XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3302
Onorevoli Colleghi! - La modifica dell'ordinamento
forense, che la presente proposta di legge intende approntare,
si pone quanto mai necessaria nel momento attuale, in cui
essenziale è rispondere alle esigenze di efficienza, sotto il
profilo della tempestività, in articolare, relativamente ad
alcune funzioni svolte dai notai.
Attraverso le modifiche del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, della legge
12 giugno 1973, n. 349, recante norme sui protesti delle
cambiali e degli assegni bancari, nonché dei regi decreti 14
dicembre 1933, n. 1669 e 21 dicembre 1933, n. 1736, relativi
rispettivamente alle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario e sugli assegni bancario e circolare, si intende
sostituire l'avvocato al notaio nell'attività di levata del
protesto e affiancare il primo al secondo nell'attività di
autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia
sugli autoveicoli. L'attribuzione di tali compiti agli
avvocati deriva in maniera inscindibile dall'aumento
esponenziale delle funzioni attribuite ai notai - a tale
proposito, esemplificativamente, si possono citare, da ultime,
le difficoltose ed ampie funzioni di controllo in materia
societaria e di vendita con incanto di beni immobili e di beni
mobili registrati - la cui ratio è, a sua volta, proprio
quella di evitare la lungaggine della risoluzione di
determinate questioni riscontrabili nell'operato della
magistratura, con la garanzia dell'assegnazione di tali
compiti a figure professionali dallo standard
qualitativo inoppugnabile, stante la loro formazione specifica
ed il loro numero. Il circolo virtuoso che, quindi, si intende
realizzare per scongiurare il problema dei ritardi nello
svolgimento di determinate funzioni in una società
tecnologicamente ed economicamente avanzata, necessita di
un'ulteriore passaggio per la razionalizzazione e la
modernizzazione nella distribuzione delle suddette funzioni,
atte a garantire la certezza e la sicurezza dei traffici,
nella cornice dello Stato di diritto. L'assegnazione dei
compiti della levata del protesto e dell'autenticazione degli
atti aventi ad oggetto autoveicoli agli avvocati, figure
professionali di cui, certo, non può dubitarsi dell'attitudine
allo svolgimento di tali compiti, risponde proprio a tale
esigenza. L'attitudine di questi operatori giuridici viene
garantita dalla previsione dei requisiti di anzianità
professionale minima, consistenti nell'espletamento della
professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai
tribunali per almeno cinque anni, e di onorabilità già
previsti nell'ordinamento di categoria, nonché dalla
previsione di un elenco speciale tenuto dal Consiglio
dell'ordine in cui tali avvocati dovranno risultare iscritti.
Gli appena elencati requisiti sono da reputare più che
sufficientemente validi, considerando che i vigenti articoli
1, 2, 3, 4, 6, 7 e 10 della legge n. 349 del 1973, gli
articoli 68, 69, 71 e 73 del regio-decreto n. 1669 del 1933 e
ancora gli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto n. 1736
del 1933, abilitano alla funzione della levata del protesto di
cambiali e assegni anche gli ufficiali giudiziari e che agli
ufficiali giudiziari saranno equiparati, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del
codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione), ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 349 del
1973, gli avvocati cui verranno assegnate le funzioni previste
dalla presente proposta di legge. Ulteriore garanzia risulta
essere l'applicabilità delle sanzioni disciplinari e
pecuniarie previste dalla legge professionale e dalla stessa
legge n. 349 del 1973.
Per offrire ai cittadini garanzie di servizi affidabili, è
prevista, inoltre, come per i protesti, così per
l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l'alienazione di autoveicoli o la costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi, l'annotazione in un
repertorio speciale, che dovrà essere effettuata secondo le
modalità e le forme previste con regolamento adottato con
decreto del Ministro della giustizia.