XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3296
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende fornire la possibilità di optare per uno strumento
regolativo pattizio più snello e leggero alle coppie che non
intendano impostare la propria vita sulla base della
regolamentazione civilistica tipizzata dalle norme sul
matrimonio. Si tratta di un fenomeno che ha ormai acquistato
dimensioni socialmente imponenti ed è certo anche largamente
sottostimato dalle statistiche, perché tende a sottrarsi ad
ogni rilevazione, data l'assenza di qualunque vantaggio a
manifestarsi per le attuali famiglie non tradizionali. La
presente proposta di legge non intende imporre
autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che
vogliano rifuggire da ogni vincolo giuridico, ma soltanto
offrire una possibilità di scelta in più a chi desidererà
usufruirne. Si tratta in sostanza di prendere atto che il
pluralismo della nostra società non consente più, se non al
prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle
famiglie non tradizionali una drastica scelta fra due sole
opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l'assenza
assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di
tutela in caso di eventi imprevisti dall'altra.
Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che a chi
ha convissuto con una persona, magari per trent'anni, possa
essere negato perfino il diritto di assistere il proprio
partner morente in ospedale e che le famiglie di origine
possano addirittura impedire al partner l'accesso al
luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il
partner malato e incapace di agire; non deve più
accadere che, attraverso l'istituto della riserva a favore dei
legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità
il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso
l'esistenza; e, anche in assenza di eredi legittimari, che
tale eredità venga falcidiata dalla stessa tassazione prevista
per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto,
discriminazione aggravata dalla recente modifica del regime
fiscale delle successioni. Non deve accadere che trattamenti
punitivi di questo genere vengano previsti al solo fine di
sanzionare le scelte di vita dei cittadini che semplicemente
non ritengano adatta alla propria unione, o non condividano
per alcuni suoi aspetti, la normativa matrimoniale attualmente
vigente.
Ancor più grave è che un tale trattamento punitivo venga
inflitto a chi non ha potuto nemmeno scegliere se sposarsi o
meno, semplicemente perché l'attuale legislazione matrimoniale
italiana non prevede la possibilità di sposarsi per due
persone dello stesso sesso. Agli omosessuali italiani, che
come tutti gli esseri umani non hanno scelto il proprio
orientamento sessuale, e quindi affettivo, è oggi vietato di
scegliere un qualunque tipo di regolamentazione giuridica dei
rapporti famigliari e di coppia creatisi attraverso convivenze
stabili, magari anche pluridecennali. E tuttavia va detto che
la presente proposta di legge non è strumento atto a
perseguire o realizzare la parità di diritti per i cittadini
omosessuali (parità pur prescritta e imposta da princìpi
costituzionali fondamentali, come quelli che regolano
l'uguaglianza formale dei cittadini, senza distinzioni, fra
l'altro, di "condizioni personali", e la loro "pari dignità
sociale", nonché la tutela dei loro "diritti fondamentali" non
solo come singoli, ma anche "nelle formazioni sociali ove si
svolge la personalità", secondo quanto disposto dagli articoli
3, primo comma, e 2 della Costituzione). Alla realizzazione
della parità formale ed effettiva dei diritti dei cittadini e
delle cittadine omosessuali dovranno provvedere altri più
specifici e avanzati (e forse più controversi) provvedimenti
legislativi: provvedimenti analoghi a quelli già oggi vigenti
in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale. Come richiesto
da princìpi sempre più acquisiti alla coscienza civile e
giuridica europea, la parità di diritti per i cittadini
omosessuali potrà infatti dirsi realizzata solo quando sarà
loro consentito di scegliere di regolare la propria vita e i
loro propri rapporti giuridici e patrimoniali optando fra le
stesse alternative che sono a disposizione dei cittadini
eterosessuali. Ciò non toglie, ovviamente, che la presente
proposta di legge, se offre ai cittadini eterosessuali una
possibilità di scelta in più, mira pure a garantire almeno
nella pratica anche ai cittadini omosessuali una prima
opportunità di risolvere molti drammatici problemi concreti, e
una prima forma di regolamentazione e di riconoscimento
giuridico delle proprie unioni che non le confini
obbligatoriamente, come ora, nell'impossibilità di fruire di
ogni e qualunque forma di tutela e di garanzia. Quasi tutti i
Paesi europei che hanno provveduto a realizzare la piena
parità di diritti per le coppie omosessuali avevano del resto
in precedenza adottato normative non discriminatorie sulle
famiglie non tradizionali o di fatto, di cui potevano fruire
anche le coppie omosessuali già prima dell'introduzione delle
leggi sui "matrimoni gay".
Come accennato, la presente proposta di legge non riguarda
le famiglie di fatto che intendano effettivamente rimanere
tali, perché decise non solo a non applicare alla propria vita
lo strumento della vigente legislazione matrimoniale, ma anche
a non attribuire alla propria unione alcun carattere
giuridicamente vincolante.
Per quanto riguarda le unioni di fatto di quei cittadini
che non intendano neppure ricorrere al nuovo istituto, la
presente proposta di legge si limita ad assicurare una qualche
minimale forma di tutela necessaria a salvaguardare gli
interessati dai possibili effetti esistenziali catastrofici di
eventi impreveduti, codificando e conferendo in tal modo
sistematicità a regole in gran parte già introdotte dalla
giurisprudenza.
Infine, la presente proposta di legge non ha lo scopo di
modificare in alcun modo lo status giuridico dei figli
delle parti del patto civile di solidarietà: si è voluto così
togliere ogni pretesto alle campagne demagogiche da tempo in
atto che brandiscono tale argomento come giustificazione al
diniego di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie non
tradizionali. Resta ovviamente il fatto che assicurare alle
famiglie non tradizionali un nuovo strumento regolativo
pattizio significa anche assicurare loro prospettive di
maggiore stabilità e consistenza anche formali, a tutto
vantaggio della condizione giuridica ed esistenziale di tutti
i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli delle
parti.
Dal punto di vista della posizione costituzionale delle
famiglie non tradizionali, va preliminarmente sfatata una
leggenda, negli ultimi anni sempre più insistentemente
propagata dagli avversari di qualunque forma di riconoscimento
giuridico delle unioni famigliari di tipo non tradizionale. Il
primo comma dell'articolo 29 della Costituzione non pone alcun
ostacolo a tale riconoscimento. Tale disposizione afferma che
"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio", ma nulla afferma e nulla
vieta circa il riconoscimento di altre forme di convivenza
famigliare: e ciò per il semplice fatto che un tale
riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare,
limitare, compromettere o intaccare in nessun modo e in
nessuna misura i diritti o la sfera di autonomia delle
famiglie tradizionali, che non ne sarebbero neppure sfiorati.
L'articolo 29, primo comma, infatti stabilisce soltanto che lo
Stato non può fare a meno di garantire "i diritti" delle
famiglie fondate sul matrimonio, alle quali viene così
assicurata una relativa sfera di autonomia rispetto al potere
regolativo dello Stato: di qui l'illegittimità costituzionale
di una legge ordinaria che mirasse a disconoscere i diritti di
tali famiglie. L'autonomia della famiglia fondata sul
matrimonio, come "formazione sociale intermedia", non può
essere invasa da interventi autoritari, come quelli messi in
atto dai regimi fascisti che erano appena tramontati all'epoca
dell'approvazione della Costituzione, o da quelli comunisti
che stavano nascendo nell'Europa centrorientale, volti a
soppiantarla a vantaggio di regolamentazioni autoritative di
taglio statalista o collettivista e di modelli organizzativi o
di fini contrastanti con quello di sede del libero e autonomo
svolgimento della personalità dei suoi singoli componenti e di
tutela dei loro "diritti inviolabili" (così definiti
dall'articolo 2).
Anche in linea più generale, d'altra parte, è del tutto
illogico pretendere che la particolare o rinforzata tutela
esplicitamente garantita dalla Costituzione a una specifica
situazione obblighi positivamente anche a denegare lo stesso
trattamento ad altre situazioni socialmente analoghe o
identiche: la garanzia costituzionale rinforzata di un diritto
non implica di per sé anche l'obbligo costituzionale di negare
la parità di trattamento ai casi in cui, pure, essa non sia
costituzionalmente dovuta. Gli articoli 33, primo comma, e 19
tutelano in modo particolare, rispettivamente, la libertà di
insegnamento e la libertà di culto, ma nessuno si sogna di
trarne la conseguenza che la libertà di espressione del
pensiero in altri campi, garantita in modo meno incondizionato
dall'articolo 21, debba essere obbligatoriamente limitata al
solo fine di sottolinearne un presunto minor valore o una
minore dignità nei casi che non sono oggetto della tutela
rinforzata prevista dai citati articoli 33 e 19. Affermare in
modo particolarmente solenne e impegnativo i diritti di
qualcuno (perché sono la storia recente e gli avvenimenti
altrove in corso a consigliare di farlo) non equivale a
vietare qualunque minimo riconoscimento dei diritti di qualcun
altro; e comunque una così rilevante denegazione di diritti,
per essere obbligatoria benché derogatoria rispetto a princìpi
fondamentali della Costituzione, dovrebbe almeno essere stata
formulata in modo espresso.
Questo però non significa che, come già accennato, altre
indicazioni, anche cogenti, non siano desumibili da altre
disposizioni costituzionali. Una norma cardine dell'intero
ordinamento costituzionale italiano, come l'articolo 3, primo
comma, che impone l'uguaglianza formale fra i cittadini come
parametro fondamentale di legittimità della legge ordinaria,
impone che situazioni giuridiche uguali siano trattate in modo
uguale. Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti
alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti
a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere
trattate in modo identico. Non solo quindi l'articolo 29,
primo comma, non impone un trattamento differenziato, ma la
Costituzione vigente nel suo complesso - e in alcuni casi gli
impegni internazionali dell'Italia - impongono al contrario
parità di trattamento e parità di diritti.
E ancora: si è detto che l'articolo 29, primo comma,
colloca la tutela della famiglia nel quadro del sistema delle
autonomie riconosciute alle "formazioni sociali intermedie".
Tali "formazioni sociali", che dunque ricomprendono anche la
famiglia (tradizionale e matrimoniale), come caso speciale,
rivestono il ruolo essenziale di luoghi "ove si svolge la
personalità" del singolo individuo, come recita l'articolo 2.
Come tali esse sono i luoghi all'interno dei quali "la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo". Che fra tali "formazioni sociali" possano
riconoscersi anche le "famiglie di fatto" comincia ad essere
abbastanza pacificamente riconosciuto dalla dottrina e della
giurisprudenza. Ed è altrettanto chiaro dalla lettura
complessiva delle disposizioni costituzionali riguardanti le
"formazioni sociali" e la famiglia che il loro fine comune è
il pieno e libero sviluppo della personalità e dei diritti
umani fondamentali degli individui che le compongono (tanto
che non ha mai avuto successo il tentativo di attribuire alla
famiglia - neppure alla famiglia tradizionale e matrimoniale -
il carattere di persona giuridica, titolare di situazioni
giuridiche soggettive distinte e sovraordinate rispetto a
quelle dei singoli componenti): è evidente che, a questi
effetti, qualunque discriminazione non potrebbe che ritenersi
del tutto illegittima.