XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3298




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Al fine di consentire la corresponsione di indennizzi in conseguenza di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO, sulla base di quanto previsto dall'articolo VIII, paragrafo 5, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, per la società Funivie Alpe Cermis Spa con sede a Cavalese, per il comune di Cavalese e per la provincia autonoma di Trento, danneggiati nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, in provincia di Trento, è previsto un indennizzo pari, rispettivamente, a 10 milioni, a 3 milioni e a 15 milioni di euro.
        2. In seguito alla corresponsione degli indennizzi di cui al comma 1 lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati.


Art. 2.

(Procedure).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le procedure per la liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.
        2. Per l'erogazione dell'indennizzo si tiene conto delle somme eventualmente già corrisposte dalle amministrazioni dello Stato.
        3. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai destinatari del risarcimento dei danni.

Art. 3.

(Contenzioso).

        1. I giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria italiana sono dichiarati estinti d'ufficio in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.


Art. 4.

(Agevolazioni fiscali).

        1. I documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione dei risarcimenti di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
        2. L'erogazione degli indennizzi di cui alla presente legge è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione