XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3298
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di consentire la corresponsione di indennizzi
in conseguenza di incidenti sul territorio italiano che hanno
coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della
NATO, sulla base di quanto previsto dall'articolo VIII,
paragrafo 5, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al
Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate,
firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi
della legge 30 novembre 1955, n. 1335, per la società Funivie
Alpe Cermis Spa con sede a Cavalese, per il comune di Cavalese
e per la provincia autonoma di Trento, danneggiati
nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a
Cavalese, in provincia di Trento, è previsto un indennizzo
pari, rispettivamente, a 10 milioni, a 3 milioni e a 15
milioni di euro.
2. In seguito alla corresponsione degli indennizzi di cui
al comma 1 lo Stato italiano subentra nei diritti dei
beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo
straordinario da altri Stati.
Art. 2.
(Procedure).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabilite le procedure per la liquidazione
dell'indennizzo di cui all'articolo 1.
2. Per l'erogazione dell'indennizzo si tiene conto delle
somme eventualmente già corrisposte dalle amministrazioni
dello Stato.
3. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme
dovute, a qualsiasi titolo, ai destinatari del risarcimento
dei danni.
Art. 3.
(Contenzioso).
1. I giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria
italiana sono dichiarati estinti d'ufficio in seguito alla
corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.
Art. 4.
(Agevolazioni fiscali).
1. I documenti giustificativi e gli atti delle procedure
di liquidazione dei risarcimenti di cui alla presente legge
sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione degli indennizzi di cui alla presente
legge è comunque esente da ogni imposta diretta o
indiretta.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.