XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3296
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge garantisce l'attuazione del diritto
inviolabile dell'uomo e della donna alla piena realizzazione
personale nell'ambito della coppia, nel rispetto delle proprie
inclinazioni e della propria dignità sociale, in attuazione
degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "patto civile di solidarietà": l'accordo tra
due persone di sesso diverso o dello stesso sesso stipulato al
fine di regolare i propri rapporti personali e patrimoniali
relativi alla loro vita in comune;
b) "unione di fatto": la convivenza stabile e
continuativa tra due persone, di sesso diverso o dello stesso
sesso, che conducono una vita di coppia.
Capo II
PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA'
Sezione I
Condizioni e modalità di costituzione del patto civile di
solidarietà
Art. 3.
(Presupposti).
1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è
vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile di
solidarietà iscritto nei registri dello stato civile.
2. Non possono contrarre un patto civile di
solidarietà:
a) gli ascendenti e i discendenti in linea retta,
legittimi o naturali;
b) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o
uterini, anche se il rapporto dipende da filiazione
naturale;
c) gli affini in linea retta; il divieto sussiste
anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata
la cessazione degli effetti civili;
d) l'adottante, l'adottato e i suoi
discendenti;
e) i figli adottivi della stessa persona;
f) l'adottato e i figli dell'adottante;
g) l'adottato e il coniuge dell'adottante,
l'adottante e il coniuge dell'adottato.
3. I divieti di cui alle lettere d), e), f) e
g) del comma 2 sono applicabili all'affiliazione.
4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto
dell'articolo 87 del codice civile nel caso in cui i
contraenti il patto civile di solidarietà siano di sesso
diverso.
5. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le
persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio
consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona
alla quale l'altra era legata da un patto civile di
solidarietà.
6. Non possono altresì contrarre un patto civile di
solidarietà le persone delle quali l'una è stata rinviata a
giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di
cui al comma 5.
7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo
comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La
nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia
interesse o del pubblico ministero.
Art. 4.
(Costituzione del patto civile di solidarietà).
1. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 3, il patto
civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di
nullità, davanti all'ufficiale dello stato civile presso il
comune di residenza di uno dei contraenti, ovvero davanti al
notaio territorialmente competente in ragione della residenza
di uno dei contraenti.
2. In caso di imminente pericolo di vita di uno dei
contraenti, il patto può essere sottoscritto nel luogo in cui
questi si trova alla presenza di almeno due testimoni.
3. L'ufficiale dello stato civile, ovvero il notaio
rogante, appone la data e la firma su due esemplari originali
del patto e li consegna ai contraenti.
Art. 5.
(Istanza per la sottoscrizione o l'iscrizione del patto
civile di solidarietà).
1. I contraenti del patto civile di solidarietà richiedono
congiuntamente, con istanza presentata in carta libera,
all'ufficiale dello stato civile, di ricevere tale atto ovvero
di iscriverlo nel registro dello stato civile.
2. E' fatto obbligo all'ufficiale dello stato civile di
convocare le parti contraenti entro e non oltre un mese dalla
presentazione dell'istanza.
3. La mancata convocazione delle parti ai sensi del comma
2 equivale a rifiuto.
4. In caso di grave pericolo di vita, l'ufficiale dello
stato civile è tenuto a ricevere o a iscrivere il patto civile
di solidarietà nel termine di dodici ore dalla ricezione
dell'istanza.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4
equivale a rifiuto.
Art. 6.
(Autocertificazione).
1. Nell'istanza di cui all'articolo 5 ciascuno dei
contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza di tutti i
presupposti di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere o
iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la
dichiarazione di cui al comma 1.
Art. 7.
(Rifiuto della ricezione o della iscrizione
del patto civile di solidarietà).
1. L'ufficiale dello stato civile che non intende
procedere alla ricezione o alla iscrizione di un patto civile
di solidarietà deve motivare per iscritto il rifiuto.
2. Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale che
provvede entro un mese dal deposito in camera di consiglio.
3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti,
con sentenza ordina all'ufficiale dello stato civile di
ricevere il patto civile di solidarietà o di iscriverlo nei
registri.
4. Contestualmente all'emanazione della sentenza di cui al
comma 3, il tribunale, su istanza di parte, pone a carico
dell'amministrazione comunale le spese del giudizio e la
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed
esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del capo VI del titolo II del libro quarto del codice di
procedura civile.
Art. 8.
(Mandato con rappresentanza).
1. Ciascuna parte può conferire ad un terzo il potere di
compiere per suo conto e in suo nome tutti gli atti necessari
alla sottoscrizione ovvero all'iscrizione del patto civile di
solidarietà.
2. Il mandato di cui al comma 1 deve essere stipulato per
atto pubblico.
3. Al mandato deve essere allegato il testo del patto
civile di solidarietà che si intende sottoscrivere o del quale
si chiede l'iscrizione.
4. Il mandato cessa di avere efficacia decorsi sei mesi
dalla sua sottoscrizione.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4, l'ufficiale dello stato civile non può
ricevere il patto civile di solidarietà ovvero procedere
all'iscrizione dello stesso.
Sezione II
Effetti del patto civile
di solidarietà
Art. 9.
(Norme applicabili al patto civile
di solidarietà).
1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto
compatibili, le norme del codice civile in materia di
contratti.
2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto
civile di solidarietà si hanno per non apposti.
Art. 10.
(Rapporti personali).
1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà è
tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza,
collaborando alla vita di coppia, in ragione delle proprie
capacità e possibilità.
Art. 11.
(Regime patrimoniale).
1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun
contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a
provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione
delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.
2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto
civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate
nei confronti dei terzi per i debiti contratti, anche
disgiuntamente, per soddisfare le esigenze della vita di
coppia.
3. I contraenti del patto civile di solidarietà possono
scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:
a) la comunione legale, come regolata dal libro I,
titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;
b) la comunione convenzionale, come regolata dal
libro I, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.
4. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà
non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale
legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le
norme del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice
civile.
Art. 12.
(Opponibilità ai terzi).
1. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi
dal momento dell'iscrizione nel registro dello stato
civile.
Art. 13.
(Modifica delle convenzioni
sul regime patrimoniale).
1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel
patto civile di solidarietà possono essere modificati per atto
pubblico a pena di nullità.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono opponibili ai terzi
solo a decorrere dalla data della loro annotazione nel
registro dello stato civile.
Art. 14.
(Modifiche al codice civile).
1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice
civile, le parole: "il coniuge", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "il coniuge o la persona legata da
un patto civile di solidarietà".
2. All'articolo 433, primo comma, numero 1), del codice
civile, dopo le parole: "il coniuge" sono aggiunte le
seguenti: "o la persona legata da patto civile di
solidarietà".
Art. 15.
(Diritti successori).
1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II
del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi
al contraente legato al defunto da un patto civile di
solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
Art. 16.
(Diritto al lavoro).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare
sia titolo di preferenza per l'inserimento in graduatorie
occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a
parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai
contraenti un patto civile di solidarietà iscritto nel
registro dello stato civile.
2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di
preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, la
stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un patto civile
di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
Art. 17.
(Disciplina fiscale e previdenziale).
1. La disciplina fiscale e previdenziale, in particolare
le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di
sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali
e comunali, che derivano dall'appartenenza di un soggetto ad
un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di
coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto
civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile
che sia stato stipulato da almeno due anni.
Sezione III
Scioglimento del patto civile
di solidarietà
Art. 18.
(Scioglimento del patto civile di solidarietà).
1. Il patto civile di solidarietà è sciolto nel caso di
morte di una delle parti ovvero nel caso una delle parti
contragga matrimonio.
2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha
diritto di sciogliere il patto civile di solidarietà mediante
atto scritto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Il
patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica.
3. L'ufficiale dello stato civile annota l'avvenuto
scioglimento del patto civile di solidarietà:
a) in caso di morte o susseguente matrimonio su
richiesta di chiunque ne abbia interesse;
b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su
richiesta congiunta delle parti;
c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento
del patto su richiesta della parte che ha effettuato la
notifica di cui al comma 2.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede
sorti prima della annotazione di cui al comma 3.
Art. 19.
(Effetti personali dello scioglimento).
1. In caso di scioglimento del patto civile di
solidarietà, le parti possono rivolgersi al giudice al fine di
ottenere l'affidamento dei figli minori comuni a entrambe e la
determinazione di un assegno quale contributo per il loro
mantenimento a carico del genitore non affidatario, ai sensi
dell'articolo 155 del codice civile.
2. L'abitazione della casa familiare spetta di preferenza
alla parte cui sono affidati i figli comuni a entrambi i
contraenti.
3. Il giudice, ad istanza di parte, può imporre al
contraente tenuto a contribuire al mantenimento dei figli di
prestare idonea garanzia reale o personale qualora sussista il
pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 155 del codice civile.
4. Si applicano i commi quinto, sesto e settimo
dell'articolo 156 del codice civile.
Art. 20.
(Effetti patrimoniali dello scioglimento).
1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono
regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del
patto stesso.
2. Qualora una delle parti del patto civile di solidarietà
versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo
comma, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestare
gli alimenti, fino al termine di due anni dallo scioglimento
del patto. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque
nel momento il cui l'avente diritto contrae matrimonio o un
nuovo patto civile di solidarietà.
Sezione IV
Disposizioni relative
al contraente straniero
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 30 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
1. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo la parola:
"matrimonio" sono inserite le seguenti: "o un patto civile di
solidarietà";
b) al comma 1-bis, dopo la parola:
"matrimonio" sono inserite le seguenti: "o al patto civile di
solidarietà";
c) al comma 5, dopo la parola: "matrimonio" sono
inserite le seguenti: "o del patto civile di solidarietà".
Art. 22.
(Modifica all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n.
91).
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contraente, straniero o apolide, di un
patto civile di solidarietà con un cittadino italiano acquista
la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica, se non vi è stato
scioglimento o annullamento del patto stesso".
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI AL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA' E
ALL'UNIONE DI FATTO
Art. 23.
(Equiparazione in materia di anagrafe
della popolazione residente).
1. Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e successive modificazioni, le parti di un
patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da
un'unione di fatto sono equiparate ai componenti di una
famiglia.
Art. 24.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).
1. Le parti di un patto civile di solidarietà ovvero le
persone legate da un'unione di fatto hanno reciprocamente gli
stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in
relazione all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
Art. 25.
(Interdizione e inabilitazione).
1. Le parti di un patto civile di solidarietà e le persone
legate da un'unione di fatto hanno gli stessi poteri spettanti
al coniuge rispetto all'istanza per la promozione
dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Art. 26.
(Malattia e decisioni successive alla morte).
1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per
iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno
stato di incapacità di intendere e di volere, anche
temporaneo, fatte salve le norme in materia di interdizione e
di inabilitazione di cui all'articolo 25, tutte le decisioni
relative allo stato di salute e in genere di carattere
sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate
dall'altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero
dall'altro membro di una coppia legata da un'unione di
fatto.
2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per
iscritto tutte le scelte di natura religiosa o morale, le
modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del
luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del
defunto sono adottate dall'altro contraente di un patto civile
di solidarietà ovvero dall'altro membro di una coppia legata
da un'unione di fatto.
Art. 27.
(Servizio militare).
1. Gli esoneri, le agevolazioni e le dispense relativi al
servizio militare obbligatorio o volontario, nonché al
servizio civile sostitutivo, connessi con l'appartenenza ad un
nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, ai
contraenti di un patto civile di solidarietà e alle persone
legate da un'unione di fatto.
Art. 28.
(Modifica all'articolo 6 della legge
27 luglio 1978, n. 392).
1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio
1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di
solidarietà o persona legata da un'unione di fatto, gli
succede nel contratto la parte superstite del patto civile di
solidarietà ovvero l'altra persona legata dall'unione di fatto
convivente con lo stesso al momento del decesso".
Art. 29.
(Modifiche al codice penale).
1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Non è punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto, dell'altra parte di un patto civile di
solidarietà, ovvero della persona cui è legato da un'unione di
fatto".
2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365,
366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile
chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o
l'altra parte di un patto civile di solidarietà o l'altra
persona cui è legato da un'unione di fatto da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore".
Art. 30.
(Modifica all'articolo 199 del codice di procedura
penale).
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 199 del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "I
prossimi congiunti o l'altra parte di un patto civile di
solidarietà o la persona legata da un'unione di fatto con
l'imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono
astenersi dal deporre".