XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3295
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il valore delle iniziative
volte a migliorare la condizione culturale dei cittadini di
qualsiasi età e ne promuove la realizzazione; favorisce,
altresì, la costituzione e lo sviluppo dei soggetti che
portano avanti tali iniziative.
2. Nell'ambito dell'attività di educazione permanente
delle persone adulte e anziane, lo Stato riconosce e promuove
il ruolo svolto dalle Università della Terza età.
Art. 2.
1. Lo Stato sostiene, nel rispetto dei compiti e delle
funzioni assegnati in materia alle regioni ed agli enti locali
ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e dell'articolo 118,
secondo comma della Costituzione, l'attività delle Università
della Terza età, prevedendo che alle stesse siano estese le
agevolazioni previste per le organizzazioni non lavorative di
utilità sociale dagli articoli 10 e seguenti del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni.
Art. 3.
1. Le Università della Terza età sono ammesse ad usufruire
delle agevolazioni di cui all'articolo 2 a condizione che
soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4 e previa
iscrizione in appositi albi istituiti dalle regioni
nell'ambito della loro autonomia.
2. Le Università della Terza età danno comunicazione
dell'inizio delle loro attività entro un mese alla direzione
regionale delle entrate del Ministero dell'economia e delle
finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio
fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale
comunicazione è effettuata entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge da parte dei soggetti che alla
predetta data già svolgono l'attività di cui all'articolo 1,
comma 2.
Art. 4.
1. Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, al fine
altresì di individuare criteri omogenei sul territorio
nazionale e fatta salva l'autonoma disciplina delle regioni,
le Università della Terza età devono possedere i seguenti
requisiti:
a) essere costituite con atto scritto e avere uno
statuto;
b) operare senza fini di lucro;
c) perseguire in esclusiva l'attività
dell'educazione degli adulti e degli anziani;
d) svolgere un'attività strutturata da almeno due
anni;
e) disporre, per lo svolgimento delle proprie
attività, di strutture idonee e di docenza qualificata.
2. L'accesso alle agevolazioni di cui alla presente legge
per le attività proposte e realizzate dalle Università della
Terza età è subordinato alla programmazione operata dalle
singole regioni, relativamente all'offerta formativa annuale.
Le regioni procedono all'individuazione dei criteri guida sui
quali le Università della Terza età devono basare la qualità
culturale dei programmi educativi, la preparazione dei docenti
nonché la didattica. Alle regioni spettano, altresì,
l'accertamento e la verifica, con cadenza periodica, della
rispondenza ai predetti criteri.
Art. 5.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni comunicano al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle
Università della Terza età iscritte ai rispettivi albi; le
agevolazioni decorrono dal semestre successivo a quello in cui
è avvenuta la comunicazione.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.