XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3299




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatura", che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
        2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Norme in materia
di qualificazione professionale).

        1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni provvedono a disciplinare i requisiti professionali delle attività di acconciatura e a garantire la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato.
        2. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, è soppresso. La lettera c) del secondo comma del medesimo articolo 2 è sostituita dalla seguente:

        "c) della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere conseguita dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano l'attività professionale nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa fra loro:

            1) dallo svolgimento di un corso di qualificazione seguito da due anni di inserimento presso un'impresa di acconciature. Al termine del corso di qualificazione e dell'esame per l'accertamento dell'idoneità, è rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

            2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura;

            3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente collaboratore familiare o di socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi di formazione teorica di cui al numero 2). I predetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa qualificata".

        3. La durata dei corsi, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 2 del presente articolo, sono definiti dalle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
        4. Fra le materie fondamentali di insegnamento dei corsi di cui al comma 3 devono essere previste le seguenti:

            a) cosmetologia;

            b) nozioni di fisiologia e di anatomia;

            c) nozioni di chimica e di dermatologia;

            d) nozioni di tricologia;

            e) nozioni di psicologia;

            f) legislazione di settore nazionale e comunitaria.

        5. Le regioni, nello stabilire le modalità dell'esame teorico-pratico, di cui al comma 3, ne prevedono le relative sessioni dinanzi a commissioni la cui composizione è definita previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni della categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
        6. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.


Art. 3.

(Norme in materia
di programmazione del settore).

        1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano apposite norme di programmazione dell'attività di acconciatura e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
            2. Le disposizioni della presente legge e i regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
            3. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, purché il soggetto che presta i servizi richiesti dal committente sia titolare, socio, dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.
            4. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente si uniformi ai requisiti previsti dalla presente legge e del regolamento comunale.
            5. L'esercizio dell'attività presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, individuate dai regolamenti comunali; le relative prestazioni e i trattamenti devono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali.
            6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio".


Art. 4.

(Deroghe).

        1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Norme transitorie).

        1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualificazione di parrucchiere, anche se limitatamente alla tipologia per uomo o per donna, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore. Detta qualificazione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come da ultimo modificata dalla presente legge, per l'esercizio dell'attività di acconciatura.
        2. I comuni devono rettificare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, la denominazione delle autorizzazioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come da ultimo modificata dalla presente legge, già rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere anche se limitatamente alle tipologie di uomo o per donna.
        3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualificazione di barbiere e che intendono conseguire la qualificazione di acconciatore, sono tenuti, in alternativa:

            a) a presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualificazione di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dalle commissioni regionali per l'artigianato;

            b) a frequentare un corso di qualificazione professionale di cui al comma 3 dell'articolo 2.
        4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera c), della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dall'articolo 2 della presente legge, i soggetti che dimostrano di aver esercitato per tre anni l'attività lavorativa qualificata presso un'impresa di barbiere, in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio partecipante al lavoro, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione teorica di cui al citato articolo 2, secondo comma, lettera c), numero 3), della legge n. 161 del 1963.


Art. 6.

(Sanzioni).

        1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti professionali di cui alla presente legge, è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza l'autorizzazione comunale prevista dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è irrogata, con le stesse procedure di cui al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa da 516 euro a 1.032 euro.


Art. 7.

(Abrogazioni).

        1. Gli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, sono abrogati.



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