XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3294




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti).

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività svolta dai consorzi di bonifica, di seguito denominata "Commissione", con il compito di:

            a) verificare l'attività svolta dai consorzi di bonifica, particolarmente in relazione alle funzioni ad essi affidate dalla legislazione vigente, accertando l'eventuale svolgimento di compiti non previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni;

            b) accertare la corrispondenza tra l'entità dei tributi acquisiti dai consorzi di bonifica e le opere realizzate;

            c) acclarare eventuali abusi, irregolarità, violazioni di legge sia nell'imposizione sia nella riscossione dei contributi di bonifica, anche in relazione a pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;

            d) verificare situazioni anomale, relativamente sia all'uso dei contributi sia alla progettazione, costruzione e gestione delle opere;

            e) valutare l'opportunità di trasferire ad altri enti funzioni attualmente facenti capo ai consorzi di bonifica;

            f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e trasparente l'attività dei consorzi di bonifica, per rimuovere le disfunzioni accertate e per garantire il rispetto, nello svolgimento dell'attività dei consorzi stessi, dei compiti ad essi assegnati dalla legge;

            g) riferire al Parlamento sui lavori svolti.
        2. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data dell'insediamento e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi tre mesi.
        3. La Commissione procede alle indagini, agli esami e ai riscontri con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 2.

(Composizione).

        1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

(Testimonianze e acquisizioni di atti).

        1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. La Commissione acquisisce copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione provvede a garantire il mantenimento del regime di segretezza.
        3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non siano divulgati, in ogni caso ricomprendendovi quelli relativi a procedimenti giudiziari in fase di indagini preliminari. I componenti la Commissione, il personale addetto ed ogni altra persona che collabora o compie la formalizzazione di atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda tali atti e documenti.
        4. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto e la diffusione di tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 4.

(Organizzazione).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. La Commissione può organizzare i lavori anche attraverso comitati, costituiti ai sensi del regolamento stesso.
        2. Quando lo ritenga opportuno, la Commissione si riunisce in seduta segreta.
        3. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni ritenute necessarie. Fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



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