XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3298
Onorevoli Colleghi! - Con l'entrata in vigore della
legge 21 dicembre 1999, n. 497, approvata durante la scorsa
legislatura, grazie all'iniziativa di molti parlamentari della
maggioranza e dell'opposizione, è stata riconosciuta, in via
straordinaria, l'elargizione di una somma pari a 3 miliardi e
800 milioni di lire a favore dei parenti delle vittime del
disastro del Cermis e di 800 milioni di lire a favore
dell'unico superstite.
In sostanza, si è trattato di un'anticipazione, da parte
dello Stato italiano, dell'erogazione straordinaria che il
Congresso americano ha approvato. Il Governo degli Stati Uniti
ha infatti riconosciuto la propria responsabilità oggettiva
per i danni cagionati a persone e cose dal proprio aereo
militare e pertanto, in ottemperanza alla Convenzione tra gli
Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto
delle loro Forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e
reso esecutivo dalla legge n. 1335 del 1955, che nel caso di
specie ha trovato applicazione proprio su richiesta degli USA,
il Governo americano ha rimborsato al Governo italiano il 75
per cento del totale della somma pagata.
Questo importante segnale dato dal nostro Paese, con
l'evidente accordo degli USA, ha consentito di procedere a
delle liquidazioni dei danni alle persone in misura
sensibilmente maggiore di quella che sarebbe risultata in base
a quantificazioni fatte seguendo i criteri tradizionali del
nostro ordinamento. Ciò ha consentito, da un lato, di superare
i numerosi contenziosi aperti avanti all'autorità giudiziaria
italiana e a diverse giurisdizioni straniere, e, dall'altro,
di procedere ad un ristoro dei danni secondo criteri più equi
e in linea con quelli che generalmente vengono applicati dai
giudici americani.
Non tutti i soggetti danneggiati da tale evento
disastroso, però, sono stati ancora risarciti. In particolare:
la società Funivie Alpe Cermis Spa con sede a Cavalese,
proprietaria e gestrice dell'impianto funiviario andato
completamente distrutto; il comune di Cavalese, ente
esponenziale della comunità della Valle di Fiemme, che vive
essenzialmente di turismo e che, a causa dell'incidente, ha
subìto un gravissimo danno di immagine, e la provincia
autonoma di Trento che, con la legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10, ha erogato 18 miliardi di lire a favore del
comune di Cavalese per consentire, almeno in parte, il ristoro
dei danni conseguenti al disastro del Cermis.
Proprio per questi soggetti, l'amministrazione USA ha già
stanziato, in via provvisoria, la somma di 20.000.000 di
dollari, con la specifica finalità di procedere alla
ricostruzione del sistema funiviario e di risarcire la
comunità di Cavalese.
Ad oggi, però, nonostante le reiterate richieste, il
Ministero della difesa, amministrazione che dovrebbe procedere
materialmente al risarcimento, non ha provveduto alla
liquidazione, per una divergenza nella quantificazione dei
danni. Per questo motivo l'autorità giudiziaria è stata
investita della questione e, presso il tribunale di Trento, è
pendente un processo civile.
Non vi è chi non veda il paradosso nella situazione: da un
lato l'amministrazione USA che ha già impegnato una
consistente somma per i risarcimenti e dall'altro
l'amministrazione della difesa che si trova vincolata nella
determinazione del danno a criteri ormai consolidati ed
elaborati dalla giurisprudenza, anche se oggettivamente non
sufficienti al completo ristoro del danno.
L'incongruenza sta anche nel fatto che la residua parte
del 25 per cento di risarcimento del danno da imputare al
bilancio dello Stato italiano verrebbe largamente compensata,
sotto forma di entrate fiscali dirette e indirette, legate
agli investimenti relativi alla ricostruzione dell'impianto e
alla ridefinizione di una nuova e più positiva immagine
turistica del paese di Cavalese, in larga misura compromessa
dall'incidente della funivia.
Ciò premesso, per ragioni di oggettiva equità, si rende
necessario procedere, come già avvenuto per il risarcimento
dei danni alle persone fisiche, all'approvazione di una
specifica legge che stabilisca un risarcimento congruo e
legato allo stanziamento già operato dall'amministrazione
USA.