XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3295
Onorevoli Colleghi! - Conosciamo lo spessore, la
qualità, la capillarità del lavoro realizzato, in Italia,
dalle Università della Terza età.
Esse hanno dato vita nel nostro Paese ad una struttura,
senza alcuno scopo di lucro, che rappresenta una parte
importante di quella che oggi viene chiamata "educazione
permanente degli adulti".
La loro opera si connota come un vero e proprio servizio
di interesse pubblico, attuato per lo più su base volontaria,
volta a promuovere cultura e saperi, a vantaggio di una fascia
sempre più larga di popolazione che sempre più desidera di
essere protagonista.
Si tratta, in altre parole, di un intervento diffuso che -
lungi dal possedere caratteristiche di tipo assistenzialistico
- è piuttosto riconducibile all'ambito delle "politiche
attive".
Vengono così utilmente rimessi in circolo energie,
potenzialità ed interessi culturali: una crescita continua
viene garantita attraverso il lavoro delle Università della
Terza età.
Tali organismi intervengono nel pluralismo delle presenze
e delle proposte, come è giusto che sia, pur nell'ambito dei
necessari requisiti e controlli che la comunità chiede ed
effettua.
E' giusto, dunque, fornire dei segnali di attenzione e di
sostegno a queste realtà. Poiché sappiamo che la materia è
assegnata alle competenze delle regioni e, in particolare, a
quelle dei comuni, compito dello Stato è quello di intervenire
non in sostituzione bensì sul piano della complementarità che
gli è proprio.
Da qui la decisione di proporre per le Università della
Terza età dei benefici di ordine fiscale.
Unicamente per salvaguardare, al fine del beneficio
proposto, la necessaria omogeneità su tutto il territorio
nazionale, si individuano dei requisiti per l'accesso, minimi
e indispensabili.
Si pone poi una condizione che fa salva la competenza
regionale e che consiste per l'appunto nell'iscrizione delle
Università della Terza età in appositi albi istituiti dalle
regioni stesse.
L'accesso al beneficio statale resta ulteriormente
subordinato alle scelte di programmazione effettuate dalle
regioni.
Alle regioni spetta, inoltre, l'elaborazione di princìpi e
criteri in base ai quali valutare la qualità dei programmi, il
livello di preparazione dei docenti e la qualità della
didattica delle Università della Terza età. Le regioni devono,
altresì, assicurare attraverso il controllo preliminare e la
verifica successiva, effettuata a scadenza periodica, la
rispondenza delle università ai princìpi e criteri
definiti.