegamento di più liste con il
medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni
delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei
manifesti in spazi immediatamente contigui; a tale fine
l'ufficio centrale circoscrizionale procede ad un primo
sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate al
medesimo candidato è considerato come un'unica lista;
stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle
schede e nel manifesto, l'ufficio procede ad un nuovo
sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per
stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione
nelle schede e nel manifesto. Nei manifesti elettorali sotto
il contrassegno di ciascuna lista collegata ad un candidato
nel collegio uninominale è riportato, con dimensioni
inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato
uninominale collegato;".
2. Al secondo comma dell'articolo 31 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "In caso di collegamento di una
lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla
sinistra del contrassegno della lista sono riportati, con
dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In
caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel
collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di
ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni
inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel
collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi
dei relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati
nella scheda all'interno dello stesso rettangolo".