XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3294




        Onorevoli Colleghi! - L'attività svolta dai consorzi di bonifica tende sempre più ad espandersi fuori dei limiti previsti dalla legge fondamentale in materia, il regio decreto n. 215 del 1933, meglio noto come "legge Serpieri".
        I consorzi stessi asseriscono essersi modificato il concetto di bonifica, anche quello di bonifica integrale così in voga negli anni trenta; al punto che oggi si occupano di difesa del suolo, di ambiente, di ciclo delle acque, compiendo opere che non erano certo presenti al legislatore del 1933 ed entrando in collisione con attività, funzioni e compiti di altri enti quali province, regioni, autorità di bacino, comunità montane.
        C'è anche da chiedersi se abbia ancora un senso mantenere in vita tali enti o se la semplificazione cui si tende nella vita amministrativa non porti naturalmente alla loro soppressione.
        In particolare risulta oggetto di polemiche l'imposizione compiuta dai consorzi. Pronunce dei massimi livelli della giustizia ordinaria hanno sancito che il contributo può essere applicato solo ove vi sia, per il proprietario dell'immobile, "un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso" (Corte di cassazione, I sezione civile, 9 ottobre 1992, sentenza n. 11018). La nozione di "vantaggio" è stata perspicuamente definita dalla sentenza n. 8960 della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 14 ottobre 1996: "Non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione (...). Il vantaggio può essere generale (cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che ricavano, tutti, il beneficio) ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiato, che è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). Concludendo, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una "qualità" del fondo".
        E' tutta da verificare la rispondenza del comportamento dei consorzi (in quanto enti impositori di contributi) ai presupposti delineati dalla giurisprudenza, essendo ripetutamente apparsa un'immotivata volontà impositiva extra legem particolarmente nei confronti di proprietari extragricoli che nessun vantaggio traggono dalle opere di bonifica perché nessun incremento di valore fondiario ne ricavano per i loro immobili. Significativa al riguardo è la lunga serie di vertenze (da quest'anno la competenza a decidere in tema di contributi di bonifica è delle commissioni tributarie), e insieme di proteste anche popolari nei confronti dell'imposizione e della gestione dei consorzi di bonifica.
        Non può quindi oggi il Parlamento esonerarsi dall'analisi dell'attività e del concreto comportamento dei consorzi di bonifica, anche in relazione alla loro potestà impositiva, all'equilibrio fra risorse ed opere, al rispetto delle previsioni di legge in ordine alle opere da essi attuate. Da ciò l'esigenza di una commissione parlamentare di inchiesta, che seriamente esamini la questione, che non tocca più - come un tempo poteva essere - gli aspetti agricoli, oggi passati in secondo piano, ma la molteplicità delle attività svolte dai consorzi, in tema di opere pubbliche, di strade, di tutela dell'ambiente, di ciclo delle acque, di utilizzo delle risorse.
        La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, specificandone i compiti (articolo 1) che riguardano molteplici aspetti: amministrativi, di lavori pubblici, di territorio, di ambiente, fiscali e parafiscali. Si individua in trenta il numero dei componenti, per metà appartenenti a ciascun ramo del Parlamento (articolo 2). La modalità della raccolta delle testimonianze e dell'acquisizione di atti e documenti, anche in ordine alla secretazione, sono disciplinate dall'articolo 3. L'organizzazione interna dei lavori è disciplinata dall'articolo 4.




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