XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3299




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende modificare la disciplina vigente in relazione alle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna, ridefinendo il profilo professionale di tali categorie, e tenendo conto delle competenze regionali rafforzate dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
        In armonia con la normativa europea e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, pertanto, l'articolo 1 prevede che le tre figure professionali attualmente esistenti confluiscano nella più moderna figura dell'acconciatore, la cui attività comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli.
        L'apertura delle frontiere europee impone infatti una riflessione sulle modalità di accesso alla professione in esame e sulla sua stessa connotazione, al fine di eliminare il rischio reale di vedersi imporre nei fatti una regolamentazione che nasce da diverse esigenze imprenditoriali e da diversi ambiti normativi.
        Pertanto, sono qui proposte modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, finalizzate principalmente a ridefinire il profilo professionale oggetto di regolamentazione, per superare una vecchia impostazione che vede differenziate varie specializzazioni, ora di fatto riassunte, nella pratica realtà imprenditoriale italiana ed europea, nella figura dell'acconciatore, che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili avendo come esclusivo scopo professionale l'intervento sul capello.
        Contestualmente, sono rimodulati gli itinerari formativi sulla base della normativa vigente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto comunitario.
        L'articolo 1 definisce l'attività di acconciatore.
        Nell'articolo 2 sono definiti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatura, attraverso la definizione di itinerari formativi che garantiscano agli operatori del settore un'adeguata preparazione professionale, ovviamente demandando alle regioni la definizione specifica dei corsi, dei programmi e delle modalità di svolgimento dei relativi programmi.
        L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 1 della legge n. 161 del 1963, affida alle regioni anche il compito di emanare norme di programmazione dell'attività di acconciatura, nonché disposizioni per l'adeguamento alla legge dei regolamenti comunali.
        L'articolo 4 esclude l'applicabilità della disciplina generica sul commercio alle imprese esercenti l'attività di acconciatura che vendano ai clienti prodotti cosmetici o affini, che siano strettamente collegati alle prestazioni offerte.
        Le norme transitorie contenute nell'articolo 5 attribuiscono di diritto la nuova qualifica di acconciatore a quanti attualmente esercitano l'attività di parrucchiere per uomo o donna; per i barbieri è prevista, invece, un'apposita riqualificazione professionale.
        L'articolo 6 reca misure sanzionatorie, mentre l'articolo 7 dispone le abrogazioni conseguenti all'introduzione della nuova disciplina.




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