XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3300




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

        "4-bis. Per gli immobili contemplati in atti soggetti a trascrizione o intavolazione ai sensi degli articoli 2643 e seguenti del codice civile e del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, l'obbligo di cui al comma 4 del presente articolo ovvero l'obbligo della presentazione della comunicazione comunale, ove istituita ai sensi del numero 1) della lettera l) del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono assolti con la trasmissione ai comuni interessati di una copia autentica della nota di trascrizione o della domanda di intavolazione, munite degli estremi dell'eseguita formalità. La trasmissione è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 2671 del codice civile o di cui all'articolo 76 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, entro trenta giorni dall'esecuzione della formalità".


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "della dichiarazione o denuncia" sono inserite le seguenti: ", come per l'omessa trasmissione delle copie di cui al comma 4-bis dell'articolo 10,".


Art. 3.

        1. All'articolo 83 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "su modelli conformi a quelli approvati".

Art. 4.

        1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "la dichiarazione" sono inserite le seguenti: ", ovvero la comunicazione comunale, ove istituita ai sensi del numero 1) della lettera l) del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
        2. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, le parole: "ne trasmette una copia" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette una copia della nota di trascrizione".


Art. 5.

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati i modelli della nota di trascrizione di cui agli articoli 2659 e 2678 del codice civile, nonché della domanda tavolare di cui agli articoli 83 e seguenti del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni.


Art. 6.

        1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, devono essere riportati nel quadro D della nota di trascrizione il cui modello è stato approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, i dati e gli elementi determinati ai sensi dei decreti di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove già non presenti in altri quadri della stessa nota.

Art. 7.

        1. Il comma 6 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è abrogato.


Art. 8.

        1. Il numero 4) della lettera l) del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

        "4) previsione di una sanzione pari al cento per cento dell'imposta non versata, fino ad un massimo di 103 euro, per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);".



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