XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3299
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e
donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, assumono la denominazione di "attività di
acconciatura", che comprende tutti i trattamenti ed i servizi
volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei
capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici
estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente o
complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma
2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo
possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti
cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e
successive modificazioni.
Art. 2.
(Norme in materia
di qualificazione professionale).
1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le
regioni provvedono a disciplinare i requisiti professionali
delle attività di acconciatura e a garantire la parità di
condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato.
2. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 2
della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, è soppresso. La lettera c) del secondo
comma del medesimo articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"c) della qualificazione del titolare o del
direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma
societaria, la qualificazione professionale deve essere
conseguita dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o, per le altre imprese, dal direttore di
azienda e dai soci che esercitano l'attività professionale
nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore
si intende conseguita mediante il superamento di un apposito
esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa fra loro:
1) dallo svolgimento di un corso di qualificazione
seguito da due anni di inserimento presso un'impresa di
acconciature. Al termine del corso di qualificazione e
dell'esame per l'accertamento dell'idoneità, è rilasciato un
attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi
dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa
qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di
apprendistato ai sensi dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni, della durata prevista dalla
contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi
corsi di formazione teorica, integrativi delle cognizioni
pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura;
3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa
qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di
dipendente collaboratore familiare o di socio partecipante al
lavoro, seguito dai corsi di formazione teorica di cui al
numero 2). I predetti corsi possono essere frequentati dal
soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa
qualificata".
3. La durata dei corsi, i programmi e le modalità di
svolgimento dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera
c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14
febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 2 del
presente articolo, sono definiti dalle regioni, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le organizzazioni regionali di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
4. Fra le materie fondamentali di insegnamento dei corsi
di cui al comma 3 devono essere previste le seguenti:
a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
c) nozioni di chimica e di dermatologia;
d) nozioni di tricologia;
e) nozioni di psicologia;
f) legislazione di settore nazionale e
comunitaria.
5. Le regioni, nello stabilire le modalità dell'esame
teorico-pratico, di cui al comma 3, ne prevedono le relative
sessioni dinanzi a commissioni la cui composizione è definita
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni della categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei corsi
e degli esami previsti dal presente articolo presso scuole
private, previa approvazione delle relative norme di
organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa
vigilanza tecnica e amministrativa.
Art. 3.
(Norme in materia
di programmazione del settore).
1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n.
1142, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del
settore compatibile con le effettive esigenze del contesto
sociale, le regioni emanano apposite norme di programmazione
dell'attività di acconciatura e dettano disposizioni ai comuni
per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente
legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale.
2. Le disposizioni della presente legge e i
regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che
svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o
in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in
luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
3. L'attività di acconciatura può essere svolta
presso apposita sede designata dal committente in locali che
rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale,
purché il soggetto che presta i servizi richiesti dal
committente sia titolare, socio, dipendente o collaboratore
familiare di un'impresa di acconciatura ai sensi della
presente legge.
4. L'attività di acconciatura può essere svolta
anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il
richiedente si uniformi ai requisiti previsti dalla presente
legge e del regolamento comunale.
5. L'esercizio dell'attività presso la sede
designata dal cliente è ammesso in caso di malattia,
difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme
di impedimento o necessità del cliente, individuate dai
regolamenti comunali; le relative prestazioni e i trattamenti
devono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato
ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato
appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso
l'esercizio dell'attività di acconciatore a favore di persone
impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello
sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per
anziani, ospedali.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di
acconciatura in forma ambulante o di posteggio".
Art. 4.
(Deroghe).
1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura che
vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti
cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori,
inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente
legge, non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni.
Art. 5.
(Norme transitorie).
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso della qualificazione di
parrucchiere, anche se limitatamente alla tipologia per uomo o
per donna, assumono di diritto la qualificazione di
acconciatore. Detta qualificazione costituisce il titolo per
il rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui alla legge 14
febbraio 1963, n. 161, come da ultimo modificata dalla
presente legge, per l'esercizio dell'attività di
acconciatura.
2. I comuni devono rettificare, ai sensi del comma 1 del
presente articolo, la denominazione delle autorizzazioni di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come da ultimo
modificata dalla presente legge, già rilasciate per
l'esercizio dell'attività di parrucchiere anche se
limitatamente alle tipologie di uomo o per donna.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso della qualificazione di
barbiere e che intendono conseguire la qualificazione di
acconciatore, sono tenuti, in alternativa:
a) a presentare alla competente commissione
provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 11 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, entro due anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, apposita
domanda volta al riconoscimento della qualificazione di
acconciatore in considerazione delle maturate esperienze
professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e
della documentazione individuati dalle commissioni regionali
per l'artigianato;
b) a frequentare un corso di qualificazione
professionale di cui al comma 3 dell'articolo 2.
4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al
sostenimento degli esami di cui all'articolo 2, secondo comma,
lettera c), della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come
sostituita dall'articolo 2 della presente legge, i soggetti
che dimostrano di aver esercitato per tre anni l'attività
lavorativa qualificata presso un'impresa di barbiere, in
qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio
partecipante al lavoro, sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione teorica di cui al citato articolo 2, secondo comma,
lettera c), numero 3), della legge n. 161 del 1963.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di
acconciatura senza i requisiti professionali di cui alla
presente legge, è irrogata dall'autorità regionale competente
la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro, con le
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di
acconciatura senza l'autorizzazione comunale prevista
dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come da
ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è
irrogata, con le stesse procedure di cui al comma 1 del
presente articolo, la sanzione amministrativa da 516 euro a
1.032 euro.
Art. 7.
(Abrogazioni).
1. Gli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n.
161, sono abrogati.