XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3287
Onorevoli Colleghi! - Le notizie stampa di questi
ultimi tempi sono purtroppo sempre più ricche di episodi a
sfondo sessuale.
L'aumento vertiginoso di molestie, di aggressioni e di
stupri impone una presa di posizione per cercare di contenere
il fenomeno.
Il legislatore ha già provveduto ad aggravare le sanzioni
penali per questo tipo di reato ma, ciononostante, il fenomeno
è in aumento.
Occorre pertanto cercare di andare a colpire questi
comportamenti non soltanto con delle sanzioni più gravi ma
limitando e sopprimendo tutto ciò che possa stimolare tali
condotte.
In particolare, le rivendite di giornali autorizzate
vendono, senza alcuna discrezione, giornali e riviste che sono
esposti in modo da colpire l'attenzione senza alcuna remora
per la pubblica decenza.
Minorenni e minorati si trovano spesso, involontariamente,
colpiti nelle loro curiosità da fotografie che stimolano
spesso interessi morbosi.
Con troppa facilità e senza alcuna discrezione la stessa
cosa avviene attraverso quasi tutti i portali di ricerca
INTERNET, nei quali, è noto, navigano soprattutto
giovani.
Inoltre, tragiche vicende di stupri collettivi, che
giungono addirittura all'omicidio, diventano argomenti di
cronaca che travalicano la notizia e divengono, descrivendo
raccapriccianti dettagli, racconti che possono essere dannosi
per l'immaginario di chi è predisposto a tali azioni.
La presente proposta di legge, si prefigge pertanto di
prevenire tali fenomeni impedendo che notizie, immagini od
ogni altro dato suscettibile di colpire in modo "perverso"
l'opinione pubblica sia facilmente accessibile e possa,
pertanto, stimolare comportamenti che vanno intesi sia contro
la morale pubblica sia quali pericoli per la tutela personale
e sessuale dell'individuo.
La proposta di legge è composta da quattro articoli.
L'articolo 1 è riferito alle rivendite pubbliche di
giornali quotidiani, di periodici, di riviste e dei materiali
pubblicitari che possono turbare la morale pubblica.
L'articolo 2 è riferito ai siti INTERNET con contenuti a
sfondo sessuale.
L'articolo 3 è finalizzato a contenere la descrizione dei
"particolari" che, nel contesto di una notizia, possono
stimolare fantasie morbose o atti di molestia sessuale,
contrari alla morale pubblica e alla dignità personale.
L'articolo 4 prevede le sanzioni da applicare in caso di
violazione della legge.