XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3293




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse, hanno diritto alla esenzione totale dal pagamento dell'imposta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nella effettuazione delle attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse, hanno diritto alla esenzione totale dal pagamento del canone di abbonamento alla RAI - Radiotelevisione italiana spa, purché l'uso del mezzo televisivo sia attivato all'interno della sede degli stessi centri e associazioni e gli spettatori siano iscritti agli stessi. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni nazionali interessate e il Consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana spa, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse, hanno diritto al trattamento del pagamento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al 4 per cento sugli acquisti di beni e di servizi strettamente connessi alle attività sociali, ricreative e culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali interessate, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizione di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

        1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse, qualora attivino persone anziane pensionate loro associate in attività di servizio di utilità sociale in convenzione ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con gli enti pubblici ed, in particolare, con gli enti locali, possono effettuare per le stesse attività rimborsi spese con modalità forfetarie. Tali rimborsi sono considerati esenti da imposizioni fiscali di ogni tipo e non costituiscono reddito ai fini delle imposte. L'ammontare complessivo annuo di tali rimborsi non può comunque superare la somma di 3.000 euro, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi rilevata dall'ISTAT. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali interessate, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

        1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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