XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3294
Onorevoli Colleghi! - L'attività svolta dai consorzi di
bonifica tende sempre più ad espandersi fuori dei limiti
previsti dalla legge fondamentale in materia, il regio decreto
n. 215 del 1933, meglio noto come "legge Serpieri".
I consorzi stessi asseriscono essersi modificato il
concetto di bonifica, anche quello di bonifica integrale così
in voga negli anni trenta; al punto che oggi si occupano di
difesa del suolo, di ambiente, di ciclo delle acque, compiendo
opere che non erano certo presenti al legislatore del 1933 ed
entrando in collisione con attività, funzioni e compiti di
altri enti quali province, regioni, autorità di bacino,
comunità montane.
C'è anche da chiedersi se abbia ancora un senso mantenere
in vita tali enti o se la semplificazione cui si tende nella
vita amministrativa non porti naturalmente alla loro
soppressione.
In particolare risulta oggetto di polemiche l'imposizione
compiuta dai consorzi. Pronunce dei massimi livelli della
giustizia ordinaria hanno sancito che il contributo può essere
applicato solo ove vi sia, per il proprietario dell'immobile,
"un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente
sull'immobile stesso" (Corte di cassazione, I sezione civile,
9 ottobre 1992, sentenza n. 11018). La nozione di "vantaggio"
è stata perspicuamente definita dalla sentenza n. 8960 della
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 14 ottobre 1996:
"Non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è
necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè
strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione
(...). Il vantaggio può essere generale (cioè riguardante un
insieme rilevante di immobili che ricavano, tutti, il
beneficio) ma non può essere generico, in quanto altrimenti
sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiato, che è
assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se
ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non
rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di
tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse
generale; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene
e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore
dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con
le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
Concludendo, il beneficio deve essere diretto e specifico,
conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè
tradursi in una "qualità" del fondo".
E' tutta da verificare la rispondenza del comportamento
dei consorzi (in quanto enti impositori di contributi) ai
presupposti delineati dalla giurisprudenza, essendo
ripetutamente apparsa un'immotivata volontà impositiva
extra legem particolarmente nei confronti di proprietari
extragricoli che nessun vantaggio traggono dalle opere di
bonifica perché nessun incremento di valore fondiario ne
ricavano per i loro immobili. Significativa al riguardo è la
lunga serie di vertenze (da quest'anno la competenza a
decidere in tema di contributi di bonifica è delle commissioni
tributarie), e insieme di proteste anche popolari nei
confronti dell'imposizione e della gestione dei consorzi di
bonifica.
Non può quindi oggi il Parlamento esonerarsi dall'analisi
dell'attività e del concreto comportamento dei consorzi di
bonifica, anche in relazione alla loro potestà impositiva,
all'equilibrio fra risorse ed opere, al rispetto delle
previsioni di legge in ordine alle opere da essi attuate. Da
ciò l'esigenza di una commissione parlamentare di inchiesta,
che seriamente esamini la questione, che non tocca più - come
un tempo poteva essere - gli aspetti agricoli, oggi passati in
secondo piano, ma la molteplicità delle attività svolte dai
consorzi, in tema di opere pubbliche, di strade, di tutela
dell'ambiente, di ciclo delle acque, di utilizzo delle
risorse.
La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta, specificandone i
compiti (articolo 1) che riguardano molteplici aspetti:
amministrativi, di lavori pubblici, di territorio, di
ambiente, fiscali e parafiscali. Si individua in trenta il
numero dei componenti, per metà appartenenti a ciascun ramo
del Parlamento (articolo 2). La modalità della raccolta delle
testimonianze e dell'acquisizione di atti e documenti, anche
in ordine alla secretazione, sono disciplinate dall'articolo
3. L'organizzazione interna dei lavori è disciplinata
dall'articolo 4.