XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3300
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il
seguente:
"4-bis. Per gli immobili contemplati in atti
soggetti a trascrizione o intavolazione ai sensi degli
articoli 2643 e seguenti del codice civile e del regio decreto
28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, l'obbligo
di cui al comma 4 del presente articolo ovvero l'obbligo della
presentazione della comunicazione comunale, ove istituita ai
sensi del numero 1) della lettera l) del comma 1
dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono assolti con la trasmissione ai comuni interessati di
una copia autentica della nota di trascrizione o della domanda
di intavolazione, munite degli estremi dell'eseguita
formalità. La trasmissione è eseguita dai soggetti di cui
all'articolo 2671 del codice civile o di cui all'articolo 76
del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive
modificazioni, entro trenta giorni dall'esecuzione della
formalità".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "della dichiarazione o
denuncia" sono inserite le seguenti: ", come per l'omessa
trasmissione delle copie di cui al comma 4-bis
dell'articolo 10,".
Art. 3.
1. All'articolo 83 del regio decreto 28 marzo 1929, n.
499, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "su modelli
conformi a quelli approvati".
Art. 4.
1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "la
dichiarazione" sono inserite le seguenti: ", ovvero la
comunicazione comunale, ove istituita ai sensi del numero 1)
della lettera l) del comma 1 dell'articolo 59 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
2. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, le parole: "ne trasmette una
copia" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette una copia
della nota di trascrizione".
Art. 5.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare di concerto con il Ministro della giustizia,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono approvati i modelli della nota di trascrizione di cui
agli articoli 2659 e 2678 del codice civile, nonché della
domanda tavolare di cui agli articoli 83 e seguenti del regio
decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni.
Art. 6.
1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 5,
devono essere riportati nel quadro D della nota di
trascrizione il cui modello è stato approvato con decreto del
Ministro delle finanze 10 marzo 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4 aprile 1995, i dati e gli elementi determinati ai sensi dei
decreti di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove già non presenti in
altri quadri della stessa nota.
Art. 7.
1. Il comma 6 dell'articolo 30 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, è abrogato.
Art. 8.
1. Il numero 4) della lettera l) del comma 1
dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, è sostituito dal seguente:
"4) previsione di una sanzione pari al cento per
cento dell'imposta non versata, fino ad un massimo di 103
euro, per ciascuna unità immobiliare, per la omessa
comunicazione di cui al numero 1);".