XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3298




        Onorevoli Colleghi! - Con l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 497, approvata durante la scorsa legislatura, grazie all'iniziativa di molti parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, è stata riconosciuta, in via straordinaria, l'elargizione di una somma pari a 3 miliardi e 800 milioni di lire a favore dei parenti delle vittime del disastro del Cermis e di 800 milioni di lire a favore dell'unico superstite.
        In sostanza, si è trattato di un'anticipazione, da parte dello Stato italiano, dell'erogazione straordinaria che il Congresso americano ha approvato. Il Governo degli Stati Uniti ha infatti riconosciuto la propria responsabilità oggettiva per i danni cagionati a persone e cose dal proprio aereo militare e pertanto, in ottemperanza alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e reso esecutivo dalla legge n. 1335 del 1955, che nel caso di specie ha trovato applicazione proprio su richiesta degli USA, il Governo americano ha rimborsato al Governo italiano il 75 per cento del totale della somma pagata.
        Questo importante segnale dato dal nostro Paese, con l'evidente accordo degli USA, ha consentito di procedere a delle liquidazioni dei danni alle persone in misura sensibilmente maggiore di quella che sarebbe risultata in base a quantificazioni fatte seguendo i criteri tradizionali del nostro ordinamento. Ciò ha consentito, da un lato, di superare i numerosi contenziosi aperti avanti all'autorità giudiziaria italiana e a diverse giurisdizioni straniere, e, dall'altro, di procedere ad un ristoro dei danni secondo criteri più equi e in linea con quelli che generalmente vengono applicati dai giudici americani.
        Non tutti i soggetti danneggiati da tale evento disastroso, però, sono stati ancora risarciti. In particolare: la società Funivie Alpe Cermis Spa con sede a Cavalese, proprietaria e gestrice dell'impianto funiviario andato completamente distrutto; il comune di Cavalese, ente esponenziale della comunità della Valle di Fiemme, che vive essenzialmente di turismo e che, a causa dell'incidente, ha subìto un gravissimo danno di immagine, e la provincia autonoma di Trento che, con la legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ha erogato 18 miliardi di lire a favore del comune di Cavalese per consentire, almeno in parte, il ristoro dei danni conseguenti al disastro del Cermis.
        Proprio per questi soggetti, l'amministrazione USA ha già stanziato, in via provvisoria, la somma di 20.000.000 di dollari, con la specifica finalità di procedere alla ricostruzione del sistema funiviario e di risarcire la comunità di Cavalese.
        Ad oggi, però, nonostante le reiterate richieste, il Ministero della difesa, amministrazione che dovrebbe procedere materialmente al risarcimento, non ha provveduto alla liquidazione, per una divergenza nella quantificazione dei danni. Per questo motivo l'autorità giudiziaria è stata investita della questione e, presso il tribunale di Trento, è pendente un processo civile.
        Non vi è chi non veda il paradosso nella situazione: da un lato l'amministrazione USA che ha già impegnato una consistente somma per i risarcimenti e dall'altro l'amministrazione della difesa che si trova vincolata nella determinazione del danno a criteri ormai consolidati ed elaborati dalla giurisprudenza, anche se oggettivamente non sufficienti al completo ristoro del danno.
        L'incongruenza sta anche nel fatto che la residua parte del 25 per cento di risarcimento del danno da imputare al bilancio dello Stato italiano verrebbe largamente compensata, sotto forma di entrate fiscali dirette e indirette, legate agli investimenti relativi alla ricostruzione dell'impianto e alla ridefinizione di una nuova e più positiva immagine turistica del paese di Cavalese, in larga misura compromessa dall'incidente della funivia.
        Ciò premesso, per ragioni di oggettiva equità, si rende necessario procedere, come già avvenuto per il risarcimento dei danni alle persone fisiche, all'approvazione di una specifica legge che stabilisca un risarcimento congruo e legato allo stanziamento già operato dall'amministrazione USA.




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