XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3299
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende modificare la disciplina vigente in relazione alle
attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna,
ridefinendo il profilo professionale di tali categorie, e
tenendo conto delle competenze regionali rafforzate dalla
riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione.
In armonia con la normativa europea e con gli orientamenti
espressi dalla giurisprudenza amministrativa, pertanto,
l'articolo 1 prevede che le tre figure professionali
attualmente esistenti confluiscano nella più moderna figura
dell'acconciatore, la cui attività comprende tutti i
trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare e
proteggere l'aspetto dei capelli.
L'apertura delle frontiere europee impone infatti una
riflessione sulle modalità di accesso alla professione in
esame e sulla sua stessa connotazione, al fine di eliminare il
rischio reale di vedersi imporre nei fatti una
regolamentazione che nasce da diverse esigenze imprenditoriali
e da diversi ambiti normativi.
Pertanto, sono qui proposte modifiche alla legge 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, finalizzate
principalmente a ridefinire il profilo professionale oggetto
di regolamentazione, per superare una vecchia impostazione che
vede differenziate varie specializzazioni, ora di fatto
riassunte, nella pratica realtà imprenditoriale italiana ed
europea, nella figura dell'acconciatore, che si rivolge
indifferentemente a soggetti maschili o femminili avendo come
esclusivo scopo professionale l'intervento sul capello.
Contestualmente, sono rimodulati gli itinerari formativi
sulla base della normativa vigente a livello europeo, al fine
di consentire la migliore integrazione degli operatori
italiani nel contesto comunitario.
L'articolo 1 definisce l'attività di acconciatore.
Nell'articolo 2 sono definiti i requisiti necessari per
l'esercizio dell'attività di acconciatura, attraverso la
definizione di itinerari formativi che garantiscano agli
operatori del settore un'adeguata preparazione professionale,
ovviamente demandando alle regioni la definizione specifica
dei corsi, dei programmi e delle modalità di svolgimento dei
relativi programmi.
L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 1 della legge n.
161 del 1963, affida alle regioni anche il compito di emanare
norme di programmazione dell'attività di acconciatura, nonché
disposizioni per l'adeguamento alla legge dei regolamenti
comunali.
L'articolo 4 esclude l'applicabilità della disciplina
generica sul commercio alle imprese esercenti l'attività di
acconciatura che vendano ai clienti prodotti cosmetici o
affini, che siano strettamente collegati alle prestazioni
offerte.
Le norme transitorie contenute nell'articolo 5
attribuiscono di diritto la nuova qualifica di acconciatore a
quanti attualmente esercitano l'attività di parrucchiere per
uomo o donna; per i barbieri è prevista, invece, un'apposita
riqualificazione professionale.
L'articolo 6 reca misure sanzionatorie, mentre l'articolo
7 dispone le abrogazioni conseguenti all'introduzione della
nuova disciplina.