XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3293
Onorevoli Colleghi! - I centri anziani sono oramai una
grande realtà nel nostro Paese tanto da essere presenti in
quasi tutti i comuni e, nelle grandi, medie e piccole città,
anche in ogni quartiere, circoscrizione, rione. Essi sono per
lo più organizzati e gestiti in autonomia dalle stesse persone
anziane, attraverso statuti propri o definiti dalle
municipalità, anche all'interno di norme e di leggi regionali.
Molti di questi aderiscono ad associazioni nazionali di
promozione sociale, ricevendone benefìci e tutele, oltre che
servizi e rappresentanza. La loro funzione di socializzazione
e di promozione sociale, culturale e civile, solidarietà
sociale si dispiega in numerose e varie attività alle quali si
dedicano per libera scelta e gratuitamente le stesse persone
anziane presidenti dei centri, componenti dei direttivi,
iscritti.
E' altresì noto l'impegno crescente delle persone anziane
in attività solidali e la loro disponibilità a partecipare a
progetti di utilità sociale, civile e culturale (la vigilanza
davanti alle scuole, nei parchi pubblici, eccetera).
Alcune delle attività svolte spesso hanno implicazioni
economiche, finanziarie e commerciali che grazie a norme e a
leggi di recente emanazione, godono di trattamenti agevolati o
di esenzioni fiscali parziali o totali (decreto legislativo n.
460 del 1997 in materia di enti non commerciali e di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale; legge n. 383
del 2002, recante "Disciplina delle associazioni di promozione
sociale"; legge n. 135 del 2001, recante "Riforma della
legislazione nazionale del turismo". E' il caso della
somministrazione di bevande e di alimenti, del gioco della
tombola e di altri giochi a premi per la raccolta di fondi,
nonché della organizzazione del turismo sociale e degli
spettacoli.
Altre attività invece, pur onerose, non godono di
agevolazioni né fiscali, né tributarie, gravando
eccessivamente sulle scarse risorse di cui i centri stessi
dispongono. E' il caso del pagamento del canone per
l'abbonamento alla RAI - Radiotelevisione italiana spa,
dell'imposta sugli intrattenimenti pagata alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), del pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti di beni,
servizi e strumenti indispensabili alle attività dei centri,
come alimenti e bevande, televisori, arredi (scrivanie, sedie,
armadi, banconi-bar, scaldavivande, frigoriferi, computer
e relativi programmi), eventuale affitto di locali (casuale
e permanente), utenze di energia di acqua, di gas e di
telefono.
Per quanto riguarda le attività di utilità sociale e
civile svolte dai centri anziani (aderenti alle associazioni
nazionali di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale) in convenzione con gli enti pubblici, si riscontra
una difficoltà nei trattamenti di rimborso spese, cosiddetti
"forfetari", che non vanno in alcun modo considerati come
remunerazione o reddito, ma che sono funzionali alla
facilitazione della partecipazione degli anziani (trasporto,
sostentamento sul luogo di impegno, rappresentanza, eccetera)
ed alla effettuazione delle stesse attività. Con questo scopo
e con modalità chiare e inequivocabili questi "rimborsi" vanno
trattati come fiscalmente esenti e non costitutivi di reddito
entro una fascia massima mensile o annuale e quindi non
cumulabili con altri redditi ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. La norma in questione nulla ha a che
fare con il volontariato e la sua relativa legge (n. 266 del
1991) che parla di rimborsi delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
Le minori entrate per l'erario saranno abbondantemente
compensate dalla reale riduzione di spese sociali e sanitarie
derivante dall'accresciuto livello del benessere fisico e
psichico delle persone anziane. Una quantificazione di tale
riduzione potrà in ogni caso essere misurata (specie per
quanto concerne l'IVA) solo dopo una prima fase attuativa di
almeno tre anni. Per quanto concerne invece la eliminazione
del canone RAI e dell'imposta SIAE la quantificazione può già
oggi essere verificata alle fonti RAI e SIAE, facendo poi
ricorso per le compensazioni all'apposito "Fondo speciale" del
Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolato che segue intende corrispondere a queste
esigenze, con la consapevolezza che per rendere le persone
anziane pienamente e validamente attive, partecipi e solidali
non sono sufficienti proclami e invocazioni, ma occorre
innanzitutto rimuovere gli ostacoli che si frappongono e dare
progetto alle opportunità. L'anziano risorsa da slogan
può e deve diventare realtà.