XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3294
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attività svolta dai consorzi di bonifica, di seguito
denominata "Commissione", con il compito di:
a) verificare l'attività svolta dai consorzi di
bonifica, particolarmente in relazione alle funzioni ad essi
affidate dalla legislazione vigente, accertando l'eventuale
svolgimento di compiti non previsti dal regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni;
b) accertare la corrispondenza tra l'entità dei
tributi acquisiti dai consorzi di bonifica e le opere
realizzate;
c) acclarare eventuali abusi, irregolarità,
violazioni di legge sia nell'imposizione sia nella riscossione
dei contributi di bonifica, anche in relazione a pronunce
della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;
d) verificare situazioni anomale, relativamente
sia all'uso dei contributi sia alla progettazione, costruzione
e gestione delle opere;
e) valutare l'opportunità di trasferire ad altri
enti funzioni attualmente facenti capo ai consorzi di
bonifica;
f) proporre le soluzioni legislative e
amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata
e trasparente l'attività dei consorzi di bonifica, per
rimuovere le disfunzioni accertate e per garantire il
rispetto, nello svolgimento dell'attività dei consorzi stessi,
dei compiti ad essi assegnati dalla legge;
g) riferire al Parlamento sui lavori svolti.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici
mesi dalla data dell'insediamento e presenta al Parlamento la
relazione finale entro i successivi tre mesi.
3. La Commissione procede alle indagini, agli esami e ai
riscontri con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione).
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da
quindici deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Testimonianze e acquisizioni di atti).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. La Commissione acquisisce copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo
caso la Commissione provvede a garantire il mantenimento del
regime di segretezza.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
siano divulgati, in ogni caso ricomprendendovi quelli relativi
a procedimenti giudiziari in fase di indagini preliminari. I
componenti la Commissione, il personale addetto ed ogni altra
persona che collabora o compie la formalizzazione di atti di
inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio
o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda tali atti e documenti.
4. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la
violazione del segreto e la diffusione di tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del
procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la
divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
Art. 4.
(Organizzazione).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza
assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. La
Commissione può organizzare i lavori anche attraverso
comitati, costituiti ai sensi del regolamento stesso.
2. Quando lo ritenga opportuno, la Commissione si riunisce
in seduta segreta.
3. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni
ritenute necessarie. Fruisce di personale, locali e strumenti
operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di
intesa tra loro.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.