XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3300
Onorevoli Colleghi! - Nel sistema della fiscalità
locale dei comuni, la maggiore risorsa è rappresentata
dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotta e
regolata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L'ICI si versa e si dichiara secondo le modalità previste
dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 504 del
1992. I versamenti si effettuano in due rate entro il 30
giugno ed il 20 dicembre di ogni anno, mentre gli immobili
posseduti vanno dichiarati - su appositi moduli approvati
annualmente con decreto ministeriale - "entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui il possesso ha avuto inizio".
A seguito della potestà regolamentare attribuita ai comuni
ed alle province dal decreto legislativo n. 446 del 1997 il
sistema della dichiarazione ha subìto delle modifiche. I
comuni possono - e molti lo hanno fatto mediante
l'approvazione di appositi regolamenti - sostituire la
dichiarazione con la semplice comunicazione degli immobili
posseduti, con modalità e scadenze diverse da quelle previste
dalla legge.
Ne consegue che i soggetti - privati, professionisti,
centri di assistenza fiscale (CAAF) - che devono comunicare al
comune il possesso o la variazione nelle condizioni di
possesso di un immobile, sono costretti a verificare di quale
sistema il comune si avvalga - dichiarazione o comunicazione -
tenendo conto, quindi, anche delle eventuali diverse scadenze
nell'adempimento. Infatti, il comune può avere introdotto un
termine diverso (ad esempio entro sessanta giorni dalla
variazione).
La maggior parte dei cittadini si avvale di un soggetto
terzo per gli adempimenti fiscali e quindi si reca una sola
volta all'anno dal professionista o presso il centro di
assistenza fiscale, in genere nei primi mesi dell'anno, in
concomitanza con la presentazione della dichiarazione dei
redditi dell'anno precedente. E' facile quindi che adempimenti
"fuori scadenza", ma soprattutto anticipati rispetto alle
scadenze usuali, finiscano con lo sfuggire ai contribuenti,
con il rischio che questi ultimi si vedano comminate le
relative sanzioni.
Anche dal punto di vista dei comuni l'attuale sistema
della dichiarazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo n. 504 del 1992 pone problemi. Da alcuni anni,
infatti, è proprio la individuazione del termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi che crea le
maggiori difficoltà, a seguito della variabilità di detto
termine in funzione della modalità scelta dal singolo
contribuente per la presentazione (articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998): banca, posta o in via telematica, e - della natura
giuridica - persona fisica, società di persone, società di
capitali.
In sintesi le dichiarazioni possono correttamente essere
presentate alle diverse scadenze che attualmente sono: 30
aprile, 31 maggio, 31 luglio o 31 ottobre.
Per capire la portata di tale situazione basti pensare al
contribuente persona fisica che acquista un immobile nel mese
di gennaio del 2001: egli verserà al comune l'ICI dovuta nel
corso del 2001, ma il comune verrà a conoscenza degli elementi
utili alla verifica della correttezza del versamento solo dopo
il 31 luglio 2002, cioè ben 18 mesi dopo.
Da più parti ormai si rileva il disagio per questa
situazione.
Un primo tentativo di sollevare i contribuenti dalle
maglie degli adempimenti è stato portato a termine con la
disposizione contenuta nell'articolo 15 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, (cosiddetta "legge Tremonti-bis") che
esonera eredi e legatari dall'obbligo di presentare la
dichiarazione ICI per le successioni aperte dal 25 ottobre
2001 in poi. Fino all'anno scorso, in caso di decesso di un
soggetto passivo ai fini dell'ICI gli eredi erano obbligati a
presentare, nell'anno successivo a quello del decesso, due
dichiarazioni: una in qualità di rappresentanti del soggetto
deceduto per il periodo dal 1^ gennaio dell'anno di imposta
alla data del decesso; l'altra in qualità di contribuenti,
dalla data del decesso fino al 31 dicembre dello stesso
anno.
Grazie alla norma di semplificazione citata è l'Agenzia
delle entrate presso la quale è presentata la dichiarazione di
successione, che trasmette una copia della stessa al comune di
competenza, o a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati
gli immobili oggetto di successione. In pratica la norma
prevede la non obbligatorietà della presentazione della
dichiarazione ai fini ICI per gli immobili inclusi nella
dichiarazione di successione.
Mentre per i contribuenti interessati si tratta di una
vera e propria semplificazione, altrettanto non può dirsi per
gli uffici tributi dei comuni in quanto:
non è previsto alcun termine entro il quale l'ufficio
che ha ricevuto la dichiarazione di successione deve trasmette
copia al comune, mentre gli avvisi di liquidazione hanno
scadenze precise (articolo 11 del decreto legislativo n. 504
del 1992);
la dichiarazione di successione non contiene tutte le
informazioni necessarie a verificare tempestivamente il
corretto versamento dell'imposta da parte dei contribuenti
come ad esempio le percentuali di proprietà che gli eredi
acquisiscono sugli immobili caduti in successione e
l'eventuale costituzione di diritti di abitazione in capo al
coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del codice
civile, come pure nel caso in cui vi sia la riunione
dell'usufrutto - di cui godeva il contribuente deceduto - alla
nuda proprietà di cui era titolare l'erede;
non è chiaro se la disposizione valga anche per gli enti
che hanno adottato la comunicazione al posto della
dichiarazione.
L'articolo 30 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, poi,
al comma 6, prevede l'invio da parte dei notai di copia degli
atti aventi ad oggetto il trasferimento di terreni di
superficie inferiore a 10.000 metri quadri al dirigente o al
responsabile del competente ufficio del comune ove è sito
l'immobile.
A questo punto occorre ricordare che nel nostro
ordinamento il sistema di pubblicità immobiliare è incentrato
sull'attività delle conservatorie dei registri immobiliari,
per le quali la legge 27 febbraio 1985, n. 52, ha previsto la
meccanizzazione. Elemento centrale nelle procedure
automatizzate è la nota di trascrizione prevista dall'articolo
2659 del codice civile, il cui modello è stato approvato con
decreto interministeriale del 6 luglio 1986 ed è oggetto di
circolare del Ministero delle finanze n. 55 dell'8 agosto
1986.
Tale documento deve essere obbligatoriamente compilato
(ora su supporto magnetico) e presentato all'Agenzia del
territorio - servizio di pubblicità immobiliare - al fine di
concretizzare una valida pubblicità immobiliare secondo le
norme del libro VI del codice civile (articolo 2671 del codice
civile "Obbligo dei pubblici ufficiali").
Si potrebbe quindi ipotizzare, con le opportune modifiche,
un sistema di flussi informativi già standardizzati da parte
dei pubblici ufficiali - notai - verso il mondo dei comuni,
sulla falsariga di quanto stabilito dal citato articolo 30 del
testo unico.
La presente proposta di legge si propone di semplificare
gli adempimenti ai contribuenti e di fornire ai comuni una più
rapida informativa sui trasferimenti immobiliari nel loro
territorio, mediante lo strumento della nota di trascrizione,
opportunamente integrata, pur tenendo conto del fatto che la
nota di trascrizione non è esaustiva dei casi di obbligo di
presentazione della dichiarazione ai sensi del comma 4
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
In particolare, si sottopone all'attenzione degli
onorevoli colleghi, l'articolo 8 della presente proposta di
legge, con il quale si mira a modificare l'attuale regime
sanzionatorio in caso di introduzione della comunicazione al
posto della dichiarazione. In questo caso, infatti, la
disposizione in vigore, contenuta al punto 4) della lettera
l) del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo
n. 446 del 1997 prevede una sanzione minima di 200.000 lire
per ciascuna unità immobiliare non comunicata. E' evidente che
tale previsione può portare a comminare una sanzione
sproporzionata rispetto alla omessa comunicazione, anche in
caso di parziale versamento.