XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3302
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1933, n. 36).
1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1933, n.
36, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo
professionale e in un elenco speciale tenuto dal Consiglio
dell'ordine sono abilitati alla levata del protesto di
cambiali e di assegni bancari.
2. Al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale di
cui al comma 1, gli avvocati devono presentare domanda al
Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per
almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle
corti d'appello e ai tribunali.
3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente
alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di
cui al comma 1.
Art. 4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo
professionale e in un elenco speciale tenuto dal Consiglio
dell'ordine sono abilitati all'autenticazione degli atti e
delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la
costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli.
2. Al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale di
cui al comma 1, gli avvocati devono presentare domanda al
Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per
almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle
corti d'appello ed ai tribunali.
3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente
alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di
cui al comma 1".
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto
14 dicembre 1933, n. 1669).
1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68:
1) al primo comma, la parola: "notaro" è sostituita
dalle seguenti: "avvocato abilitato alla levata del protesto
ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36";
2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita
dalla seguente: "avvocato";
b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo,
le parole: "dal notaro" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'avvocato";
c) all'articolo 71, primo comma, n. 5), le parole:
"del notaro" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'avvocato";
d) all'articolo 73, primo comma, le parole: "I
notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati".
Art. 3.
(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736).
1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60:
1) al primo comma, le parole: "da un notaro" sono
sostituite dalle seguenti: "da un avvocato abilitato alla
levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36";
2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita
dalla seguente: "avvocato";
b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo,
le parole: "dal notaro" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'avvocato";
c) all'articolo 63, primo comma, n. 5), le parole:
"del notaro" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'avvocato";
d) all'articolo 65, primo comma, le parole: "I
notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati".
Art. 4.
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della
legge 12 giugno 1973, n. 349).
1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, la
parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "dall'avvocato
abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36";
b) all'articolo 2:
1) al primo comma, le parole: "Il notaio" sono
sostituite dalle seguenti: "L'avvocato";
2) al secondo comma, le parole: "del notaio" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato";
3) al quarto comma, le parole: "Il presentatore del
notaio" sono sostituite dalle seguenti: "Il presentatore
dell'avvocato";
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, alinea, le parole: "del notaio"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato";
2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita
dalla seguente: "avvocato";
3) al quarto comma, la parola: "notaio" è sostituita
dalla seguente: "avvocato";
4) al quinto comma, le parole: "del notaio" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato";
d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "del
notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato";
e) all'articolo 6, primo comma, le parole: "un
notaio" sono sostituite dalle seguenti: "un avvocato";
f) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: "Ai notai" sono
sostituite dalle seguenti: "Agli avvocati";
2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita
dalla seguente: "avvocato";
3) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Per ciascun titolo protestato, l'avvocato è tenuto a
versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
gli avvocati il contributo del venti per cento sull'importo
del diritto percepito a norma del presente articolo";
g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono
sostituiti dai seguenti:
"In mancanza di tale accordo, il presidente della corte
d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui
delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli degli
ordini degli avvocati, i dirigenti degli uffici unici nonché i
rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute
presenti le situazioni locali e ogni altro utile elemento,
determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli
avvocati, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nell'ambito della categoria degli
avvocati, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i
consigli degli ordini degli avvocati";
h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Annotazione dei protesti in repertorio
speciale). - 1. L'annotazione dei protesti cambiari è fatta
dagli avvocati in un repertorio speciale, debitamente numerato
e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un
consigliere da lui delegato.
2. Il repertorio di cui al comma 1 è tenuto, e le
relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le
forme previste con regolamento adottato con decreto del
Ministro della giustizia".
Art. 5.
(Competenza in materia di autentica degli atti di
trasferimento degli autoveicoli).
1. L'avvocato, nel compimento dell'autenticazione di cui
al comma 1 dell'articolo 4-ter del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1933, n. 36, introdotto dal comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, acquista a tutti gli
effetti la qualità di pubblico ufficiale.
2. L'avvocato che procede all'adempimento di cui al comma
1 deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio
speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal
presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati
territorialmente competente o da un consigliere da lui
delegato.
3. Il repertorio di cui al comma 2 è tenuto, e le relative
annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme
previste con regolamento adottato con decreto del Ministro
della giustizia.
4. I criteri per la determinazione dei diritti e degli
onorari dovuti per l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti
ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia, su
proposta del Consiglio nazionale forense.