XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3293
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale per il
tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui
aderiscono o ai registri regionali delle stesse, hanno diritto
alla esenzione totale dal pagamento dell'imposta alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) nella effettuazione
delle attività purché queste siano strettamente riservate agli
associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte
degli stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE,
adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale per il
tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui
aderiscono o ai registri regionali delle stesse, hanno diritto
alla esenzione totale dal pagamento del canone di abbonamento
alla RAI - Radiotelevisione italiana spa, purché l'uso del
mezzo televisivo sia attivato all'interno della sede degli
stessi centri e associazioni e gli spettatori siano iscritti
agli stessi. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le
associazioni nazionali interessate e il Consiglio di
amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana spa,
adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale per il
tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui
aderiscono o ai registri regionali delle stesse, hanno diritto
al trattamento del pagamento dell'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto al 4 per cento sugli acquisti di beni e di
servizi strettamente connessi alle attività sociali,
ricreative e culturali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le associazioni nazionali
interessate, adotta, con proprio decreto, il regolamento per
l'attuazione delle disposizione di cui al presente comma,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale per il
tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui
aderiscono o ai registri regionali delle stesse, qualora
attivino persone anziane pensionate loro associate in attività
di servizio di utilità sociale in convenzione ai sensi della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, con gli enti pubblici ed, in
particolare, con gli enti locali, possono effettuare per le
stesse attività rimborsi spese con modalità forfetarie. Tali
rimborsi sono considerati esenti da imposizioni fiscali di
ogni tipo e non costituiscono reddito ai fini delle imposte.
L'ammontare complessivo annuo di tali rimborsi non può
comunque superare la somma di 3.000 euro, rivalutabile
annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi
rilevata dall'ISTAT. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le associazioni nazionali
interessate, l'Associazione nazionale dei comuni italiani,
l'Unione delle province d'Italia e la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, adotta, con proprio decreto, il regolamento per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5.
1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione
degli articoli 3 e 4 della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Alle minori
entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.