XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3287




        Onorevoli Colleghi! - Le notizie stampa di questi ultimi tempi sono purtroppo sempre più ricche di episodi a sfondo sessuale.
        L'aumento vertiginoso di molestie, di aggressioni e di stupri impone una presa di posizione per cercare di contenere il fenomeno.
        Il legislatore ha già provveduto ad aggravare le sanzioni penali per questo tipo di reato ma, ciononostante, il fenomeno è in aumento.
        Occorre pertanto cercare di andare a colpire questi comportamenti non soltanto con delle sanzioni più gravi ma limitando e sopprimendo tutto ciò che possa stimolare tali condotte.
        In particolare, le rivendite di giornali autorizzate vendono, senza alcuna discrezione, giornali e riviste che sono esposti in modo da colpire l'attenzione senza alcuna remora per la pubblica decenza.
        Minorenni e minorati si trovano spesso, involontariamente, colpiti nelle loro curiosità da fotografie che stimolano spesso interessi morbosi.
        Con troppa facilità e senza alcuna discrezione la stessa cosa avviene attraverso quasi tutti i portali di ricerca INTERNET, nei quali, è noto, navigano soprattutto giovani.
        Inoltre, tragiche vicende di stupri collettivi, che giungono addirittura all'omicidio, diventano argomenti di cronaca che travalicano la notizia e divengono, descrivendo raccapriccianti dettagli, racconti che possono essere dannosi per l'immaginario di chi è predisposto a tali azioni.
        La presente proposta di legge, si prefigge pertanto di prevenire tali fenomeni impedendo che notizie, immagini od ogni altro dato suscettibile di colpire in modo "perverso" l'opinione pubblica sia facilmente accessibile e possa, pertanto, stimolare comportamenti che vanno intesi sia contro la morale pubblica sia quali pericoli per la tutela personale e sessuale dell'individuo.
        La proposta di legge è composta da quattro articoli.
        L'articolo 1 è riferito alle rivendite pubbliche di giornali quotidiani, di periodici, di riviste e dei materiali pubblicitari che possono turbare la morale pubblica.
        L'articolo 2 è riferito ai siti INTERNET con contenuti a sfondo sessuale.
        L'articolo 3 è finalizzato a contenere la descrizione dei "particolari" che, nel contesto di una notizia, possono stimolare fantasie morbose o atti di molestia sessuale, contrari alla morale pubblica e alla dignità personale.
        L'articolo 4 prevede le sanzioni da applicare in caso di violazione della legge.




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